IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina di tributi locali; Visto in particolare, l'art. 26, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto legislativo che prevede che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Statoregioni e determinata la quota del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive riscosso in ciascuna regione da attribuire allo Stato a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 26, nonche' le relative modalita' di attribuzione; Visto l'art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze 24 marzo 1998, che istituiscono rispettivamente presso la Tesoreria centrale conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e province autonome, operanti per l'IRAP versata dalle amministrazioni pubbliche e dai contribuenti diversi dalle amministrazioni pubbliche nonche' un conto corrente infruttifero intestato all'Erario, ai fini del versamento delle quote attribuite allo Stato ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 446/1997; Visto il parere della Conferenza Statoregioni espresso in data 30 luglio 1998; Decreta: Art. 1. 1. La quota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da attribuire allo Stato per gli anni 1998 e 1999 a compensazione della perdita del gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese e' pari all'ammontare del gettito di quest'ultima riscosso nel 1997. 2. L'ammontare della quota di cui al comma 1 e' determinato applicando la misura percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare del gettito dell'imposta sul patrimonio netto e l'ammontare del gettito IRAP complessivo, all'ammontare del gettito IRAP riscosso nel 1998 da ciascuna regione. Per le province autonome di Trento e Bolzano, il predetto ammontare e' attribuito al bilancio dello Stato nella misura di un decimo, spettante allo Stato medesimo per l'anno 1997 a titolo di imposta sul patrimonio netto delle imprese. 3. La misura percentuale di cui al comma 2 e' stabilita in via provvisoria nella misura del 10,62 per cento. Sulla base del dato definitivo relativo al gettito dell'IRAP riscosso nel 1998, si procede al calcolo della misura percentuale definitiva e si provvede agli eventuali conguagli operando le relative compensazioni sull'ammontare dovuto per il 1999.