IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine; Vista la delibera del 3 luglio 1997, con la quale il senato accademico allargato ha modificato in alcune parti il testo dello statuto di autonomia; Constatato che ai sensi dell'art. 6, nono comma, della legge n. 168/1989, sono trascorsi sessanta giorni dall'invio della delibera citata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologia per il controllo di legittimita' e di merito e il Ministero con lettera del l8 novembre 1997 (prot. 2352), non ha segnalato alcun rilievo; Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dello statuto; Decreta: I seguenti articoli dello statuto di autonomia vengono soppressi e cosi' sostituiti: art. 6, comma quinto: "L'Universita' promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare al personale docente, dirigente e tecnico amministrativo e agli studenti servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro"; art. 8, comma secondo: "Fanno parte della comunita' universitaria i docenti, i ricercatori, il personale dirigente e tecnicoamministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Universita'"; art. 12, comma secondo: "I collaboratori linguistici di madrelingua straniera, i cultori della materia, i laureati inseriti in gruppi di ricerca, limitatamente al periodo del loro rapporto con l'Universita', afferiscono alla struttura di ricerca o di servizio cui appartiene il titolare dell'insegnamento o della ricerca o, in mancanza, ad un servizio comune"; art. 14, comma quarto, lettera b): "i rappresentanti dei ricercatori nel senato accademico nella composizione di cui all'art. 15, comma quarto, del presente statuto, nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facolta'"; art. 15, comma sesto: "Il senato accademico per la trattazione degli argomenti di cui alle lettere a), c), e), m), del comma secondo del presente articolo, e' allargato ai rappresentanti del personale dirigente e tecnicoamministrativo, di cui al precedente comma quarto"; art. 16, comma secondo, lettera t): "designa i componenti del nucleo di valutazione, da nominarsi con decreto del rettore, con parere vincolante del senato accademico per quanto riguarda i responsabili della valutazione delle attivita' didattiche e scientifiche"; art. 16, comma terzo, lettera g): "tre rappresentanti del personale dirigente e tecnicoamministrativo"; art. 17, comma secondo, lettera l): "nomina i rappresentanti negli organi collegiali dell'Ateneo ove non altrimenti previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni delle strutture"; art. 17, comma quinto: "Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente e il vicepresidente. 5. bis: Alle sedute del consiglio degli studenti partecipa un dirigente o funzionario designato dall'amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante"; art. 21, comma quarto: "Del comitato per lo sport fanno parte anche due rappresentanti, uno dei docenti e ricercatori e uno del personale dirigente e tecnicoamministrativo, designati rispettivamente dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione"; art. 21, comma settimo: "Il comitato e' presieduto dal rettore o da un suo delegato ed e' costituito dal direttore amministrativo o da un funzionario dallo stesso delegato e da altri nove componenti, di cui tre designati dal senato accademico fra i docenti e i ricercatori, due designati dal consiglio degli studenti e quattro eletti dal personale dirigente e tecnicoamministrativo secondo quanto previsto dal regolamento per le elezioni delle rappresentanze"; art. 27, comma terzo, lettera b): "i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al venti per cento dei docenti di ruolo della facolta' in servizio alla data dell'indizione dell'elezione dei rappresentanti, e comunque in numero non inferiore a tre"; art. 27, comma terzo, lettera c): "i rappresentanti degli studenti, in proporzione agli iscritti alle facolta', previsti tra un minimo di tre ed un massimo di nove secondo modalita' da definire nel regolamento elettorale e comunque in numero non superiore al dieci per cento dei professori di ruolo della facolta' in servizio alla data dell'indizione delle elezioni. I rappresentanti degli studenti concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta e partecipano con voto deliberante nella trattazione delle materie definite dal regolamento didattico di Ateneo"; art. 32, comma secondo, lettera b): "approva annualmente il piano delle ricerche, le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnicoamministrativo, la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca"; art. 32, comma terzo, lettera c): "una rappresentanza del personale tecnicoamministrativo nella misura stabilita dai regolamenti"; art 33, comma secondo, lettera f): "le possibili afferenze del personale docente e ricercatore, nonche' la destinazione del personale tecnicoamministrativo"; art. 34, comma quarto: "le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizio sono contenute nel regolamento generale di Ateneo e nei regolamenti interni, i quali devono specificare le competenze e le responsabilita' dei docenti e del personale tecnicoamministrativo per gli aspetti amministrativi e tecnici"; art. 35, comma quarto: "Il direttore e' un professore nominato dal rettore che lo sceglie in una rosa di almeno tre nominativi proposti dal consiglio della facolta' di agraria tra i professori di prima fascia dell'Universita'. (Omissis)"; art 35, comma quinto, lettera f): "tre membri scelti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, di cui un ricercatore e un rappresentante del personale dirigente e tecnicoamministrativo"; art. 36, comma quinto: "Il direttore sanitario e' un medico nominato dal rettore che lo sceglie in una rosa di almeno tre nominativi proposti dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia tra i professori di prima fascia dell'Universita'. (Omissis)"; art. 36, comma sesto, lettera d): "tre membri scelti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, di cui un ricercatore e un rappresentante del personale dirigente e tecnicoamministrativo"; art. 36, comma sesto, lettera f): "il direttore amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante"; art. 75, comma secondo: "La funzione disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore viene esercitata in conformita' all'art. 10, comma nono, della legge n. 341 del 1990 e successive modifiche, e nei confronti del personale tecnicoamministrativo in conformita' all'art. 16, comma ottavo, della legge n. 168 del 1989, e successive modifiche". Udine, 24 novembre 1997 Il rettore: Strassoldo