Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione che di quelle modificate dal decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di con versione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Modifiche alla legge 22 luglio 1997, n. 276 1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: "anche se a riposo" sono inserite le seguenti: "o iscritti negli albi speciali". 2. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: "materie giuridiche." sono aggiunte le seguenti: ", laureati in giurisprudenza;". 3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' aggiunta la seguente: " (( c-bis) )) i notai anche in pensione.". 4. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: " (( h-bis) )) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di eta'.". 5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' sostituito dal seguente: " 2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di (( anzianita' o vecchiaia, )) ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei (( quindici anni )) successivi alla data di effettivo inizio di attivita' delle sezioni stralcio.". 6. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' abrogato. (( 7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. )) (( 276, e' sostituito dal seguente: )) (( "4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina )) (( l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, )) (( anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e )) (( di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie". )) (( 7-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, )) (( n. 276, e' sostituito dal seguente: )) (( "7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai)) (( posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche )) (( una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si )) (( osserva altresi' il principio contenuto nell'articolo 8, )) (( secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 )) (( luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni". )) 8. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al consiglio notarile territorialmente competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della corte di appello.". 9. Nel comma 5 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, le parole: "previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404," sono sostituite dalle seguenti: "vigenti in materia di documentazione amministrativa ed autocertificazione. Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina, il candidato all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite (( dalla presente legge, )) e' autorizzato il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto di quanto previsto dalla legge medesima e dai decreti legislativi emanati sulla base di quest'ultima.". 10. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunti i seguenti: " (( 2-bis. )) Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'articolo 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto (( o della sezione distaccata di corte di appello, ove esistente, )) nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio. (( 2-ter. )) Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresi' rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, (( parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilita' di cui al precedente periodo". )) 11. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero abbia svolto attivita' professionale, nella qualita' di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori". 12. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la parola: "reddito" sono inserite le seguenti: "da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o". 13. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, all'inizio, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che la nomina a giudice onorario aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato e' iscritto al momento della nomina,". 14. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e' abrogato. 15. Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati.
Riferimenti normativi: - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), e' il seguente: "2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1 e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procedera', nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato: a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo o iscritti negli albi speciali; b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo; c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, laureati in giurisprudenza; c-bis) i notai anche in pensione". - Il testo vigente dell'art. 2 della citata legge 22 luglio 1997, n. 276, e' il seguente: "Art. 2 (Requisiti per la nomina e titoli di preferenza). - 1. Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione; d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza; e) avere idoneita' fisica e psichica; f) non aver compiuto i sessantasette anni di' eta'; g) essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie; h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi; h-bis) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di eta'. 2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono avere patrocinato, anche quali iscritti negli albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di anzianita' o vecchiaia, ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei quindici anni successivi alla data di effettivo inizio di attivita' delle sezioni stralcio. 3 (Abrogato). 4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie. 5. A parita' di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianita' nell'esercizio dell'attivita' professionale. 6. Ai fini dell'anzianita' di iscrizione all'albo, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata. 7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresi' il principio contenuto nell'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. 8. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati: a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali; b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali; c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa; d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici". - Il testo vigente del comma 4 dell'art. 3 della citata legge 22 luglio 1997, n. 276, e' il seguente: "4. Le domande, indirizzate al Consiglio superiore della magistratura, devono essere presentate al presidente della corte di appello, nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato, entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione dell'avviso relativo ai posti disponibili, di cui al comma 3, nella Gazzetta Ufficiale. Non possono essere presentate domande per piu' distretti di corte di appello. I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al consiglio notarile territorialmente competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della corte di appello". - Il testo vigente del comma 5 dell'art. 3 della citata legge 22 luglio 1997, n. 276, e' il seguente: "5. Le domande devono contenere la dichiarazione della insussistenza di impedimenti alla nomina e la indicazione delle sedi, in numero massimo di tre, presso le quali il richiedente, in stretto ordine di preferenza, intende essere assegnato. Per la documentazione da allegare alla domanda si applicano le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa ed autocertificazione. Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina, il candidato all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dalla presente legge, e' autorizzato il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto di quanto previsto dalla legge medesima e dai decreti legislativi emanati sulla base di quest'ultima". - Il testo vigente dell'art. 5 della citata legge 22 luglio 1997, n. 276, e' il seguente: "Art. 5 (Incompatibilita' ed ineleggibilita'). - 1. Ai giudici onorari aggregati si applica il regime delle incompatibilita' e delle ineleggibilita' previsto per i magistrati ordinari. 2. Il giudice onorario aggregato, nominato tra gli avvocati iscritti al relativo albo o non piu' iscritti da meno di cinque anni, non puo' svolgere le sue funzioni presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti, salvo che il circondario del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti. 2-bis. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'art. 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto o della sezione di corte d'appello, ove esistente, nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio. 2-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresi rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato certificano personalmente 1'inesistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilita' di cui al precedente periodo". - Il testo vigente del comma 2 dell'art. 6 della citata legge 22 luglio 1997, n. 276, e' il seguente: "2. Il giudice onorario aggregato ha altresi' l'obbligo di astenersi, e puo' essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualita' di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori ovvero abbia svolto attivita' professionale, nella qualita' di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori". - Il testo vigente del comma 3 dell'art. 8 della citata legge 22 luglio 1997, n. 276, e' la seguente: "3. L'indennita' fissa di cui al comma 2 e' ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili". - Il testo vigente dell'art. 9 della citata legge 22 luglio 1997, n. 276, e' il seguente: "Art. 9 (Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi giudiziari e collocamento fuori ruolo). - 1. Salvo che la nomina a giudice onorario aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato e' iscritto al momento della nomina, la nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 37, primo comma, numero 1, del regio decreto-legge 27 novembre 1993, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Permane tuttavia l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori ed il periodo di attivita' quale giudice onorario aggregato e' considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni. Per la eventuale nuova iscrizione all'albo degli avvocati si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. 2. (Abrogato). 3. La nomina a giudice onorario aggregato determina la cessazione dagli incarichi giudiziari svolti nelle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore e straordinario, liquidatore di beni di imprese in concordato, amministratore e custode giudiziario, tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente tecnico d'ufficio, perito estimatore. Il giudice onorario aggregato, fermo restando il diritto al compenso per l'opera in precedenza svolta, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, ne informa il giudice o l'autorita' che lo ha nominato e questi provvedono senza indugio alla sua sostituzione". - Il testo del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), come sostituito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano), e' il seguente: "I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione nonche' per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione". - Il testo degli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), e' il seguente: "Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare. 3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. 4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2". "Art. 24 (Dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 del codice di procedura penale). - 1. Il trattamento di dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, e' ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate".