IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del  Consiglio  del  24  giugno
1991  relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli
ed alle indicazioni di tale metodo  sui  prodotti  agricoli  e  sulle
derrate alimentari;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  220 del 17 marzo 1995 inerente
l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n.  2092/91  in
materia   di   produzione  agricola  ed  agro-alimentare  con  metodo
biologico;
  Vista  l'istanza  presentata  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto
legislativo  n.  220/95  dalla "Ecocert Italia", con sede in Catania,
via Balduino n. 25, inoltrata in data  21  novembre  1995,  prot.  n.
175/95;
  Vista   la  documentazione  agli  atti  della  scrivente  Direzione
generale;
  Considerato  che  con  nota  n.  9695878  del  13  giugno  1996  il
Mi.R.A.A.F.   -   Direzione  generale  delle  politiche  agricole  ed
agroindustriali nazionali, ha ritenuto di precisare che le  attivita'
di  certificazione attengono ai prodotti agricoli ed agroalimentari e
non ai mezzi tecnici;
  Visto il  parere  del  Comitato  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo  n.  220/95  del  27  novembre  1996 ed in particolare la
valutazione fornita dai rappresentanti delle regioni Sicilia, Puglia,
Calabria  e  Piemonte,  in  ordine   alla   struttura   organizzativa
territoriale, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6, del citato
decreto legislativo n. 220/95;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione dell'organismo "Associazione Ecocert Italia" ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo   di   controllo  "Associazione  Ecocert  Italia",  via
Balduino n. 25, Catania, e' autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 2
e 3 del decreto legislativo n. 220/95 ad  esercitare  l'attivita'  di
controllo  sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed
agro-alimentari  nonche'  al  rilascio   delle   etichette   per   la
commercializzazione  degli stessi agli operatori che ne abbiano fatto
regolare richiesta.