IL MINISTRO
                     delegato per lo spettacolo
  Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto il  decreto -  legge 29  marzo 1995,  n. 97,  convertito, con
modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  31
maggio  1996, con  il quale  sono state  delegate al  Ministro Valter
Veltroni le  funzioni del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri in
materia di spettacolo e sport;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n.
300;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  25 gennaio 1994,
n. 130;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n.
411;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n.
394;
  Visto il  decreto del  Ministro del turismo  e dello  spettacolo 26
aprile 1993, n. 182;
  Viste le circolari  del Ministro del turismo e  dello spettacolo 27
settembre 1989, numeri 4804 / TB30 e 4803 / TB30;
  Considerato  che  l'art.  6,  comma   5,  del  citato  decreto  del
Presidente della  Repubblica 21 aprile  1994, n. 394, prevede  che le
autorizzazioni all'esercizio  di attivita'  circensi e  di spettacolo
viaggiante siano sottoposte annualmente a revisione secondo modalita'
stabilite in via generale dalla stessa con proprio provvedimento;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover provvedere  ad  adottare  modalita'
procedimentali  per  la  revisione  annuale  dell'autorizzazione  per
l'esercizio, da parte delle imprese di Paesi dell'Unione europea, dei
circhi equestri e delle singole attivita' dello spettacolo viaggiante
incluse nell'elenco di  cui all'art. 4 della legge 18  marzo 1968, n.
337;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  revisione annuale  delle autorizzazioni per  l'esercizio dei
circhi equestri, dei parchi di divertimento e delle singole attivita'
dello  spettacolo viaggiante  incluse nell'elenco  di cui  all'art. 4
della legge  18 marzo 1968, n.  337, da parte delle  imprese di Paesi
dell'Unione europea, prevista dall'art.  6 del decreto del Presidente
della Repubblica  21 aprile 1994,  n. 394,  e' effettuata a  mezzo di
denunzia di prosieguo  dell'attivita', resa con i modi e  le forme di
cui agli  articoli 4, 20 e  26 della legge  4 gennaio 1968, n.  15, e
successive    modificazioni,    con     la    quale    il    titolare
dell'autorizzazione dichiara  la sussistenza attuale ed  invariata di
tutti  i requisiti  tecnicoprofessionali  necessari  per il  rilascio
dell'autorizzazione  medesima,   l'avvenuto  regolare   pagamento  di
diritti e  tributi erariali,  nonche' la  prosecuzione dell'esercizio
dell'attivita'  per  l'anno successivo,  con  il  medesimo numero  di
addetti, le medesime  dimensioni della struttura, lo  stesso numero e
tipo  di attrazioni  possedute, lo  stesso numero  e tipo  di animali
posseduti, rispetto a quanto gia' dichiarato per l'anno in corso.
  2.  La  denunzia   di  cui  al  comma  1,  deve   indicare  i  dati
identificativi    del   soggetto    autorizzato    e   gli    estremi
dell'autorizzazione, e va  presentata, in duplice copia  ed in regola
con l'imposta di  bollo, entro il termine del 30  novembre di ciascun
anno,  direttamente  al  Dipartimento   dello  spettacolo  presso  la
Presidenza  del   Consiglio  dei  Ministri,  ovvero   inviata,  senza
inserimento  in  busta, entro  il  medesimo  termine a  mezzo  posta,
mediante raccomandata con  ricevuta di ritorno; in  tale ultimo caso,
la denunzia si intende presentata alla data della spedizione postale.
  3.  Entro il  medesimo  termine  di cui  al  comma  2, il  titolare
dell'autorizzazione ha l'obbligo di  comunicare al Dipartimento dello
spettacolo   presso  la   Presidenza  del   Consiglio  dei   Ministri
l'eventuale interruzione dell'attivita' per l'anno successivo, dovuta
a causa  di forza maggiore, congruamente  documentata. L'interruzione
per due anni consecutivi comporta la revoca dell'autorizzazione.
  4.  La  denunzia  di  cui   al  comma  1  non  esime  l'interessato
dall'acquisizione  di  certificati  di  agibilita' o  di  ogni  altra
autorizzazione  amministrativa,  ivi   comprese  quelle  di  pubblica
sicurezza,  richieste  per  l'esercizio dell'attivita'  da  ulteriori
disposizioni di legge o di  regolamento. La copia della denunzia, con
la attestazione  dell'avvenuta presentazione ovvero  unita all'avviso
del   suo  ricevimento   postale,  costituisce   prova  dell'avvenuta
revisione dell'autorizzazione per l'anno solare successivo.
  5.  Resta fermo  il potere  dell'amministrazione di  controllare la
veridicita' di quanto dichiarato nella denunzia di cui al comma 1.