LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, n. 537, nel quale sono state previste le "Note relative alla prescrizione e modalita' di controllo delle confezioni riclassificate" modificate ed integrate con successivi provvedimenti; Visto, in particolare, il provvedimento del 7 agosto 1998, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1998, registro n. 2, foglio n. 57, con il quale e' stata disposta la totale revisione delle "Note"; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro che "la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco"; Vista la propria deliberazione assunta in data 23 settembre 1998 con la quale ha ritenuto di integrare il provvedimento del 7 agosto sopra richiamato con una nota riguardante il principio attivo "alendronato di sodio", che andra' ad assumere il n. 79; Dispone: Art. 1. Alle "Note" relative alla prescrizione e modalita' dicontrollo delle confezioni classificate a norma dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenute nel provvedimento della Commissione unica del farmaco 30 dicembre 1993, come modificate ed integrate dai successivi provvedimenti, con particolare riferimento a quello del 7 agosto 1998, e' aggiunta la "nota 79" relativa al principio attivo "alendronato di sodio" nella formazione specificata al successivo art. 2.