IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite   annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo del  bilancio di  competenza, anche  attraverso
l'emissione di  certificati di  credito del Tesoro,  con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei prestiti
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto comma dell'art.  3, come sostituito dall'art. 2
della  legge 3  novembre 1998,  n. 384,  con cui  si e'  stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che  l'importo delle emissioni  disposte a tutto  il 19
novembre 1998  ammonta, al  netto dei  rimborsi di  prestiti pubblici
gia' effettuati, a lire. 78.637  miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti i propri decreti in data 22  ottobre e 6 novembre 1998, con i
quali e' stata disposta l'emissione  delle prime quattro tranches dei
certificati  di credito  del  Tesoro "zero  coupon"  della durata  di
diciotto mesi (CTZ-18)  con decorrenza 30 ottobre 1998  e scadenza 28
aprile 2000;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di quinta  tranche dei suddetti  certificati di
credito del Tesoro "zero coupon";
  Vista  la legge  17 dicembre  1997, n.  433, recante  la delega  al
Governo per  l'introduzione dell'euro,  ed in particolare  l'art. 10,
riguardante   la  dematerializzazione   degli  strumenti   finanziari
pubblici e privati;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno 1998,  n.  213,  ed  in
particolare l'art. 40,  secondo comma, ove si prevede  che, a partire
dalla data  di entrata in vigore  del decreto ministeriale di  cui al
comma 1  del medesimo  articolo, il Tesoro  non rilascia  piu' titoli
rappresentativi di prestiti;
  Visto  il decreto  ministeriale  31 luglio  1998, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  183 del  7 agosto  1998, con  cui sono  state
stabilite  ulteriori modalita'  per  l'attuazione delle  disposizioni
riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il decreto  legislativo 21  novembre 1997,  n. 461,  recante
riordino  della disciplina  dei  redditi di  capitale  e dei  redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
quinta tranche di "CTZ-18", con decorrenza 30 ottobre 1998 e scadenza
28  aprile 2000,  fino  all'importo massimo  di  nominali lire  1.000
miliardi, di cui al decreto  ministeriale del 22 ottobre 1998, citato
nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei
certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 ottobre 1998.