IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto la legge 31 maggio 1975, n. 191 e l'art. 4 della citata legge n. 958/1986; Visti l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, con il quale e' stato previsto che con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro della difesa indica i criteri per la individuazione degli arruolati che, in caso di esubero, possono essere dispensati dal servizio di leva; Decreta: Sono approvati i seguenti criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneita' somaticofunzionale o psicoattitudinale ai fini dell'eventuale dispensa: Art. 1. La formazione dei contingenti o scaglioni di leva da incorporare avviene utilizzando i giovani idonei al servizio militare in possesso del miglior profilo psicofisioattitudinale.