IL MINISTRO delegato per lo spettacolo Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; Visto il decreto - legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, con il quale sono state delegate al Ministro Valter Veltroni le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di spettacolo e sport; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 411; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 26 aprile 1993, n. 182; Viste le circolari del Ministro del turismo e dello spettacolo 27 settembre 1989, numeri 4804 / TB30 e 4803 / TB30; Considerato che l'art. 6, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, prevede che le autorizzazioni all'esercizio di attivita' circensi e di spettacolo viaggiante siano sottoposte annualmente a revisione secondo modalita' stabilite in via generale dalla stessa con proprio provvedimento; Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad adottare modalita' procedimentali per la revisione annuale dell'autorizzazione per l'esercizio, da parte delle imprese di Paesi dell'Unione europea, dei circhi equestri e delle singole attivita' dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; Decreta: Art. 1. 1. La revisione annuale delle autorizzazioni per l'esercizio dei circhi equestri, dei parchi di divertimento e delle singole attivita' dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, da parte delle imprese di Paesi dell'Unione europea, prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, e' effettuata a mezzo di denunzia di prosieguo dell'attivita', resa con i modi e le forme di cui agli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, con la quale il titolare dell'autorizzazione dichiara la sussistenza attuale ed invariata di tutti i requisiti tecnicoprofessionali necessari per il rilascio dell'autorizzazione medesima, l'avvenuto regolare pagamento di diritti e tributi erariali, nonche' la prosecuzione dell'esercizio dell'attivita' per l'anno successivo, con il medesimo numero di addetti, le medesime dimensioni della struttura, lo stesso numero e tipo di attrazioni possedute, lo stesso numero e tipo di animali posseduti, rispetto a quanto gia' dichiarato per l'anno in corso. 2. La denunzia di cui al comma 1, deve indicare i dati identificativi del soggetto autorizzato e gli estremi dell'autorizzazione, e va presentata, in duplice copia ed in regola con l'imposta di bollo, entro il termine del 30 novembre di ciascun anno, direttamente al Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero inviata, senza inserimento in busta, entro il medesimo termine a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; in tale ultimo caso, la denunzia si intende presentata alla data della spedizione postale. 3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare al Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'eventuale interruzione dell'attivita' per l'anno successivo, dovuta a causa di forza maggiore, congruamente documentata. L'interruzione per due anni consecutivi comporta la revoca dell'autorizzazione. 4. La denunzia di cui al comma 1 non esime l'interessato dall'acquisizione di certificati di agibilita' o di ogni altra autorizzazione amministrativa, ivi comprese quelle di pubblica sicurezza, richieste per l'esercizio dell'attivita' da ulteriori disposizioni di legge o di regolamento. La copia della denunzia, con la attestazione dell'avvenuta presentazione ovvero unita all'avviso del suo ricevimento postale, costituisce prova dell'avvenuta revisione dell'autorizzazione per l'anno solare successivo. 5. Resta fermo il potere dell'amministrazione di controllare la veridicita' di quanto dichiarato nella denunzia di cui al comma 1.