IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca e di acquacoltura; Visto in particolare l'art. 2, comma 7, della suddetta legge concernente un prestito d'onore, per progetti finalizzati ad attivita' nell'ambito dell'economia ittica, in favore dei lavoratori in mobilita' o in cassa integrazione o che svolgono lavori socialmente utili; Ritenuta la necessita' di fissare criteri e modalita' di concessione di un prestito d'onore per la promozione di progetti finalizzati ad attivita' nell'ambito dell'economia ittica, presentati da lavoratori in mobilita', in cassa integrazione o che svolgono lavori socialmente utili, che si costituiscono in societa' o cooperative; Sentiti il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella seduta dell'8 ottobre 1998, hanno reso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. Il prestito di onore puo' essere richiesto esclusivamente per aumentare il capitale sociale di societa' o cooperative costituite, al fine di partecipare al finanziamento di progetti nell' ambito dell'economia ittica concernenti la produzione, l'allevamento, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti ittici, nonche' l'erogazione di servizi. 2. I progetti di cui al comma 1 possono essere realizzate sull'intero territorio nazionale, con priorita' alle iniziative rientranti nelle aree rientranti nell'obiettivo 1. 3. Il prestito di cui al comma 1 e' vincolato alle destinazioni previste dal presente articolo anche nell'ipotesi in cui il soggetto di cui all'art. 2 perda lo status di socio.