IL DIRETTORE GENERALE
                     della Motorizzazione civile
                   e dei trasporti in concessione
  Visto  il   decreto  ministeriale  3  febbraio   1988,  numero  82,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988;
  Visto il  decreto ministeriale  13 settembre 1990  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  224  del   25  settembre  1990,  il  decreto
ministeriale 1 marzo  1991 pubblicato ne1la Gazzetta  Ufficiale n. 58
del 9  marzo 1991, il  decreto ministeriale 25 marzo  1991 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  75  del 29  marzo  1991,  il  decreto
ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
233  del  4 ottobre  1991,  il  decreto  ministeriale 7  maggio  1992
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.  108 dell'11 maggio  1992, il
decreto  ministeriale   1  agosto  1992  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  184 del  6  agosto  1992,  il decreto  ministeriale  6
novembre  1992 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 266  dell'11
novembre 1992;
  Visto l'accordo  stipulato tra la  CEE e l'Austria sul  traffico di
transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
novembre 1992 recante  criteri unitari volti a  favorire la sollecita
soluzione dei problemi attinenti  il settore dell'autotrasporto merci
per conto  terzi (pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 281  del 28
novembre 1992);
  Visto  il  decreto ministeriale  20  aprile  1993 pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del  20 aprile 1993, il decreto dirigenziale
10  luglio 1993  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 163  del 14
luglio  1993, il  decreto dirigenziale  24 settembre  1993 pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n.  229 del 29  settembre 1993,  il decreto
dirigenziale 28 febbraio 1994  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
50  del  2  marzo  1994,  il  decreto  dirigenziale  13  maggio  1994
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 115 del  19 maggio  1994, il
decreto  dirigenziale  28  luglio   1994  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 183  del  6  agosto 1994,  il  decreto dirigenziale  19
ottobre  1994  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 248  del  22
ottobre  1994, il  decreto  dirigenziale 11  gennaio 1995  pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  n.  16  del 20  gennaio  1995, il  decreto
dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134
del  10  giugno  1995,  il decreto  dirigenziale  19  settembre  1995
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  223 del 23 settembre 1995, il
decreto  dirigenziale  15  novembre 1995  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  271 del  20 novembre 1995,  il decreto  dirigenziale 13
dicembre  1995 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  295 del  19
dicembre  1995, il  decreto  dirigenziale 30  luglio 1996  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n.  181  del  3  agosto 1996;  il  decreto
dirigenziale 8  ottobre 1996  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n.
240  del 12  ottobre 1996;  il decreto  dirigenziale 2  dicembre 1996
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale del 7 dicembre  1996; il decreto
dirigenziale 7 maggio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108
del  12  maggio  1997;  il decreto  dirigenziale  16  settembre  1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  224 del 25 settembre 1997; il
decreto  dirigenziale  30  ottobre  1997  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1997; il decreto dirigenziale 3 marzo
1998 pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9  marzo 1998; il
decreto  dirigenziale  29  luglio   1998  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 179  del  3  agosto 1998;  il  decreto dirigenziale  10
novembre  1998 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  266 del  13
novembre 1998;
  Visto il  trattato di adesione dell'Austria,  della Norvegia, della
Finlandia e della  Svezia all'Unione europea ratificato  con legge n.
686 del 14  dicembre 1994 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 162
del 16 dicembre 1994;
  Visto  il Regolamento  (CE)  n. 1524/96  della  commissione del  30
luglio 1996 che  modifica il regolamento (CE) n.  3298/94 riguardo al
sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nell'eventualita'  che la commissione europea  rilasci ulteriori
ecopunti  e che  rimangano  non assegnati  ecopunti restituiti  dalle
imprese ai  sensi dell'art. 6  del decreto dirigenziale  16 settembre
1998 e  fino ad esaurimento degli  stessi, si dispone che  le imprese
che effettuano  trasporto di  merci in conto  terzi, non  titolari di
assegnazione di ecopunti per il  1998, possano presentare domanda per
ottenere una quota di ecopunti purche' l'impresa richiedente:
  abbia ottenuto  un'assegnazione precaria  di ecopunti nel  1997, ai
sensi dell'art.  8 del decreto  dirigenziale 2 dicembre 1996,  e, non
avendo  effettuato  almeno  24  transiti,  non  sia  rientrata  nelle
previsioni dell'art. 2  del decreto dirigenziale 3  marzo 1998 oppure
sia titolare di un'assegnazione fissa di autorizzazioni a viaggio per
le  seguenti relazioni  di  traffico:  Bielorussia, Repubblica  ceca,
Polonia, Repubblica slovacca;
  utilizzi per il transito  sul territorio austriaco, esclusivamente,
veicoli il cui consumo di ecopunti e' pari o inferiore a 8;
  ottemperi  a  tutte le  prescrizioni  in  materia di  richiesta  di
certificati di  registrazione e  di installazione  delle ecopiastrine
contenute nel decreto dirigenziale 30 ottobre 1997.
  2. Gli  ecopunti rilasciati ai  sensi del precedente  comma avranno
validita' sino al 31 dicembre 1998.
  3.  Le  domande,  sottoscritte  dal  legale  rappresentante  o  dal
titolare,  dovranno  pervenire  alla Direzione  generale  M.C.T.C.  -
Direzione centrale III  - Divisione 33, via Caraci, 36  - 00157 Roma.
Ad esse dovra' essere allegata  l'attestazione di un versamento di L.
20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo).