IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il regio  decreto 30  settembre 1938,  n. 1652  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n. 168, ed in particolare l'art. 16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il   decreto  ministeriale   31  gennaio   1992  concernente
autorizzazione alle universita' ad istituire i diplomi universitari;
  Visto il  decreto ministeriale  23 novembre 1991,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12  maggio 1992, n. 109,  relativo a modificazione
al regio  decreto 30  settembre 1938,  n. 1652,  recante disposizioni
sull'ordinamento didattico  universitario, che istituisce  il diploma
universitario in biotecnologie agroindustriali ed annette la relativa
tabella XXXVIII-bis;
  Visto il  decreto rettorale  11 dicembre  1995, n.  317, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, inerente la modifica
dello statuto dell'Universita' di Ferrara relativamente l'inserimento
del diploma universitario in biotecnologie agroindustriali;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 95, 101 e 119
relativa all'autonomia didattica;
  Vista la  proposta di  modifica allo  statuto formulata  dal senato
accademico  nella  seduta del  15  luglio  1998, acquisiti  i  pareri
favorevoli  del  consiglio  della facolta'  di  scienze  matematiche,
fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli studi di  Ferrara, approvato con
il  decreto indicato  in premessa,  e' ulteriormente  modificato come
segue:
                              Titolo 3
                   ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI
                       DI DIPLOMA UNIVERSITARI
                                Capo 4
                   FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE,
                         FISICHE E NATURALI
                             Art. 3.4.1
               Diploma universitario in biotecnologie
                          agro-industriali
                               Art. 1.
                 Scopi e durata del corso di diploma
  Il corso  di diploma ha  la durata  di tre anni  ed ha lo  scopo di
fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei
sistemi e  delle applicazioni  in biotecnologie  agroindustriali, per
adeguarsi all'evoluzione della disciplina.
  Al compimento degli studi viene conseguito il diploma universitario
in biotecnologie agroindustriali.