IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre 1997, n. 446, che prevede
l'istituzione dell'imposta  regionale sulle attivita'  produttive, la
revisione  degli   scaglioni,  delle  aliquote  e   delle  detrazioni
dell'IRPEF  e  l'istituzione  di  una addizionale  regionale  a  tale
imposta, nonche' riordino della disciplina di tributi locali;
  Visto  in particolare,  l'art. 26,  comma 3,  secondo periodo,  del
predetto decreto legislativo che prevede che con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il  Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentita  la Conferenza Statoregioni e
determinata  la  quota  del   gettito  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive riscosso in  ciascuna regione da attribuire allo
Stato   a   compensazione   della  perdita   di   gettito   derivante
dall'abolizione dell'imposta  sul patrimonio netto delle  imprese, ai
sensi del comma 2 del medesimo art. 26, nonche' le relative modalita'
di attribuzione;
  Visto l'art. 1,  commi 1 e 3, del decreto  del Ministro del tesoro,
del bilancio  e della  programmazione economica,  di concerto  con il
Ministro   delle   finanze   24    marzo   1998,   che   istituiscono
rispettivamente   presso  la   Tesoreria   centrale  conti   correnti
infruttiferi intestati alle regioni e province autonome, operanti per
l'IRAP  versata dalle  amministrazioni pubbliche  e dai  contribuenti
diversi  dalle amministrazioni  pubbliche nonche'  un conto  corrente
infruttifero intestato all'Erario, ai fini del versamento delle quote
attribuite allo Stato  ai sensi dell'art. 26  del decreto legislativo
n. 446/1997;
  Visto il parere  della Conferenza Statoregioni espresso  in data 30
luglio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  quota dell'imposta  regionale sulle attivita'  produttive da
attribuire allo Stato per gli anni  1998 e 1999 a compensazione della
perdita  del  gettito   derivante  dall'abolizione  dell'imposta  sul
patrimonio netto delle  imprese e' pari all'ammontare  del gettito di
quest'ultima riscosso nel 1997.
  2.  L'ammontare  della quota  di  cui  al  comma 1  e'  determinato
applicando  la   misura  percentuale   derivante  dal   rapporto  tra
l'ammontare  del   gettito  dell'imposta   sul  patrimonio   netto  e
l'ammontare del  gettito IRAP complessivo, all'ammontare  del gettito
IRAP riscosso nel 1998 da  ciascuna regione. Per le province autonome
di Trento e Bolzano, il  predetto ammontare e' attribuito al bilancio
dello Stato nella misura di  un decimo, spettante allo Stato medesimo
per  l'anno 1997  a  titolo  di imposta  sul  patrimonio netto  delle
imprese.
  3. La  misura percentuale  di cui  al comma 2  e' stabilita  in via
provvisoria nella  misura del  10,62 per cento.  Sulla base  del dato
definitivo  relativo  al  gettito  dell'IRAP riscosso  nel  1998,  si
procede al calcolo della misura  percentuale definitiva e si provvede
agli   eventuali  conguagli   operando   le  relative   compensazioni
sull'ammontare dovuto per il 1999.