IL RETTORE
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato  con regio  decreto 31  agosto 1933,  n. 1592  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto  il regio  decreto 30  settembre 1938,  n. 1652  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, in particolare gli articoli 2 e 12;
  Visto l'art. 10 della legge 7 agosto  1990, n. 245, con il quale e'
stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli;
  Visto l'art. 4  del decreto del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica 27  aprile 1992
relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' di
Napoli;
  Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992;
  Visto la legge 19 novembre  1990, n. 341, relativa agli ordinamenti
didattici universitari;
  Visto il  decreto rettorale n.  2180 del 7 giugno  1996, pubblicato
sul  supplemento ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale  n.  141 del  18
giugno 1996  con cui e'  stato emanato,  ai sensi dell'art.  16 della
legge  9 maggio  1989,  n. 168,  lo statuto  di  autonomia di  questa
Universita'  e  in particolare  l'art.  11,  comma 4,  che  contempla
l'emanazione di un regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato che  il predetto  statuto non contiene  gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio per i quali questa Universita' rilascia
titoli con  valore legale  giacche' gli  stessi saranno  inseriti nel
regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato  che, nelle  more dell'approvazione  ed emanazione  del
sopracitato regolamento  didattico di Ateneo, e'  necessario comunque
procedere  alle   modificazioni  di  cui   all'ordinamento  didattico
universitario;
  Viste le  proposte avanzate  dalle autorita' accademiche  di questo
Ateneo  di cui  alle deliberazioni  del consiglio  della facolta'  di
medicina  e chirurgia,  adunanza  del 19  febbraio  1991, del  senato
accademico  adunanza   dell'8  novembre  1993  e   del  consiglio  di
amministrazione adunanza del 25 novembre 1993;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  30 dicembre 1995
relativo  all'approvazione  del piano  di  sviluppo  per il  triennio
1994/1996;
  Visto  il  parere favorevole  espresso  dal  Comitato regionale  di
coordinamento  universitario,  costituito  ai sensi  dell'articolo  3
della legge  14 agosto  1982, n.  590, nella  seduta del  9 settembre
1996;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Viste le note ministeriali prot. n.  2079 del 5 agosto 1997 e prot.
n. 2307 del  19 settembre 1997 relative  a "Art. 17, commi  95, 101 e
119 della legge  15 maggio 1997, n. 127"  Autonomia didattica. Regime
transitorio. Atto d'indirizzo;
  Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle
adunanze dell'8 marzo 1996, 23 ottobre 1997 e 15 ottobre 1998;
  Vista la nota ministeriale - Dipartimento autonomia universitaria e
studenti ufficio I - prot. n. 1745 del 29 ottobre 1998;
  Riconosciuta la  necessita' di  approvare le modifiche  proposte in
deroga al termine triennale di  cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168;
                              Decreta:
  Gli ordinamenti didattici della  Seconda Universita' degli studi di
Napoli, sono ulteriormente integrati come segue:
  nell'elenco  delle scuole  di  specializzazione  viene inserita  la
scuola di specializzazione in chirurgia odontostomatologica afferente
alla facolta' di medicina e chirurgia.
                     Scuola di specializzazione
                  in chirurgia odontostomatologica
  Art. 1. -  E' istituita la scuola di  specializzazione in chirurgia
odontostomatologica presso la facolta'  di medicina e chirurgia della
Seconda Universita' degli studi di Napoli.
  La  scuola  ha  lo  scopo di  preparare  specialisti  in  chirurgia
odontostomatologica.
  La  scuola   rilascia  il   titolo  di  specialista   in  chirurgia
odontostomatologica.
  Art. 2. - La scuola ha la durata di tre anni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede  800 ore  di  insegnamento  e  di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed  attrezzature disponibili la scuola e' in
grado di accettare  il numero massimo di iscritti  determinato in uno
per ciascun anno di corso, per un totale di tre specializzandi.
  Art. 3.  - Per l'attuazione delle  attivita' didattiche programmate
dal  (consiglio  della scuola  provvede  la  facolta' di  medicina  e
chirurgia.
