IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il regolamento comunitario n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1994 recante criteri prioritari per l'individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento ai sensi del regolamento CEE n. 2080/93; Vista la circolare n. 60473 del 10 aprile 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 28 aprile 1995, con cui sono state disciplinate le modalita' di presentazione delle istanze intese ad ottenere contributi con i fondi SFOP, ai sensi del suddetto regolamento comunitario n. 2080/93; Vista la circolare n. 6236112 del 12 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 dell'11 giugno 1997, con cui sono state apportate modifiche alla predetta circolare n. 60473 del 10 aprile 1995; Vista la circolare n. 60749 del 2 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 1997, con cui, in aderenza al principio di "snellimento dell'attivita' amministrativa " di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono state disciplinate le modalita' di presentazione delle istanze intese ad ottenere contributi con i fondi SFOP 1998-99, al fine di definire una procedura che fosse atta a ridurre al minimo gli adempimenti posti a carico dei richiedenti e, nel contempo, offrisse ampia garanzia di legittimita' amministrativa; Considerato che la predetta circolare n. 60479 del 2 ottobre 1997, prorogando al 30 novembre 1997 (31 dicembre per la misura "costruzione pescherecci") il termine perentorio per la presentazione delle domande, ha enumerato la documentazione che, pena la reiezione delle istanze, doveva essere prodotta contestualmente alle stesse ed ha fissato al 31 gennaio 1998 (28 febbraio per la misura "costruzione pescherecci") la data ultima per l'integrazione della restante documentazione; Considerato che, trattandosi dell'ultima tranche di operativita' dello SEOP 1994-99, le associazioni professionali e sindacali nazionali hanno rappresentato l'esigenza di riaprire il termine, inizialmente fissato al 31 gennaio 1998 (28 febbraio per la misura "costruzione pescherecci"), al fine di consentire l'integrazione delle pratiche viziate unicamente da carenze formalidocumentali; Ritenuto opportuno, in aderenza ai principi che hanno ispirato la riforma e lo snellimento del procedimento amministrativo, di riaprire il termine per l'integrazione dei documenti. Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta dell'8 ottobre 1998, hanno reso parere favorevole alla riapertura del termine per l'integrazione documentale; Decreta: Art. 1. 1. Il termine per l'integrazione dei documenti elencati, misura per misura, nell'allegato I, che e' parte integrante del presente decreto, e' fissato al trentesimo giorno dalla pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.