Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione che  di quelle  modificate dal decreto,  trascritte nelle
note.  Restano   invariati  il   valore  e  l'efficacia   degli  atti
legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
con  versione  hanno efficacia dal  giorno successivo a  quello della
sua pubblicazione.
                               Art. 1.
             Modifiche alla legge 22 luglio 1997, n. 276
  1. Nella  lettera a)  del comma  2 dell'articolo  1 della  legge 22
luglio  1997, n.  276,  dopo  le parole:  "anche  se  a riposo"  sono
inserite le seguenti: "o iscritti negli albi speciali".
  2. Nella  lettera c)  del comma  2 dell'articolo  1 della  legge 22
luglio  1997, n.  276,  dopo le  parole:  "materie giuridiche."  sono
aggiunte le seguenti: ", laureati in giurisprudenza;".
  3. Dopo  la lettera c) del  comma 2 dell'articolo 1  della legge 22
luglio 1997, n. 276, e' aggiunta la seguente:
   " (( c-bis) )) i notai anche in pensione.".
  4. Nel comma 1 dell'articolo 2  della legge 22 luglio 1997, n. 276,
dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
  "  ((    h-bis)  ))  i  notai,    i  professori  universitari e   i
ricercatori confermati devono aver compiuto i  trentacinque  anni  di
eta'.".
  5. Il comma  2 dell'articolo 2 della legge 22  luglio 1997, n. 276,
e' sostituito dal seguente:
  " 2. Gli  avvocati, per essere nominati  giudici onorari aggregati,
oltre  a  possedere i  requisiti  di  cui  al  comma 1,  devono  aver
patrocinato,  anche quali  iscritti  in albi  speciali, cause  civili
negli ultimi 15  anni ed avere maturato il periodo  prescritto per il
diritto al pensionamento di (( anzianita' o vecchiaia, )) ovvero, nel
caso di  cancellazione dall'albo, maturarlo  nei (( quindici  anni ))
successivi alla data  di effettivo inizio di  attivita' delle sezioni
stralcio.".
  6. Il comma  3 dell'articolo 2 della legge 22  luglio 1997, n. 276,
e' abrogato.
  (( 7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. ))
(( 276, e' sostituito dal seguente:                                ))
((   "4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina    ))
(( l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato,    ))
(( anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e ))
(( di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie".             ))
  (( 7-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, ))
(( n. 276, e' sostituito dal seguente:                             ))
  (( "7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai))
(( posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche ))
(( una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si     ))
(( osserva altresi' il principio contenuto nell'articolo 8,        ))
(( secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26   ))
(( luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni".               ))
  8. Nel comma 4 dell'articolo 3  della legge 22 luglio 1997, n. 276,
e' aggiunto,  in fine,  il seguente  periodo: "I  notai, anche  se in
pensione,  devono   presentare  la  domanda  al   consiglio  notarile
territorialmente  competente  in  riferimento  al  luogo  dell'ultima
iscrizione,  che provvede  a trasmetterla  con il  proprio parere  al
presidente della corte di appello.".
  9. Nel comma 5 dell'articolo 3  della legge 22 luglio 1997, n. 276,
le parole: "previste dagli articoli 2  e 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica 28  agosto  1992, n.  404,"  sono sostituite  dalle
seguenti:  "vigenti in  materia di  documentazione amministrativa  ed
autocertificazione.  Ai fini  degli  adempimenti da  compiere per  la
nomina,  il  candidato  all'atto della  presentazione  della  domanda
esprime il proprio  consenso al trattamento dei  dati personali. Agli
stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalita' di interesse
pubblico perseguite  (( dalla  presente legge,  )) e'  autorizzato il
trattamento dei  dati di  cui agli  articoli 22 e  24 della  legge 31
dicembre 1996,  n. 675, nel  rispetto di quanto previsto  dalla legge
medesima   e  dai   decreti   legislativi  emanati   sulla  base   di
quest'ultima.".
  10. Dopo il comma 2 dell'articolo  5 della legge 22 luglio 1997, n.
276, sono aggiunti i seguenti:
  " ((  2-bis. )) Gli  avvocati che  svolgono le funzioni  di giudice
onorario aggregato,  quando la  nomina non comporta  la cancellazione
dall'albo degli  avvocati, a norma  del comma 1 dell'articolo  9, non
possono  esercitare  la  professione   forense  dinanzi  agli  uffici
giudiziari del  distretto (( o  della sezione distaccata di  corte di
appello, ove  esistente, )) nel  cui ambito  ha sede il  tribunale al
quale  appartengono,   e  non  possono  rappresentare,   assistere  o
difendere  in procedimenti  svolti  dinanzi ai  medesimi uffici,  nei
gradi successivi di giudizio.
