IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto  del Ministro della sanita' 19  marzo 1998 recante
"Riconoscimento  della idoneita'  dei centri  per la  sperimentazione
clinica dei  medicinali", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 122
del 28 maggio 1998;
  Visto  in  particolare il  punto  2.1.7  dell'allegato allo  stesso
decreto  che  prevede  che  l'unita'   deve  disporre  di  letti  per
consentire il ricovero dei volontari quando lo studio lo richieda;
  Visto altresi',  il punto  2.2.8 dell'allegato allo  stesso decreto
che prevede che durante l'esecuzione  dello studio deve essere sempre
assicurata la presenza per 24 ore nell'unita' di almeno un medico;
  Ravvisata  la  necessita'  di   fornire  ulteriori  chiarimenti  al
riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al punto 2.2.8 dell'allegato al decreto 19 marzo 1998 richiamato in
premessa e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  "Nelle unita'  dove non sono  previsti posti letto, il  medico deve
essere presente almeno  durante i tempi di permanenza  dei pazienti e
deve essere comunque reperibile durante le  ore in cui i pazienti non
sono presenti presso l'unita' stessa".
  Il  presente decreto  entra in  vigore alla  data di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
   Roma, 7 ottobre 1998
 Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1998
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 102