IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto il decreto  legislativo 12 maggio 1995, n.  196, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332;
  Visto l'art. 45, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
dispone l'emanazione di un decreto ministeriale per armonizzare con i
contenuti del  decreto legislativo  n. 196/1995,  per i  volontari in
ferma breve triennale dell'Esercito da destinare alla specialita' del
genio   ferrovieri,  le   vigenti  modalita'   di  reclutamento,   di
trattenimento in  servizio e di  transito nel ruolo dei  volontari di
truppa in servizio permanente dell'Esercito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Reclutamento
  Il personale dell'Arma  del genio per la  specialita' ferrovieri e'
reclutato quale volontario in ferma breve dell'Esercito, ai sensi del
decreto del  Presidente della Repubblica  2 settembre 1997, n.  332 e
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
  L'entita'  dei  posti  da  dedicare  annualmente  alla  specialita'
nell'ambito del contingente di volontari  in ferma breve da reclutare
e i necessari  specifici requisiti per la  selezione sono annualmente
fissati  dallo  Stato  maggiore   dell'Esercito,  in  relazione  alle
esigenze  di   alimentazione  della  suddetta  specialita'   ed  alle
necessita' di  carattere funzionale, operativo ed  addestrativo della
Forza armata.