  ((  2-ter. ))  Gli avvocati  che  svolgono le  funzioni di  giudice
onorario aggregato  non possono  altresi' rappresentare,  assistere o
difendere,  anche  presso uffici  di  altri  distretti, ((  parti  di
procedimenti in  relazione ai quali  hanno svolto tali  funzioni. Gli
avvocati  che  svolgono le  funzioni  di  giudice onorario  aggregato
certificano  personalmente  l'inesistenza  nei loro  confronti  delle
cause di incompatibilita' di cui al precedente periodo". ))
  11. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
sono  aggiunte, in  fine, le  seguenti parole:  "ovvero abbia  svolto
attivita'  professionale, nella  qualita'  di notaio,  per una  delle
parti in causa o uno dei rispettivi difensori".
  12. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
dopo  la parola:  "reddito"  sono inserite  le  seguenti: "da  lavoro
autonomo, da lavoro subordinato o".
  13. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
all'inizio, sono premesse le seguenti  parole: "Salvo che la nomina a
giudice onorario  aggregato riguardi un distretto  diverso rispetto a
quello  nel cui  ambito ha  sede il  Consiglio dell'ordine  presso il
quale l'avvocato e' iscritto al momento della nomina,".
  14. Il comma 2 dell'articolo 9  della legge 22 luglio 1997, n. 276,
e' abrogato.
  15.  Le disposizioni  della  legge  22 luglio  1997,  n. 276,  come
modificata  dal  presente articolo,  si  applicano  anche ai  giudici
onorari aggregati gia' nominati.
 
          Riferimenti normativi:
            - Il  testo vigente del comma  2 dell'art. 1 della  legge
          22  luglio  1997,  n. 276 (Disposizioni per  la definizione
          del contenzioso  civile  pendente:    nomina  di    giudici
          onorari    aggregati e   istituzione delle sezioni stralcio
          nei tribunali ordinari), e' il seguente:
            "2. Per   definire i   procedimenti civili    di  cui  al
          comma  1    e con l'obiettivo   di darvi  luogo  nel  tempo
          massimo   di   cinque anni   si procedera',  nei    modi  e
          termini    previsti dalla presente   legge, alla nomina  di
          giudici  onorari aggregati  nel numero  di mille.   Possono
          essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:
            a)  gli   avvocati anche   se a riposo  e i magistrati  a
          riposo  o iscritti negli albi speciali;
               b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
            c)  i   professori  universitari    e   i     ricercatori
          universitari  confermati in materie giuridiche, laureati in
          giurisprudenza;
            c-bis) i notai anche in pensione".
            - Il testo  vigente dell'art. 2 della citata  legge    22
          luglio 1997, n. 276, e' il seguente:
            "Art.   2   (Requisiti   per  la  nomina  e  titoli    di
          preferenza). - 1.   Per la   nomina   a   giudice  onorario
          aggregato  sono richiesti  i seguenti requisiti:
               a) essere cittadino italiano;
            b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
            c) non  aver riportato condanne  per delitti  non colposi
          o  a pena detentiva per contravvenzione;
            d)  non  essere  sottoposto  a misura di prevenzione o di
          sicurezza;
            e) avere idoneita' fisica e psichica;
            f) non aver compiuto i sessantasette anni di' eta';
            g)  essere  capace di   assolvere,   per    indipendenza,
          prestigio      ed   esperienza   acquisiti,   le   funzioni
          giudiziarie;
            h)  non  avere  precedenti  disciplinari,  anche  se  non
          definitivi;
            h-bis) i notai, i professori universitari e i ricercatori
          confermati devono aver  compiuto  i  trentacinque  anni  di
          eta'.
            2.  Gli  avvocati,  per   essere nominati giudici onorari
          aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1,
          devono avere patrocinato, anche quali iscritti  negli  albi
          speciali,  cause  civili  negli  ultimi  15  anni  ed avere
          maturato  il  periodo  prescritto   per   il   diritto   al
          pensionamento  di  anzianita' o vecchiaia, ovvero, nel caso
          di cancellazione dall'albo,  maturarlo  nei  quindici  anni
          successivi alla data di effettivo inizio di attivita' delle
          sezioni stralcio.
             3 (Abrogato).
             4.  Costituisce  titolo  di  preferenza  gradata  per la
          nomina l'esercizio, anche pregresso, della  professione  di
          avvocato,  anche  dello  Stato, ovvero quale iscritto negli
          albi speciali, e di funzioni giudiziarie,  comprese  quelle
          onorarie.
