IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 230, comma 1, del nuovo Codice della strada che prevede, entro un anno dalla sua entrata in vigore, la predisposizione da parte dei Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri degli interni e dei trasporti e della navigazione, la predisposizione di appositi programmi da svolgere come attivita' obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado, avvalendosi della collaborazione dell'Automobile club d'Italia, nonche' di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, individuati con decreto del Ministero dei lavori pubblici; Considerato che il detto articolo al comma 2 prevede che il Ministero della pubblica istruzione disciplini "le modalita' di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonche' del personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private"; Visto il decreto ministeriale n. 651 del 10 dicembre 1993 di "individuazione degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale"; Considerato che lo stesso decreto prevede la possibilita' di integrazione, in tempi successivi, dell'elenco di tali enti, qualora in possesso dei requisiti richiesti; Viste le istanze presentate da associazioni professionali o di categoria; Considerato che dall'esame degli atti e dei documenti presentati e' risultato che solo una di esse e' in grado di fornire un rilevante contributo nel campo dell'educazione stradale; Decreta: L'elenco degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 651 del 10 dicembre 1993 e' integrato da: S.I.P.Si.Vi., Societa' italiana di psicologia della sicurezza viaria, C.P. 211, Cuneo. Tale associazione dovra' comunicare all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il nominativo del proprio rappresentante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 febbraio 1998 Il Ministro: Costa