IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti  gli articoli  1 e  8 della  legge 29  dicembre 1990  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza della  sig.ra Maria Victoria Chica  Garcia, nata il
12 ottobre 1968 a Jaen  (E), cittadina spagnola, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art.  12 del  sopra indicato  decreto legislativo,  il
riconoscimento  del titolo  professionale di  "ingeniero de  caminos,
canales y  puertos" di cui e'  in possesso dall'8 ottobre  1997, come
attestato dal Colegio de ingenieros  de caminos, canales y puertos di
Madrid;
  Preso atto che e' in possesso  del titolo di "ingeniero de caminos,
canales  y puertos"  conseguito presso  l'Universita' politecnica  di
Madrid il 13 settembre 1996;
  Considerato che  la professione dell'ingegnere in  Italia comprende
attivita' intellettuali  che il richiedente non  puo' esercitare, ne'
ha dimostrato di aver esercitato in Spagna sul presupposto del titolo
di  studio   posseduto  attivita'   equiparabile  a   quella  propria
dell'ingegnere italiano;
  Viste le  determinazioni della  conferenza di servizi  nella seduta
del 12 dicembre 1996;
  Sentito  il rappresentante  del  Consiglio  nazionale di  categoria
nella seduta sopra indicata;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica in data 12 ottobre 1998;
  Ritenuto, pertanto, che ricorrono  le condizioni previste dall'art.
6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo sopra indicato;
  Ritenuto  che la  prova attitudinale  integrativa conseguente  alla
valutazione di cui sopra debba essere  composta da un esame scritto e
da un esame orale  e rivestire carattere specificamente professionale
in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto di studio  e/o di approfondimenti nel  corso della esperienza
maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
  Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in
mesi sei;
                              Decreta:
  1. Alla sig.ra Chica Garcia Maria Victoria, nata il 12 ottobre 1968
a   Jaen  (E),   cittadina  spagnola,   e'  riconosciuto   il  titolo
accademicoprofessionale "ingeniero de caminos, canales y puertos", di
cui e'  in premessa,  quale titolo  valido per  l'iscrizione all'albo
degli "ingegneri" e l'esercizio della professione.
  2. Detto  riconoscimento e' subordinato, a  scelta del richiedente,
al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di
una prova attitudinale.
  3. La  prova attitudinale, ove  oggetto di scelta  dell'istante, e'
volta  ad accertare,  in capo  al  candidato, le  conoscenze di  base
comuni a tutti i corsi di laurea dell'area d'ingegneria.
  4. La materia individuata come sopra e' in specie: fisica tecnica.
  5. La prova di che trattasi si  compone di un esame scritto e di un
esame orale da svolgersi in lingua italiana:
  a) l'esame scritto - formulato  dalla commissione d'esame di cui al
decreto  ministeriale  2  giugno   1995,  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale di  questo Ministero del 31  luglio 1995, n. 14  - consiste
nella redazione di  un progetto integrato assistito  da una relazione
tecnica concernente la materia individuata al n. 4, sopra;
  b)  l'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
tecniche  vertenti sulla  materia  indicata  sopra. L'indicato  esame
vertera' altresi'  sulle conoscenze di deontologia  professionale del
candidato. All'esame qui considerato  il candidato puo' accedere solo
se  abbia  superato, con  successo,  quello  scritto. Ai  fini  dello
svolgimento  di  detta  prova,  l'istante  presentera'  al  Consiglio
nazionale  degli  ingegneri  domanda  in  carta  legale,  allegandovi
originale o copia autenticata del presente provvedimento.
  6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante,
e'  diretto  ad  ampliare  e  approfondire  le  conoscenze  di  base,
specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti.
  7. Il  tirocinio di  che trattasi ha  una durata di  mesi sei  e si
svolgera' presso  un ingegnere che, scelto  dall'istante, si dichiari
disponibile. La scelta dovra' ricadere tra gli ingegneri del luogo di
residenza   dell'istante  che   abbiano  un'anzianita'   d'iscrizione
all'albo professionale di almeno cinque anni.
  All'uopo,  l'istante presentera'  al Consiglio  nazionale ingegneri
domanda in carta legale allegandovi tra l'altro:
  1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento;
  2) dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor.
  8.  Il  Consiglio   nazionale  ingegneri  vigilera'  sull'effettivo
svolgimento  del  tirocinio,  a   mezzo  del  presidente  dell'ordine
provinciale.
   Roma, 13 novembre 1998
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi