L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la  legge 12  agosto 1982,  n 576,  recante la  riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni  e  le  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla  legge 12 agosto 1982,  n. 576, e norme  sul controllo
delle partecipazioni  di imprese o  enti assicurativi e in  imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  174, di attuazione
della direttiva  92/96/CEE in materia di  assicurazione diretta sulla
vita  e in  particolare  l'art. 37  prevede  l'approvazione da  parte
dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in   data  9  settembre  1998  di
autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita' assicurativa  nei  rami
vita  rilasciato a  Risparmio Vita  S.p.a., con  sede in  Torino, via
Alassio n. 15;
  Vista  la  delibera   assunta  dall'assemblea  straordinaria  degli
azionisti  di  Risparmio   Vita  S.p.a.  in  data   19  maggio  1998,
concernente la  modifica dello statuto  in ordine all'art.  5 (misura
del  capitale), 8  (convocazione dell'assemblea)  e 16  (consiglio di
amministrazione);
  Considerato   che  non   esistono  elementi   ostativi  in   ordine
all'approvazione delle predette modifiche  allo statuto sociale della
societa' di cui trattasi;
                              Dispone:
  E' approvato lo statuto sociale  di Risparmio Vita S.p.a., con sede
in Torino, con le  modifiche apportate che comportano l'attribuzione,
al consiglio di amministrazione,  della facolta' di provvedere, entro
il  termine  di cinque  anni,  ad  aumentare  il capitale  sociale  a
pagamento  da lire  28  miliardi  a lire  43  miliardi  (art. 5);  la
convocazione dell'assemblea  ordinaria almeno una volta  l'anno entro
quattro  mesi   dalla  chiusura  dell'esercizio  sociale   o,  quando
particolari  esigenze lo  richiedano, entro  sei mesi  dalla chiusura
dell'esercizio sociale  (art. 8); la  previsione che il  consiglio di
amministrazione duri in carica tre esercizi (art. 16).
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 novembre 1998
                                             Il presidente: Manghetti