Agli istituti bancari
                                  Alle regioni a statuto speciale e a
                                  statuto   ordinario  -  Assessorati
                                  agricoltura
                                  Alle province autonome di Trento  e
                                  Bolzano - Assessorato agricoltura
                                  Al Ministero del tesoro - Direzione
                                  generale  del  Tesoro  - Serv. IV -
                                  Div. XI
                                  All'AIMA - Azienda di Stato per gli
                                  interventi nel mercato agricolo
                                  All'Associazione bancaria  italiana
                                  - A.B.I.
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  agricoltura
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                  Alla   Confederazione    produttori
                                  agricoli "Copagri"
                                  All'Unalat
  L'Amministrazione   sta    dando   corso   alla    verifica   delle
rendicontazioni  trasmesse dagli  Istituti bancari  e previste  dalla
circolare  del  20  maggio  1998, n.  3,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 17 giugno 1998, n. 139.
  Da  un primo  esame sono  stati rilevati  comportamenti che  non si
ritengono aderenti  alle disposizioni  della circolare e  ai principi
preposti  ai  rapporti  di   questa  amministrazione  con  le  banche
erogatrici dei prestiti, in funzione della legge in questione.
  I comportamenti non  in linea attengono ai seguenti  aspetti che di
seguito si vanno a trattare.
  Punto  1 -  Difformita' tra  numero istanze  ammesse all'intervento
pubblico e numero di istanze rendicontate.
  Con  i  provvedimenti di  saldo  sono  stati accreditati,  come  da
formale comunicazione  singolarmente resa a ciascuna  banca, le somme
dovute sul numero delle istanze  di prestito presentate dalle aziende
zootecniche alle  stesse banche  ed ammesse  al contributo  statale a
seguito  di autorizzazione  rilasciata dalle  competenti regioni.  E'
noto come il processo di  individuazione delle istanze e dei relativi
importi di contributo e'  stato particolarmente elaborato proprio per
giungere alla  corrispondenza tra  dati forniti  dalle banche  e dati
regionali.
  Pertanto, come risulta di  tutta evidenza dalla scheda, predisposta
con  la  circolare n.  3  del  20 maggio  1998  (Allegato  A), per  i
riscontri  di competenza  di questo  Ministero e'  indispensabile che
nelle  schede  stesse  siano  riportate tutte  le  istanze  prese  in
considerazione   in  sede   di  erogazione   dei  saldi,   anche  se,
successivamente, non portate a buon fine dalla banca per questioni di
merito  creditizio  o  per   altre  ragioni.  E'  inoltre  necessario
evidenziare eventuali  differenze tra  il contributo  accreditato dal
Ministero e quello effettivamente liquidato all'azienda.
  Le  banche  che  non  si  sono  adeguate  alle  disposizioni  della
circolare,   sopra  ulteriormente   esplicitate,   sono  invitate   a
rielaborare l'allegato A,  e il supporto magnetico  previsto al punto
1.4 della circolare stessa e a ritrasmettere il tutto al Ministero.
  Punto 2 -Conteggio degli interessi maturati a favore del Ministero.
  Il decreto interministeriale 21 aprile  1997, n. 83603, all'art. 2,
commi 3 e  4, e la richiamata  circolare 20 maggio 1998,  n. 3, hanno
previsto che ciascuna banca, fosse tenuta a versare le somme ricevute
dall'Amministrazione  in   apposito  conto  vincolato   intestato  al
Ministero.
  Tale conto  avrebbe prodotto a favore  della stessa Amministrazione
interessi  attivi pari  al TUS,  vigente nel  periodo di  riferimento
diminuito  di  un  punto,  dal  momento  dell'accredito  delle  somme
corrisposte e  fino alla messa  a disposizione delle stesse  a favore
delle aziende zootecniche.