            5.    A    parita'   di   titoli   di   preferenza   sono
          prioritariamente nominati coloro    che    abbiano       la
          maggiore      anzianita'      nell'esercizio dell'attivita'
          professionale.
            6. Ai   fini dell'anzianita'  di  iscrizione    all'albo,
          l'esercizio   di   funzioni  giudiziarie    onorarie  viene
          computato per   un  periodo  doppio  di  quello  della  sua
          effettiva durata.
            7.   Per  la  nomina  a  giudice  onorario  aggregato  in
          relazione ai posti previsti per il circondario  di  Bolzano
          e'  richiesta  anche  una  adeguata conoscenza delle lingue
          italiana  e  tedesca.  Si  osserva  altresi'  il  principio
          contenuto  nell'art.  8,  secondo  comma,  del  decreto del
          Presidente della Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  e
          successive modificazioni.
            8. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:
            a)  i    membri del Parlamento   nazionale ed  europeo, i
          deputati   e i consiglieri   regionali,    i  membri    del
          Governo,   i presidenti  delle regioni  e  delle  province,
          i   membri  delle  giunte  regionali  e provinciali;
            b) i  sindaci, gli   assessori comunali, i    consiglieri
          provinciali,  comunali  e  circoscrizionali e i  componenti
          dei comitati di controllo sugli enti locali;
            c)  gli  ecclesiastici  e    i  ministri   di   qualunque
          confessione religiosa;
            d)  coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio
          precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi  nei
          partiti politici".
            -  Il    testo  vigente  del  comma   4 dell'art. 3 della
          citata legge 22 luglio 1997, n. 276, e' il seguente:
            "4.     Le   domande,     indirizzate   al      Consiglio
          superiore     della magistratura, devono  essere presentate
          al presidente  della corte di appello, nel   cui  distretto
          il richiedente  intende essere assegnato, entro il  termine
          di   giorni  quaranta     dalla  pubblicazione  dell'avviso
          relativo   ai posti   disponibili, di   cui al    comma  3,
          nella Gazzetta Ufficiale. Non  possono   essere  presentate
          domande    per    piu' distretti di   corte di   appello. I
          notai,   anche se   in  pensione,  devono  presentare    la
          domanda  al consiglio  notarile territorialmente competente
          in  riferimento  al  luogo  dell'ultima   iscrizione,   che
          provvede  a    trasmetterla  con    il  proprio   parere al
          presidente della corte di appello".
            - Il   testo vigente del  comma    5  dell'art.  3  della
          citata legge 22 luglio 1997, n. 276, e' il seguente:
            "5.      Le      domande      devono    contenere      la
          dichiarazione    della insussistenza  di  impedimenti  alla
          nomina  e  la  indicazione delle sedi, in numero massimo di
          tre, presso  le quali il richiedente, in stretto ordine  di
          preferenza, intende essere assegnato. Per la documentazione
          da  allegare  alla    domanda  si applicano le disposizioni
          vigenti in materia   di documentazione   amministrativa  ed
          autocertificazione.   Ai  fini     degli    adempimenti  da
          compiere  per  la nomina,  il   candidato all'atto    della
          presentazione    della     domanda   esprime   il   proprio
          consenso  al trattamento  dei dati  personali. Agli  stessi
          fini,  in considerazione  delle  rilevanti   finalita'   di
          interesse    pubblico perseguite dalla  presente legge,  e'
          autorizzato il  trattamento dei dati di cui  agli  articoli
          22  e    24  della legge 31   dicembre 1996, n.   675,  nel
          rispetto  di quanto  previsto  dalla legge  medesima e  dai
          decreti legislativi emanati sulla base di quest'ultima".
            - Il testo  vigente dell'art. 5 della citata  legge    22
          luglio 1997, n. 276, e' il seguente:
            "Art.   5  (Incompatibilita'  ed  ineleggibilita'). -  1.
          Ai giudici onorari aggregati si  applica  il  regime  delle
          incompatibilita'  e  delle  ineleggibilita'  previsto per i
          magistrati ordinari.
            2.  Il  giudice  onorario  aggregato,  nominato  tra  gli
          avvocati iscritti al relativo albo o non piu'  iscritti  da
          meno  di  cinque  anni,  non  puo' svolgere le sue funzioni
          presso il tribunale ove ha sede  il  Consiglio  dell'ordine
          cui era iscritto  al momento della nomina o nei cinque anni
          precedenti,  salvo  che   il circondario del  tribunale non
          comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti.
