Testo del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227 del 29 settembre 1998), coordinato con la legge di conversione 27 novembre 1998, n. 409 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario". Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Disposizioni in materia di lavoro straordinario 1. (( In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro, )) l'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 5-bis. - 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 45 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio, (( che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo. )) ((2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In )) (( assenza di disciplina ad opera di contratti collettivi )) (( nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali )) (( comparativamente piu' rappresentative, il ricorso al lavoro )) (( straordinario e' ammesso soltanto previo accordo tra datore e )) (( prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore )) (( annuali e a 80 ore trimestrali. La contrattazione integrativa )) (( si esercita nell'ambito dei tetti stabiliti dai contratti )) (( nazionali. )) 3. Il ricorso al lavoro straordinario e' inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnicoproduttive e di impossibilita' di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori; b) casi di forza maggiore o casi in cui la cesazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione; (( c) mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attivita' )) (( produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, )) (( predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli )) (( uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 )) (( agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, )) (( della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle )) (( rappresentanze sindacali in azienda, nonche' altri eventi )) (( particolari individuati da contratti collettivi nazionali )) (( stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' )) (( rappresentative. )) (( 3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai )) (( sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne )) (( da' comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali )) (( prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero )) (( alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle )) (( associazioni territoriali di categoria aderenti alle )) (( confederazioni dei lavoratori comparativamente piu' )) (( rappresentative sul piano nazionale. )) 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa (( da lire 100.000 a lire 300.000 )) per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge.". 2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-bis del regio decretolegge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, (( e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196. )) (( 2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza )) (( sociale, da emanare entro il 28 febbraio 1999, sentite le )) (( organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative )) (( dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono stabiliti termini e )) (( modalita' di effettuazione della informazione prevista )) (( dall'articolo 5-bis del citato regio decretolegge n. 692 del )) (( 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925, come )) (( sostituito dal comma 1 del presente articolo, nei casi in cui i )) (( contratti collettivi di lavoro riferiscono l'orario normale )) (( alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo )) (( plurisettimanale. )) Riferimenti normativi: Comma 1 - L'art. 5-bis del regio decretolegge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla limitazione dell'orario di lavoro, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, sostituito dal presente decreto, era del seguente tenore: "Art. 5-bis. Nelle imprese industriali l'esecuzione del lavoro straordinario, che non abbia carattere meramente saltuario, e' vietata, salvi i casi di eccezionali esigenze tecnicoproduttive e di impossibilita' di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori. L'esecuzione del lavoro straordinario, nei casi consentiti ai sensi del comma precedente, deve essere comunicato all'ispettorato del lavoro competente per territorio entro 21 ore dall'inizio; nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnicoproduttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori. L'ispettorato del lavoro puo' ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma. L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro, anche il versamento a carico dell'impresa ed a favore del fondo per la discoccupazione di una ulteriore somma pari al 15% della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con l'ammenda sino a lire 200 al giorno, per ogni lavoratore impiegato nello straordinario, raddoppiabili in caso di recidiva". - L'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, cosi' recita: "Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa". Comma 2 - Per il testo dell'art. 5-bis del regio decreto-legge n. 692 del 1923, si veda in nota al comma 1. - Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), e' il seguente: "7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo". - L'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), cosi' recita: "Art. 13 (Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale). - 1. L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. In attesa della nuova normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 5-bis del regio decretolegge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni, continuano a trovare applicazione solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro. 2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni parlamentari competenti, sono stabilite misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entita' della riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. Tali misure verranno attuate secondo criteri e modalita' stabiliti nel medesimo decreto, con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario, rispettivamente, fino a ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a trentadue, oltre trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino a quaranta ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale verticale. In sede di prima applicazione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono destinati prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui al primo periodo preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale ad incremento dell'organico o la trasformazione di contratti di lavoro a tempo pieno a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberi di personale. 3. I benefici concessi ai sensi del comma 2, sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per i quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate allo scopo. Al comma 1, del citato art. 7, le parole: "fino al 31 dicembre 1995" sono soppresse. 4. Con il decreto di cui al comma 2, e' stabilita la maggiore misura delle riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 2, nei seguenti contratti a tempo parziale: a) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese situate nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con lavoratori inoccupati di eta' compresa tra i diciotto e i venticinque anni e residenti nelle predette aree; b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei successivi tre anni i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di eta' inferiore a trentadue anni; c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita'; d) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego di lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali; e) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che abbiano provveduto ad attuare interventi volti al risparmio energetico e all'uso di energie alternative ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, il Governo procede ad una valutazione, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti degli interventi di cui al presente articolo sui comportamenti delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale, anche al fine di rideterminare l'impegno finanziario di cui al presente articolo, e ne riferisce al Parlamento. 6. Le misure previste nel presente articolo possono essere attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comm 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come incrementato ai sensi dell'art. 29- quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella misura di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, nonche' ai sensi dell'art. 25 della presente legge. Per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tale limite non potra' superare 400 miliardi di lire. Per i successivi anni di limite e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, ripartendone la destinazione tra gli incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a tempo parziale. 7. I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvederanno ad estendere al settore agricole le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale".