IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, in particolare gli articoli 2 e 12; Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e' stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' di Napoli; Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992; Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1996 con cui e' stato emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto di autonomia di questa Universita' e in particolare l'art. 11, comma 4, che contempla l'emanazione di un regolamento didattico di Ateneo; Considerato che il predetto statuto non contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per i quali questa Universita' rilascia titoli con valore legale giacche' gli stessi saranno inseriti nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del sopracitato regolamento didattico di Ateneo, e' necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario; Viste le proposte avanzate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, adunanza del 19 febbraio 1991, del senato accademico adunanza dell'8 novembre 1993 e del consiglio di amministrazione adunanza del 25 novembre 1993; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo per il triennio 1994/1996; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato regionale di coordinamento universitario, costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, nella seduta del 9 settembre 1996; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Viste le note ministeriali prot. n. 2079 del 5 agosto 1997 e prot. n. 2307 del 19 settembre 1997 relative a "Art. 17, commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127" Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto d'indirizzo; Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze dell'8 marzo 1996, 23 ottobre 1997 e 15 ottobre 1998; Vista la nota ministeriale - Dipartimento autonomia universitaria e studenti ufficio I - prot. n. 1745 del 29 ottobre 1998; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168; Decreta: Gli ordinamenti didattici della Seconda Universita' degli studi di Napoli, sono ulteriormente integrati come segue: nell'elenco delle scuole di specializzazione viene inserita la scuola di specializzazione in chirurgia odontostomatologica afferente alla facolta' di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in chirurgia odontostomatologica Art. 1. - E' istituita la scuola di specializzazione in chirurgia odontostomatologica presso la facolta' di medicina e chirurgia della Seconda Universita' degli studi di Napoli. La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in chirurgia odontostomatologica. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia odontostomatologica. Art. 2. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in uno per ciascun anno di corso, per un totale di tre specializzandi. Art. 3. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal (consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 4. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982, sono indicate nel manifesto annuale della scuola. Art. 5. - La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) propedeutica; b) diagnostica; c) stomatologica; d) chirurgia speciale. Art. 6. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) propedeutica: farmacologia clinica; anestesiologia e rianimazione; embriologia ed anatomia chirurgica odontostomatologica e del distretto cervico facciale; medicina legale e delle assicurazioni; statistica applicata alla ricerca scientifica; pstologia medica; b) Diagnostica: anatomia e istologia patologica; radiologia odontostomatologica e del distretto cervico facciale; semeiotica clinica odontostomatologica e del distretto cervico facciale; esercitazioni cliniche; c) Stomatologica: patologia odontostomatologica; clinica odontostomatologica; odontostomatologia preventiva; parodontologia; clinica protesica; esercitazioni cliniche; d) Chirurgia speciale: tecniche operatorie e materiali; chirurgia exodontica; chirurgia endodontica; chirurgia ortognatodontica; chirurgia preprotesica; chirurgia parodontale; chirurgia maxillofacciale; esercitazioni cliniche. Art. 7. - L'attivita' didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in attivita' didattica teoricopratica comune per tutti gli specializzandi (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnicoapplicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativoprofessionale (monte ore elettivo). Art. 8. - La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: I Anno. Propedeutica (ore 100): farmacologia clinica ore 25 anestesiologia e rianimazione " 50 embriologia e anatomia chirurgica odontostoma- tologica e del distretto cervico facciale " 40 Diagnostica (ore 100): anatomia e istologia patologica " 50 radiologia odontostomatologica e del distretto cervico facciale " 25 semeiotica clinica odontostomatologica e del distretto cervico facciale " 25 Stomatologica (ore 100): patologia odontostomatologica " 50 parodontologia " 50 Chirurgia speciale (ore 100): tecniche operatorie e materiali 50 chirurgia exodontica " 50 Monte ore elettivo: 400. II Anno. Propedeutica (ore 100): embriologia e anatomia chirurgica odontostoma- tologica e del distretto cervico facciale ore 50 patologia medica (per la patologia intersistemica) " 50 Diagnostica (ore 100): anatomia ed istologia patologica ore 50 radiologia odontostomatologica e del distretto cervico facciale " 25 semeiotica clinica odontostomatologica e del distretto cervico facciale " 25 Stomatologia (ore 100): patologia odontostomatologica " 50 clinica odontostomatologica " 50 Chirurgia speciale (ore 100): chirurgia exodontica 40 chirurgia endodontica " 20 chirurgia parodontale " 40 Monte ore elettivo: 400. III Anno. Propedeutica (ore 50): medicina legale e delle assicurazioni ore 25 statistica applicata alla ricerca scientifica " 25 Stomatologica (ore 100): clinica odontostomatologica " 50 odontostomatologia preventiva 25 clinica protesica 25 Chirurgia speciale (ore 250): chirurgia ortognatodontica " 50 chirurgia preprotesica " 100 chirurgia maxillofacciale 100 Monte ore elettivo: 400. Art. 9. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei reparti di degenza, nelle sale operatorie, negli ambulatori, nei servizi specialistici e nelle strutture di ricerca afferenti alla scuola. La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverra' secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartira' annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consente allo specializzando ed al Consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Caserta, 17 novembre 1998 Il prorettore: Gambardella