IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, ed in particolare l'art. 25, comma 8; Visto il parere della Commissione unica del farmarco del 23 giugno 1998 concernente la proposta di divieto di produzione di specialita' medicinali contenenti pemolina e di divieto ai farmacisti di esecuzione di preparazioni magistrali contenenti lo stesso principio attivo; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del 30 settembre 1998; Considerato che le numerose segnalazioni di reazioni avverse gravi a livello epatico provocate dalla pemolina documentate nella letteratura scientifica internazionale determinano un profilo rischiobeneficio sfavorevole a fronte della modesta efficacia di tale principio attivo; Considerato che gli effetti anoressizzante e psicostimolante della pemolina fanno ritenere che essa possa prendere il posto di altri farmaci anoressizzanti gia' revocati per sfavorevole rapporto rischiobeneficio; Ritenuto di dover provvedere al divieto di produzione ed immissione in commercio di specialita' medicinali comunque contenenti pemolina e di vietare la esecuzione di preparazioni magistrali a base di tale principio attivo ai sensi dell'art. 25, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178; Decreta: Art. 1. E' vietata la produzione e l'immissione in commercio di specialita' medicinali comunque contenenti pemolina.