IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto 26 maggio 1987 concernente il divieto di preparazione di farmaci contenenti le sostanze anoressizzanti amfetominosimili ivi elencate, in associazione con altre sostanze farmacologicamente attive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1987; Visto il decreto 13 aprile 1993 concernente: "Divieti e limitazioni nella preparazione di medicinali contenenti sostanze anoressizzanti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1993; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto 17 settembre 1997 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialita' medicinali a base di fenfluramina e dexfenfluramina ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, nonche' il divieto dell'utilizzo di tali sostanze nelle preparazioni magistrali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1997; Visto il decreto 18 settembre 1997 concernente: "Divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione di anoressizzanti ad azione centrale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997; Vista l'ordinanza della IV sezione del Consiglio di Stato n. 719/98 dell'8 maggio 1998, che dispone la sospensione degli effetti dell'art. 1 del citato decreto 18 settembre 1997; Considerato che il predetto provvedimento cautelare riguarda esclusivamente l'art. 1 del decreto 18 settembre 1997, e che pertanto devono ritenersi tuttora in vigore i divieti previsti dall'art. 6, del decreto medesimo; Ravvisata l'esigenza, a tutela della salute pubblica, di prevedere che la dispensazione di medicinali ad azione anoressizzante sia disciplinata da criteri uniformi sia nel caso di preparazioni magistrali che di specialita' medicinali; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 1 del decreto 18 settembre 1997 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. La dispensazione da parte dei farmacisti di preparazioni magistrali contenenti le sostanze fendimetrazina e amfepramone (dietilpropione), da sole o in associazione, e' disciplinata dalle disposizioni previste per le specialita' medicinali agli articoli 2, 3, comma 2, e dall'art. 4 del presente decreto e per un quantitativo comunque non superiore a quello necessario per trenta giorni di terapia". Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 1998 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1998 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 108