IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e succesive modificazioni ed integrazioni: Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Messina, emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Messina, relative all'istituzione della Scuola di specializzazione in medicina nucleare, accolte favorevolmente dal comitato di coordinamento delle universita' siciliane nella seduta del 6 dicembre 1997; Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio universitario nazionale in data 7 ottobre 1998; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, e' integrato come appresso: Articolo unico Dopo l'attuale art. 798, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in "medicina nucleare": Scuola di specializzazione in medicina nucleare Art. 799. - La scuola di specializzazione in medicina nucleare risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione nell'area medica. Art. 800. - La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali necessarie all'impiego in vivo ed in vitro di sorgenti radioattive di composti marcati con radionuclidi, a fini diagnostici, terapeutici e di prevenzione delle malattie. Art. 801. - La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina nucleare. Art. 802. - Il corso ha la durata di 4 anni. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale e di attivita' di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture di medicina nucleare universitarie o ospedaliere convenzionate. L'orario annuo, comprensivo delle 200 ore di cui sopra, e' quello previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Art. 803. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e dell'azienda Policlinico previa deliberazione da parte del Consiglio della scuola potranno concorrere al funzionamento di essa strutture di medicina nucleare del servizio sanitario nazionale, rispondenti nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991, convenzionate con l'universita' ed individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992. Alle attivita' didattiche e formative provvedera' il personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinare di cui alla tabella A e, in regime di convenzione, quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' presso l'istituto di scienze radiologiche dell'Universita' di Messina. Art. 804. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' pari a 2 per anno, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 5 del presente statuto e dei criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui all'art. 9, comma 4 della legge n. 341/1990. L'ammissione viene regolata secondo le norme del decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 6 ottobre 1982, tenendo conto delle esigenze sanitarie del Paese l'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 157/1991, e ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8, capo 1 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995. Art. 805. - Il piano di studi e di addestramento professionalizzante e' determinato dal Consiglio di scuola, sulla base degli obiettivi da raggiungere nelle diverse aree disciplinari, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari indicati nelle tabelle A e B. Il piano dettagliato delle attivita' formative con la relativa ripartizione oraria e' deliberato annualmente dal Consiglio di scuola e reso pubblico, unitamente alle schede risorse aggiornate sia per quel che riguarda i docenti che le attrezzature. Le esigenze per l'attivita' pratica di tipo professionalizzante sono indicate nella tabella B. Le tabelle A e B fanno parte integrante del presente statuto. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A. Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti della matematica e della fisica, con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della fisica applicata alla medicina, della teoria dei traccianti, del trattamento delle immagini, della statistica e informatica. Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica. B. Area della strumentazione biomedica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi di conoscenza della strumentazione e dell'applicazione dell'elettronica in medicina, le cognizioni sulla struttura ed il funzionamento degli apparecchi di rivelazione e misura delle radiazioni ionizzanti in vivo ed in vitro, sulla struttura e sul funzionamento delle apparecchiature per la rivelazione di immagini complementari e integrative. Settori: B10X Biofisica medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K01X Elettronica. C. Area delle tecniche in vitro. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere nozioni di radiochimica e radiofarmacia, procedure per il controllo di qualita' dei radiofarmaci, i principi ed applicazione delle tecniche di radioimmunologia, immunoradiometria ed immunodosaggio, anche con traccianti alternativi, le procedure per la marcatura con radionuclidi di cellule, strutture subcellulari e molecole biologiche. Settori: C05X Chimica organica, F10X Biofisica, B13X Biologia applicata, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. D. Area delle metodologie delle indagini in vivo. Obiettivo: lo specializzando deve imparare a padroneggiare le tecniche di acquisizione ed elaborazione dati per il trattamento delle immagini ed in particolare per quelle relative alla tomografia per emissione. Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. E.Area delle applicazioni cliniche della medicina nucleare. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti clinici di fisiologia e fisiopatologia, nonche' i fondamenti di radiofarmacologia clinica, le metodologie speciali delle indagini diagnostiche in vivo riguardanti i vari organi ed apparati, le possibilita' di integrazione delle indagini mediconucleari con metodiche complementari (ecografia, radiodiagnostica tradizionale, tomografia computerizzata per trasmissione, risonanza magneticonucleare, radiodiagnostica digitale, ecc.), e nozioni sulle loro indicazioni, procedure e risultati, metodologie e dosimetria riguardanti le applicazioni di radionuclidi, radiocomposti e molecole marcate, somministrati al paziente in forma non sigillata, per la terapia di processi neoplastici e non neoplastici. Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. F. Area di radiobiologia e radioprotezione. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire nozioni sulle interazioni fra radiazioni ionizzanti e strutture biologiche, sulla radiosensibilita' dei tessuti e degli organi e nozioni di radiopatologia e radioprotezione. Settori: B01B Fisica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve: aver frequentato per almeno 3 mesi una sezione di terapia con sorgenti non sigillate; aver eseguito almeno 2000 indagini diagnostiche (refertandone personalmente almeno il 25%) includenti obbligatoriamente esami nei seguenti settori: a) sistema nervoso centrale; b) apparato cardiovascolare; c) apparato osteoarticolare; d) apparato urogenitale; e) apparato respiratorio; f) apparato digerente; g) apparato endocrino; h) sistema ematopoietico; i) neoplasie e processi infiammatori, con diagnostica radioimmunologica e radioimmunometria. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specialistici ed il relativo peso specifico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 30 ottobre 1998 p. Il rettore: Silvestri