             2-bis. Gli avvocati che svolgono le funzioni di  giudice
          onorario  aggregato,  quando  la  nomina  non  comporta  la
          cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1
          dell'art. 9, non possono esercitare la professione  forense
          dinanzi  agli  uffici  giudiziari  del  distretto  o  della
          sezione di corte d'appello, ove esistente, nel  cui  ambito
          ha  sede  il tribunale al quale appartengono, e non possono
          rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti
          dinanzi  ai  medesimi  uffici,  nei  gradi  successivi   di
          giudizio.
            2-ter.  Gli  avvocati che svolgono le funzioni di giudice
          onorario  aggregato  non  possono  altresi   rappresentare,
          assistere   o  difendere,  anche  presso  uffici  di  altri
          distretti, parti di  procedimenti  in  relazione  ai  quali
          hanno  svolto  tali funzioni.  Gli avvocati che svolgono le
          funzioni  di   giudice   onorario   aggregato   certificano
          personalmente  1'inesistenza nei loro confronti delle cause
          di incompatibilita' di cui al precedente periodo".
            - Il   testo vigente del  comma    2  dell'art.  6  della
          citata legge 22 luglio 1997, n. 276, e' il seguente:
            "2.    Il   giudice   onorario    aggregato  ha  altresi'
          l'obbligo   di astenersi,   e   puo'   essere   in  difetto
          ricusato,   quando   abbia  in precedenza assistito,  nella
          qualita'  di avvocato o  di procuratore, una delle    parti
          in  causa    o  uno   dei rispettivi difensori ovvero abbia
          svolto  attivita' professionale, nella qualita'  di notaio,
          per  una  delle  parti  in  causa  o  uno  dei   rispettivi
          difensori".
            -  Il    testo  vigente  del  comma   3 dell'art. 8 della
          citata legge 22 luglio 1997, n. 276, e' la seguente:
            "3. L'indennita'  fissa di  cui al  comma 2 e'    ridotta
          del   50 per cento, qualora  il giudice aggregato  onorario
          sia titolare di  un reddito da  lavoro autonomo, da  lavoro
          subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni  lordi
          mensili".
            -  Il  testo   vigente dell'art. 9 della citata legge  22
          luglio 1997, n. 276, e' il seguente:
            "Art.   9 (Cancellazione  dall'albo,    cessazione  dagli
          incarichi  giudiziari  e   collocamento fuori ruolo). -  1.
          Salvo che la  nomina a giudice onorario  aggregato riguardi
          un distretto  diverso rispetto a quello  nel cui  ambito ha
          sede il  Consiglio dell'ordine  presso il quale  l'avvocato
          e'  iscritto  al momento  della nomina, la nomina a giudice
          onorario aggregato comporta    la  cancellazione  dall'albo
          degli  avvocati  ai  sensi dell'articolo 37,   primo comma,
          numero 1, del regio decreto-legge   27    novembre    1993,
          n.    1578,    convertito,   con modificazioni, dalla legge
          22 gennaio 1934, n.  36. Permane tuttavia l'iscrizione alla
          Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  per   gli
          avvocati    e procuratori   ed   il periodo   di  attivita'
          quale  giudice onorario  aggregato   e'  considerato  quale
          periodo    di   esercizio professionale   ai    fini    del
          diritto    al   trattamento   previdenziale previsto  dalla
          legge   20   settembre   1980,   n.   576,   e   successive
          modificazioni.    Per    la    eventuale nuova   iscrizione
          all'albo  degli avvocati si applica la disposizione di  cui
          all'ultimo  comma dell'art.   26 del regio decreto-legge 27
          novembre 1933,  n.  1578,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.
             2. (Abrogato).
            3.  La nomina  a giudice onorario aggregato  determina la
          cessazione dagli  incarichi    giudiziari   svolti    nelle
          funzioni       di    curatore  fallimentare,    commissario
          giudiziale,    commissario  liquidatore   e  straordinario,
          liquidatore     di   beni   di   imprese    in  concordato,
          amministratore  e custode giudiziario, tutore e curatore di
          interdetto o di inabilitato, consulente tecnico  d'ufficio,
          perito  estimatore.  Il  giudice  onorario aggregato, fermo
          restando il diritto al compenso per l'opera  in  precedenza
          svolta, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento
          della    comunicazione di nomina,  ne informa il  giudice o
          l'autorita' che lo ha nominato e  questi  provvedono  senza
          indugio alla sua sostituzione".
