IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze; Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si e' proceduto, rispettivamente, all'individuazione degli uffici delle entrate e all'enucleazione delle loro funzioni; Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate; Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146, ed in particolare l'art. 34, con cui e' stata abrogata la norma che prevedeva il decorso di un periodo minimo di tre mesi fra la nomina dei direttori degli uffici delle entrate e l'attivazione degli uffici stessi; Visto il proprio decreto 29 luglio 1998 con il quale e' stata determinata la competenza territoriale di taluni uffici delle entrate a base circoscrizionale, tra i quali quelli di Venezia, e nel quale e' altresi' specificato che a Perugia e a Treviso, ove sono previsti due uffici circoscrizionali, ne verra' provvisoriamente attivato solo uno, con competenza estesa all'intera circoscrizione territoriale delle predette sedi, non essendo stato ivi possibile reperire immobili dislocati in maniera tale da consentire di ubicare i due previsti uffici in posizione baricentrica rispetto al loro bacino di utenza; Visto il proprio decreto in pari data con il quale e' stata determinata la competenza territoriale degli uffici delle entrate a base circoscrizionale di Vicenza; Ritenuta la necessita' di procedere nel programma di graduale realizzazione degli uffici delle entrate, sulla base anche della sperimentazione effettuata presso gli uffici delle entrate attivati nel 1997; Decreta: Art. 1. 1. Nelle regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria e Veneto sono attivati gli uffici delle entrate e le sezioni staccate degli uffici stessi specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella. 2. A decorrere dalla data di inizio di funzionamento degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Como, Cremona, Novara, Perugia, Roma, Reggio Calabria, Sondrio, Terni, Treviso, Venezia e Vicenza, nonche' le locali sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici di nuova attivazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 novembre 1998 Il direttore generale: Romano