  L'art. 4, comma 2,  dello stesso decreto interministeriale regolava
la procedura  di messa  a disposizione  del contributo  pubblico alle
aziende per le  quali non erano state risolte alla  data del 1 luglio
1997 questioni di merito creditizio.
  E' stato previsto  che, ove si presentasse la necessita'  di cui al
richiamato art. 4, comma 2, a favore del Ministero sarebbero maturati
interessi  sulle  somme  accreditate   nei  predetti  conti  correnti
vincolati intestati alle  singole aziende per il  periodo di giacenza
intercorrente  dall'accreditamento  del  contributo  da  parte  della
stessa banca alla data di definizione dell'operazione.
  Le disposizioni  di cui sopra sono  state opportunamente richiamate
nella circolare del 20 maggio 1998, n. 3, ai punti 1.1 e 1.2.
  Ne  consegue che  gli importi  maturati a  titolo di  interesse sul
conto corrente  vincolato fruttifero intestato al  Ministero (art. 2,
commi 3  e 4, del decreto  interministeriale 21 aprile 1997)  e sugli
eventuali  conti correnti  vincolati intestati  alle singole  aziende
(art.  4, comma  2,  dello stesso  decreto)  costituiscono, gia'  dal
momento della chiusura del rapporto con l'azienda, nuovo capitale sul
quale  vanno  riconosciuti gli  interessi  semplici  al TUS  vigente,
diminuito di un punto, fino al momento della restituzione delle somme
secondo le modalita' indicate nella  gia' citata circolare n. 3/1998,
punto 1.4.
Punto 3 -Natura dei c/c vincolati fruttiferi.
  3.1 - Imposta di bollo.
  Come  fatto gia'  presente con  la lettera  circolare del  16 marzo
1998, n.  83434, i  c/c vincolati  fruttiferi intestati  al Ministero
devono essere  considerati "conti  a destinazione  specifica" diretti
solo a  registrare i  movimenti dei  contributi accreditati  e quindi
sono esenti da spese di bollo e commissioni.
  Cio'  si richiama  in  quanto talune  banche nella  rendicontazione
hanno fatto gravare sui conti le predette spese.
  3.2 - Ritenute sugli interessi maturati a favore dello Stato.
  E' stato riscontrato che  sugli interessi comunque gia' conteggiati
e versati al Ministero, e' stata operata da talune banche la ritenuta
ai  sensi dell'art.  26, secondo  comma, del  decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  Si  segnala alle  banche in  indirizzo che  la tipologia  dei conti
correnti previsti  dalla circolare  n. 3/1998  rientra nel  regime di
esenzione di  cui all'art.  6 della  legge 6 marzo  1996, n.  110, di
conversione del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6.
  Trattasi  infatti di  conto produttivo  di interessi  a favore  del
Ministero, allo stesso  intestato, e quindi di  fattispecie analoga a
quella prevista dall'art. 6 della richiamata legge n. 110/1996.
  Al riguardo si richiama la circolare  ABI del 27 marzo 1995 - Serie
tributaria  n. 16,  ove la  materia viene  opportunamente trattata  e
chiarita,  seppure con  riferimento a  conti  di cui  e' titolare  il
dicastero del Tesoro.
  Le  banche  in  indirizzo  sono  invitate  a  rivedere  le  proprie
rendicontazioni alla luce dei  chiarimenti sopra forniti, a disporre,
ove dovuto, un versamento integrativo  secondo le modalita' di cui al
punto  1.4 della  circolare  n. 3/1998,  comprensivo degli  ulteriori
interessi  maturati  sul  conguaglio  dovuto   e  non  versato,  e  a
trasmetterne quietanza unitamente ad uno schema di calcolo.
  Questo   Ministero  invita   ciascuna  banca   a  collaborare   con
sollecitudine disponendo i  necessari riscontri delle rendicontazioni
gia' presentate onde evitare l'insorgere di inutili contenziosi.
                          Il direttore  generale delle politiche
                          agricole  ed agroindustriali nazionali
                                           Pilo