IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto  l'art. 230,  comma  1,  del nuovo  Codice  della strada  che
prevede,   entro  un   anno   dalla  sua   entrata   in  vigore,   la
predisposizione da  parte dei  Ministri dei  lavori pubblici  e della
pubblica  istruzione, d'intesa  con i  Ministri degli  interni e  dei
trasporti  e  della  navigazione,   la  predisposizione  di  appositi
programmi da svolgere come attivita'  obbligatoria in tutte le scuole
di   ogni   ordine   e  grado,   avvalendosi   della   collaborazione
dell'Automobile  club d'Italia,  nonche'  di enti  e associazioni  di
comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza
stradale, individuati con decreto del Ministero dei lavori pubblici;
  Considerato  che  il detto  articolo  al  comma  2 prevede  che  il
Ministero  della  pubblica  istruzione disciplini  "le  modalita'  di
svolgimento dei  predetti programmi nelle scuole  con l'ausilio degli
appartenenti ai  Corpi di  polizia municipale, nonche'  del personale
esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private";
  Visto  il decreto  ministeriale  n.  651 del  10  dicembre 1993  di
"individuazione degli  enti e  associazioni di  comprovata esperienza
nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale";
  Considerato  che  lo  stesso  decreto prevede  la  possibilita'  di
integrazione, in tempi successivi,  dell'elenco di tali enti, qualora
in possesso dei requisiti richiesti;
  Viste  le istanze  presentate  da associazioni  professionali o  di
categoria;
  Considerato che dall'esame degli atti e dei documenti presentati e'
risultato che  solo una di esse  e' in grado di  fornire un rilevante
contributo nel campo dell'educazione stradale;
                              Decreta:
  L'elenco  degli enti  e associazioni  di comprovata  esperienza nel
settore della prevenzione e della  sicurezza stradale di cui all'art.
1 del decreto  ministeriale n. 651 del 10 dicembre  1993 e' integrato
da:
  S.I.P.Si.Vi.,  Societa'  italiana  di  psicologia  della  sicurezza
viaria, C.P. 211, Cuneo.
  Tale associazione dovra' comunicare all'ispettorato generale per la
circolazione  e  la sicurezza  stradale,  entro  trenta giorni  dalla
pubblicazione  del  presente  decreto,   il  nominativo  del  proprio
rappresentante.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 febbraio 1998
                                                   Il Ministro: Costa