IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332; Visto l'art. 45, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone l'emanazione di un decreto ministeriale per armonizzare con i contenuti del decreto legislativo n. 196/1995, per i volontari in ferma breve triennale dell'Esercito da destinare alla specialita' del genio ferrovieri, le vigenti modalita' di reclutamento, di trattenimento in servizio e di transito nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito; Decreta: Art. 1. Reclutamento Il personale dell'Arma del genio per la specialita' ferrovieri e' reclutato quale volontario in ferma breve dell'Esercito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 e del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. L'entita' dei posti da dedicare annualmente alla specialita' nell'ambito del contingente di volontari in ferma breve da reclutare e i necessari specifici requisiti per la selezione sono annualmente fissati dallo Stato maggiore dell'Esercito, in relazione alle esigenze di alimentazione della suddetta specialita' ed alle necessita' di carattere funzionale, operativo ed addestrativo della Forza armata.