IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente autorizzazione alle universita' ad istituire i diplomi universitari; Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1992, n. 109, relativo a modificazione al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, che istituisce il diploma universitario in biotecnologie agroindustriali ed annette la relativa tabella XXXVIII-bis; Visto il decreto rettorale 11 dicembre 1995, n. 317, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, inerente la modifica dello statuto dell'Universita' di Ferrara relativamente l'inserimento del diploma universitario in biotecnologie agroindustriali; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 95, 101 e 119 relativa all'autonomia didattica; Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 15 luglio 1998, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, e' ulteriormente modificato come segue: Titolo 3 ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARI Capo 4 FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI Art. 3.4.1 Diploma universitario in biotecnologie agro-industriali Art. 1. Scopi e durata del corso di diploma Il corso di diploma ha la durata di tre anni ed ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni in biotecnologie agroindustriali, per adeguarsi all'evoluzione della disciplina. Al compimento degli studi viene conseguito il diploma universitario in biotecnologie agroindustriali.