IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di
pesca e di acquacoltura;
  Visto  in  particolare l'art.  2,  comma  7, della  suddetta  legge
concernente  un   prestito  d'onore,  per  progetti   finalizzati  ad
attivita' nell'ambito dell'economia ittica,  in favore dei lavoratori
in  mobilita'  o   in  cassa  integrazione  o   che  svolgono  lavori
socialmente utili;
  Ritenuta  la   necessita'  di   fissare  criteri  e   modalita'  di
concessione  di un  prestito d'onore  per la  promozione di  progetti
finalizzati ad attivita' nell'ambito dell'economia ittica, presentati
da  lavoratori in  mobilita', in  cassa integrazione  o che  svolgono
lavori  socialmente  utili,  che   si  costituiscono  in  societa'  o
cooperative;
  Sentiti il  comitato nazionale per  la conservazione e  la gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  commissione  consultiva
centrale della pesca marittima che, nella seduta dell'8 ottobre 1998,
hanno reso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il  prestito di onore  puo' essere richiesto  esclusivamente per
aumentare il  capitale sociale di societa'  o cooperative costituite,
al  fine di  partecipare al  finanziamento di  progetti nell'  ambito
dell'economia  ittica concernenti  la  produzione, l'allevamento,  la
lavorazione, la  trasformazione, la commercializzazione  dei prodotti
ittici, nonche' l'erogazione di servizi.
  2.  I  progetti  di  cui  al  comma  1  possono  essere  realizzate
sull'intero  territorio  nazionale,  con  priorita'  alle  iniziative
rientranti nelle aree rientranti nell'obiettivo 1.
  3. Il  prestito di cui  al comma  1 e' vincolato  alle destinazioni
previste dal presente articolo anche  nell'ipotesi in cui il soggetto
di cui all'art. 2 perda lo status di socio.