L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto l'art. 18, paragrafo B), della direttiva 10 novembre 1992, n.
96, mediante la quale vengono coordinate le disposizioni legislative,
regolamentari e  amministrative riguardanti le  assicurazioni dirette
sulla vita nei Paesi aderenti all'Unione europea;
  Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174, di  attuazione della  direttiva 92/96/CEE,  secondo il  quale le
ipotesi attuariali poste  a base del calcolo dei  premi applicati per
le  assicurazioni e  per le  operazioni  indicate al  punto A)  della
tabella di cui  all'allegato I al citato  decreto legislativo, devono
essere fissate nel rispetto dei  limiti indicati nel provvedimento di
cui all'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo;
  Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174,  di attuazione  della  direttiva 92/96/CEE,  che  pone a  carico
dell'ISVAP  l'obbligo di  procedere  all'individuazione  di un  tasso
massimo di interesse da applicare a tutti i contratti da stipulare in
lire italiane che contengono una garanzia di tasso di interesse;
  Visto l'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174, di  attuazione della direttiva 92/96/CEE  che consente all'ISVAP
di  stabilire, in  deroga al  tasso massimo  di cui  al comma  1, per
specifiche categorie  contrattuali, valori diversi del  tasso massimo
di interesse;
  Visto il provvedimento ISVAP n. 79 del 21 novembre 1995, cosi' come
modificato ed integrato dal provvedimento n. 844 del 1 aprile 1998;
  Considerata l'esigenza di apportare  modifiche alle disposizioni in
materia  di  tasso  massimo  di  interesse da  applicare  a  tutti  i
contratti da stipulare  in lire italiane che  contengono una garanzia
di tasso di interesse;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione da stipulare
che siano espressi in lire e  che contengono una garanzia di tasso di
interesse,  il  valore annuo  posticipato  che  quest'ultimo puo'  al
massimo assumere e' misurato su una  scala non continua i cui termini
variano  in  ragione  di  un  quarto di  punto  percentuale  e  viene
determinato mensilmente secondo la metodologia di seguito descritta.
  All'inizio di ogni mese vengono  presi in considerazione gli ultimi
tre valori  mensili noti del  60% del  tasso medio di  rendimento dei
prestiti obbligazionari  emessi dallo  Stato, definito  al successivo
art. 2 e denominato TMO.
  Se ciascuno di tali valori si discosta dal tasso massimo in vigore,
nello stesso segno ed in misura superiore al 15% o comunque in misura
superiore  a   mezzo  punto  percentuale,  il   nuovo  tasso  massimo
applicabile e' pari a quello che,  nella scala non continua di cui al
comma 1,  risulta piu'  prossimo alla  media di  tali valori,  con il
limite superiore del 4%. In  caso contrario, viene mantenuto il tasso
massimo in vigore.
  Il nuovo tasso  massimo dovra' trovare applicazione  entro tre mesi
dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.