            -  Il testo del secondo comma dell'art. 8 del decreto del
          Presidente della Repubblica  26 luglio 1976,  n. 752 (Norme
          di   attuazione dello statuto    speciale  della    regione
          Trentino-Alto  Adige    in  materia    di proporzione negli
          uffici  statali  siti  nella  provincia  di  Bolzano  e  di
          conoscenza  delle  due lingue  nel pubblico impiego),  come
          sostituito dall'art. 7  del decreto  del Presidente   della
          Repubblica   29 aprile 1982,  n. 327  (Norme di  attuazione
          dello statuto  speciale per   il Trentino-Alto  Adige    in
          materia  di proporzionale   del personale degli uffici siti
          in provincia di Bolzano), e' il seguente:
            "I posti   dei ruoli,   di  cui  al    precedente  comma,
          considerati  per  amministrazione   nonche' per   gruppi di
          qualifiche funzionali  o per categorie, secondo  il  titolo
          di  studio  prescritto  per  accedervi, sono riservati   ai
          cittadini  appartenenti   a   ciascuno   dei   tre   gruppi
          linguistici    in rapporto   alla   consistenza dei  gruppi
          stessi   quale  risulta      dalle    dichiarazioni      di
          appartenenza   rese  nell'ultimo censimento ufficiale della
          popolazione".
            -  Il  testo  degli  articoli  22  e    24 della legge 31
          dicembre 1996, n.   675 (Tutela delle persone  e  di  altri
          soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), e' il
          seguente:
            "Art.  22    (Dati  sensibili).   - 1.   I dati personali
          idonei a rilevare   l'origine razziale   ed   etnica,    le
          convinzioni  religiose, filosofiche o  di altro genere,  le
          opinioni  politiche,    l'adesione  a partiti,   sindacati,
          associazioni   od  organizzazioni  a  carattere  religioso,
          filosofico,  politico o sindacale, nonche' i dati personali
          idonei a   rivelare lo   stato  di    salute  e    la  vita
          sessuale,  possono essere  oggetto   di  trattamento   solo
          con   il    consenso   scritto  dell'interessato  e  previa
          autorizzazione del Garante.
            2.  Il    Garante comunica   la decisione  adottata sulla
          richiesta  di  autorizzazione    entro    trenta    giorni,
          decorsi i  quali  la  mancata pronuncia equivale a rigetto.
          Con    il    provvedimento    di   autorizzazione,   ovvero
          successivamente,  anche sulla base di  eventuali verifiche,
          il Garante   puo'  prescrivere   misure   e    accorgimenti
          a     garanzia dell'interessato,   che   il   titolare  del
          trattamento  e'  tenuto  ad adottare.
            3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1  da  parte
          di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici  economici,
          e'   consentito   solo  se  autorizzato     da     espressa
          disposizione  di  legge  nella quale  siano specificati   i
          dati   che   possono   essere   trattati,   le   operazioni
          eseguibili e le rilevanti finalita' di  interesse  pubblico
          perseguite.
            4. I dati personali idonei a rivelare  lo stato di salute
          e  la  vita sessuale possono essere oggetto  di trattamento
          previa autorizzazione del  Garante, qualora  il trattamento
          sia  necessario    ai  fini     dello   svolgimento   delle
          investigazioni  di  cui    all'art.  38  delle    norme  di
          attuazione, di  coordinamento e  transitorie del codice  di
          procedura penale, approvate  con D.Lgs.   28  luglio  1989,
          n.  271,    e successive modificazioni,   o,  comunque, per
          far  valere  o difendere  in  sede giudiziaria  un  diritto
          di  rango  pari  a quello  dell'interessato, sempre  che  i
          dati  siano    trattati esclusivamente per tali finalita' e
          per   il  periodo    strettamente    necessario  al    loro
          perseguimento.    Il  Garante  prescrive    le misure e gli
          accorgimenti  di  cui  al     comma   2   e   promuove   la
          sottoscrizione  di un   apposito codice di deontologia e di
          buona  condotta secondo  le modalita'  di cui  all'art. 31,
          comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto  dall'art.
          43, comma 2".
            "Art.  24 (Dati relativi ai provvedimenti di cui all'art.
          686 del codice di procedura penale). - 1. Il trattamento di
          dati personali  idonei  a  rilevare  provvedimenti  di  cui
          all'art.  686, commi 1, lettere a) e d), 2  e 3, del codice
          di procedura  penale, e' ammesso soltanto se autorizzato da
          espressa disposizione  di legge o provvedimento del Garante
          che  specifichino  le  rilevanti  finalita'  di   interesse
          pubblico  del  trattamento, i  tipi di  dati trattati  e le
          precise operazioni autorizzate".