IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto la legge 31 maggio 1975, n. 191 e l'art. 4 della citata legge
n. 958/1986;
  Visti l'art. 7, comma 7,  del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 504, con il quale e'  stato previsto che con decreto da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale,  il Ministro della difesa  indica i criteri
per  la  individuazione degli  arruolati  che,  in caso  di  esubero,
possono essere dispensati dal servizio di leva;
                              Decreta:
  Sono approvati i seguenti criteri concernenti l'attribuzione di una
determinata  categoria ai  giovani  in possesso  di  minor indice  di
idoneita'    somaticofunzionale   o    psicoattitudinale   ai    fini
dell'eventuale dispensa:
                               Art. 1.
  La formazione  dei contingenti o  scaglioni di leva  da incorporare
avviene utilizzando i giovani idonei al servizio militare in possesso
del miglior profilo psicofisioattitudinale.