IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la nota della Direzione compartimentale del territorio per le Regioni Toscana ed Umbria, prot. n. 12177 del 10 settembre 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento della Conservatoria dei registri immobiliari di Prato; Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio e' da attribuirsi al trasferimento dello stesso presso altra sede; Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti; Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre eccertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si e' verificato l'evento eccezionale; Decreta: Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio e' accertato come segue: Il 7 settembre 1998 Regione Toscana: conservatoria dei registri immobiliari di Prato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 novembre 1998 Il direttore generale: Vaccari