IL DIRETTORE CENTRALE per la riscossione del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29; Vista l'istanza prodotta in data 25 marzo 1998, con la quale l'Universita' degli studi di Napoli ha chiesto, ex art. 39, sesto comma, la sospensione per dodici mesi della riscossione di un carico relativo ad imposte indirette afferente l'anno di imposta 1993, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1998 per l'importo di L. 1.003.424.058 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo; Visto il decreto direttoriale del 9 luglio 1997, n. 1/5673/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione e' stato delegato ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi di cui all'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602; Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Campania ha manifestato parere favorevole alla concessione della richiesta sospensione, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessita' di garantire l'interesse pubblico al proseguimento dell'attivita' diddattica e scientifica dell'Ateneo; Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei tributi erariali in presenza delle particolari condizioni previste dal terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602; Decreta: La riscossione del carico tributario di lire 1.003.424.058 dovuto dall'Universita' degli studi di Napoli e' sospesa per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto. La sezione staccata di Napoli nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi dovuti dal predetto ente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In via cautelare, il concessionario manterra' in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari del suddetto ente. La sospensione de qua sara' revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. Nel caso in cui l'ente non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario riprendera' immediatamente la riscossione dei carichi sospesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 1998 Il direttore centrale: Befera