IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  legislativo  29  maggio 1991,  n.  178,  ed  in
particolare l'art. 25, comma 8;
  Visto il parere della Commissione  unica del farmarco del 23 giugno
1998 concernente la proposta di  divieto di produzione di specialita'
medicinali  contenenti  pemolina  e   di  divieto  ai  farmacisti  di
esecuzione di preparazioni magistrali  contenenti lo stesso principio
attivo;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del 30 settembre
1998;
  Considerato che le numerose  segnalazioni di reazioni avverse gravi
a  livello   epatico  provocate  dalla  pemolina   documentate  nella
letteratura   scientifica  internazionale   determinano  un   profilo
rischiobeneficio sfavorevole a fronte della modesta efficacia di tale
principio attivo;
  Considerato che gli effetti  anoressizzante e psicostimolante della
pemolina fanno  ritenere che  essa possa prendere  il posto  di altri
farmaci  anoressizzanti   gia'  revocati  per   sfavorevole  rapporto
rischiobeneficio;
  Ritenuto di dover provvedere al divieto di produzione ed immissione
in commercio di specialita' medicinali comunque contenenti pemolina e
di vietare  la esecuzione di  preparazioni magistrali a base  di tale
principio  attivo  ai  sensi  dell'art.  25,  comma  8,  del  decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' vietata la produzione e l'immissione in commercio di specialita'
medicinali comunque contenenti pemolina.