IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il  regolamento comunitario n.  2080/93 del Consiglio  del 20
luglio 1993  relativo ad  azioni comunitarie  per il  miglioramento e
l'adeguamento   delle   strutture   nel   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura;
  Visto  il decreto  ministeriale  25 novembre  1994 recante  criteri
prioritari  per   l'individuazione  dei   progetti  da   ammettere  a
finanziamento ai sensi del regolamento CEE n. 2080/93;
  Vista la  circolare n. 60473  del 10 aprile 1995,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana  n. 98  del 28  aprile
1995, con cui  sono state disciplinate le  modalita' di presentazione
delle  istanze intese  ad ottenere  contributi con  i fondi  SFOP, ai
sensi del suddetto regolamento comunitario n. 2080/93;
  Vista la circolare n. 6236112  del 12 maggio 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n. 134  dell'11 giugno
1997, con cui sono state  apportate modifiche alla predetta circolare
n. 60473 del 10 aprile 1995;
  Vista la  circolare n. 60749  del 2 ottobre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 266  del 14 novembre
1997,   con   cui,  in   aderenza   al   principio  di   "snellimento
dell'attivita' amministrativa " di cui  alla legge 15 maggio 1997, n.
127,  sono state  disciplinate  le modalita'  di presentazione  delle
istanze intese  ad ottenere contributi  con i fondi SFOP  1998-99, al
fine di definire una procedura che fosse atta a ridurre al minimo gli
adempimenti posti a carico dei  richiedenti e, nel contempo, offrisse
ampia garanzia di legittimita' amministrativa;
  Considerato che la predetta circolare  n. 60479 del 2 ottobre 1997,
prorogando  al   30  novembre  1997   (31  dicembre  per   la  misura
"costruzione pescherecci") il termine perentorio per la presentazione
delle domande, ha enumerato la  documentazione che, pena la reiezione
delle istanze, doveva essere  prodotta contestualmente alle stesse ed
ha fissato al 31 gennaio 1998 (28 febbraio per la misura "costruzione
pescherecci")  la  data  ultima  per  l'integrazione  della  restante
documentazione;
  Considerato  che, trattandosi  dell'ultima tranche  di operativita'
dello  SEOP  1994-99,  le   associazioni  professionali  e  sindacali
nazionali  hanno rappresentato  l'esigenza  di  riaprire il  termine,
inizialmente fissato  al 31 gennaio  1998 (28 febbraio per  la misura
"costruzione  pescherecci"),  al  fine di  consentire  l'integrazione
delle pratiche viziate unicamente da carenze formalidocumentali;
  Ritenuto opportuno, in  aderenza ai principi che  hanno ispirato la
riforma e lo snellimento del procedimento amministrativo, di riaprire
il termine per l'integrazione dei documenti.
  Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed
il  Comitato  nazionale per  la  conservazione  e la  gestione  delle
risorse biologiche  del mare che,  nella seduta dell'8  ottobre 1998,
hanno  reso  parere  favorevole   alla  riapertura  del  termine  per
l'integrazione documentale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il termine per l'integrazione dei documenti elencati, misura per
misura,  nell'allegato  I,  che  e'  parte  integrante  del  presente
decreto,  e' fissato  al  trentesimo giorno  dalla pubblicazione  del
decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.