IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro gene rale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 novembre 1998 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a lire 67.631 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visti i propri decreti in data 7 e 22 ottobre 1998 con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24), con decorrenza 15 ottobre 1998 e scadenza 16 ottobre 2000; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro "zero coupon"; Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia piu' titoli rappresentativi di prestiti; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalita' per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una quinta tranche di "CTZ-24", con decorrenza 15 ottobre 1998 e scadenza 16 ottobre 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 7 ottobre 1998.