IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento del territorio
  Visto l'art 2,  comma 1-septies del decreto-legge  23 gennaio 1993,
n. 16, convertito,  con modificazioni, nella legge 24  marzo 1993, n.
75,  con  il  quale  e'  stato  disposto  che  le  volture  catastali
dipendenti da  atti civili, giudiziari ed  amministrativi, soggetti a
trascrizione  che danno  origine a  mutazione di  diritti censiti  in
catasto,   sono   eseguite  automaticamente   mediante   elaborazione
elettronica dei dati contenuti  nelle note di trascrizione presentate
alle  conservatorie  dei  registri  immobiliari i  cui  servizi  sono
meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52;
  Visto l'art. 2 del decreto ministeriale  19 aprile 1994, n. 701, di
attuazione dell'art. 2, comma  1-septies del decreto-legge 23 gennaio
1993,  n. 16,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 24  marzo
1993, n.  75, con il quale  e' stato stabilito che  con provvedimento
del direttore generale del  Dipartimento del territorio viene fissata
la  data a  partire dalla  quale le  volture catastali  sono eseguite
automaticamente e vengono disciplinate  le condizioni per l'esenzione
dall'obbligo di  presentazione delle  domande di voltura  relative ai
suddetti  atti, di  cui  agli articoli  3,  4 e  14  del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  23 dicembre  1997  del  direttore
generale del  Dipartimento del  territorio di attuazione  dell'art. 2
del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, con il quale vengono
dettate  le modalita'  di esecuzione  della voltura  automatica e  di
esenzione dall'obbligo di presentazione della voltura in catasto;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  15  ottobre  1998  del  direttore
generale  del  Dipartimento  del  territorio, con  il  quale  vengono
apportate modificazioni al decreto dirigenziale 23 dicembre 1997;
  Considerato  che   la  data  di  attivazione   della  procedura  di
esecuzione  automatica  della  voltura catastale  e'  stabilita,  per
ciascun ufficio, con decreto  dirigenziale del direttore generale del
Dipartimento del territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La procedura di esecuzione automatica delle volture catastali per i
beni siti  nei comuni delle  province di Alessandria,  Bari, Bergamo,
Brescia,  Como,  Firenze,  Forli',  Frosinone,  Imperia,  La  Spezia,
Livorno,  Mantova,  Novara,  Pavia,  Perugia,  Pesaro,  Pisa,  Reggio
Emilia,  Roma, Sassari,  Siena,  Torino,  Vercelli, Verona,  Vicenza,
Viterbo,  sulla  base  delle   corrispondenti  note  di  trascrizione
eseguite presso  le conservatorie dei registri  immobiliari di Breno,
Castiglione Stiviere, Civitavecchia, Frosinone, Lecco, Montepulciano,
Novara, Prato, Rimini, Reggio Emilia, Roma 1, Roma 2, Salo', Sarzana,
Spoleto,  Tortona,  Trani,  Velletri,  Verbania,  Vigevano,  Viterbo,
Voghera,  Volterra   nonche'  presso   il  servizio   di  pubblicita'
immobiliare degli uffici del territorio di Forli', Vercelli, Verona e
presso le sezioni staccate del servizio di pubblicita' immobiliare di
Sanremo  (ufficio  del territorio  di  Imperia),  Schio (ufficio  del
territorio  di Vicenza),  Susa  (ufficio del  territorio di  Torino),
Tempio Pausania (ufficio del  territorio di Sassari), Urbino (ufficio
del  territorio di  Pesaro), entra  in vigore  il giorno  30 novembre
1998.