IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  127  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  il  quale
stabilisce  che  per  i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL puo' essere attuata con forme
particolari di gestione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  ottobre   1985   recante   la
regolamentazione    della    "gestione   per   conto   dello   Stato"
dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  dei  dipendenti   statali
attuata  dall'INAIL,  il  quale  ai commi secondo e terzo dell'art. 2
prevede che le  amministrazioni  dello  Stato  rimborsino  all'INAIL,
oltre  che  le  prestazioni  assicurative  erogate a norma del citato
testo unico e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  anche  le
spese  generali  di amministrazione e le spese medico-legali, nonche'
le spese generali di amministrazione delle rendite,  secondo  importi
unitari  calcolati  in  funzione,  rispettivamente,  del numero degli
infortuni e del numero delle rendite afferenti la "gestione per conto
dello Stato", rispetto ai dati complessivi della  gestione  industria
dell'Istituto;
  Visto  il comma quarto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale,
che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati,  sono
approvati  dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sulla base  del  conto  consuntivo
relativo all'anno di pertinenza;
  Considerato  che dalle risultanze relative all'esercizio 1995 della
gestione industria emerge che sono imputabili alla  gestione  di  che
trattasi  quali  spese  generali  di amministrazione medico-legali ed
integrative L. 56.786.721.181 a fronte di 57.330 casi  di  infortunio
denunciati,  e  quali spese generali di amministrazione delle rendite
L. 985.211.803 a fronte di 15.771 rendite gestite;
                              Decreta:
  Gli  importi  unitari  delle  spese  generali  di  amministrazione,
scaturenti dalla "gestione per conto dello Stato" gestita dall'INAIL,
che   le   amministrazioni  statali  interessate  debbono  rimborsare
annualmente al predetto istituto, ai sensi dell'art.  2  del  decreto
ministeriale  10  ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 1995,
nella seguente misura:
   L. 990.524 per ogni infortunio denunciato, per spese  generali  di
amministrazione medico-legali ed integrative;
   L.  62.470  per  ogni  rendita  in  vigore,  per spese generali di
amministrazione delle rendite.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 dicembre 1996
                                               Il Ministro del tesoro
                                                        CIAMPI
  Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
           TREU