  Art.  4. -  Sono ammessi  alle  prove per  ottenere l'iscrizione  i
laureati in odontoiatria e protesi dentaria.
  Per l'iscrizione alla  scuola e' richiesto il  possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Le  materie valutabili  ai fini  del  punteggio di  cui al  decreto
ministeriale 16  settembre 1982, sono indicate  nel manifesto annuale
della scuola.
  Art.  5. -  La  scuola  comprende quattro  aree  di insegnamento  e
tirocinio professionale:
    a) propedeutica;
    b) diagnostica;
    c) stomatologica;
    d) chirurgia speciale.
  Art. 6.  - Gli  insegnamenti relativi a  ciascuna area  didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
    a) propedeutica:
    farmacologia clinica;
    anestesiologia e rianimazione;
  embriologia  ed  anatomia   chirurgica  odontostomatologica  e  del
distretto cervico facciale;
    medicina legale e delle assicurazioni;
    statistica applicata alla ricerca scientifica;
    pstologia medica;
    b) Diagnostica:
    anatomia e istologia patologica;
  radiologia odontostomatologica e del distretto cervico facciale;
  semeiotica  clinica  odontostomatologica  e del  distretto  cervico
facciale;
    esercitazioni cliniche;
    c) Stomatologica:
    patologia odontostomatologica;
    clinica odontostomatologica;
    odontostomatologia preventiva;
    parodontologia;
    clinica protesica;
    esercitazioni cliniche;
    d) Chirurgia speciale:
    tecniche operatorie e materiali;
    chirurgia exodontica;
    chirurgia endodontica;
    chirurgia ortognatodontica;
    chirurgia preprotesica;
    chirurgia parodontale;
    chirurgia maxillofacciale;
    esercitazioni cliniche.
  Art.  7. -  L'attivita' didattica  comprende ogni  anno 800  ore di
didattica formale e di tirocinio professionale guidato.
  Essa e'  organizzata in  attivita' didattica  teoricopratica comune
per tutti gli  specializzandi (400 ore come di  seguito ripartite) ed
in  una attivita'  didattica elettiva,  prevalentemente di  carattere
tecnicoapplicativo di ulteriori  400 ore, rivolta all'approfondimento
del     curriculum    corrispondente     ad    uno     dei    settori
formativoprofessionale (monte ore elettivo).
  Art. 8. - La frequenza nelle  diverse aree avviene pertanto come di
seguito specificato:
I Anno.
  Propedeutica (ore 100):
   farmacologia clinica                                  ore       25
   anestesiologia e rianimazione                          "        50
   embriologia e anatomia chirurgica odontostoma-
tologica e del distretto cervico facciale                 "        40
  Diagnostica (ore 100):
   anatomia e istologia patologica                        "        50
   radiologia odontostomatologica e del distretto
cervico facciale                                          "        25
   semeiotica clinica odontostomatologica e del
distretto  cervico facciale                               "        25
  Stomatologica (ore 100):
   patologia odontostomatologica                          "        50
   parodontologia                                         "        50
  Chirurgia speciale (ore 100):
   tecniche operatorie e materiali                                50
   chirurgia exodontica                                   "        50
  Monte ore elettivo: 400.
II Anno.
  Propedeutica (ore 100):
   embriologia e anatomia chirurgica odontostoma-
tologica e del distretto cervico facciale                ore       50
   patologia medica (per la patologia intersistemica)     "        50
  Diagnostica (ore 100):
   anatomia ed istologia patologica                      ore       50
   radiologia odontostomatologica e del distretto
cervico facciale                                          "        25
   semeiotica clinica odontostomatologica e del
distretto cervico facciale                                "        25
  Stomatologia (ore 100):
   patologia odontostomatologica                          "        50
   clinica odontostomatologica                            "        50
  Chirurgia speciale (ore 100):
   chirurgia exodontica                                           40
   chirurgia endodontica                                  "        20
   chirurgia parodontale                                  "        40
  Monte ore elettivo: 400.
  III Anno.
  Propedeutica (ore 50):
   medicina legale e delle assicurazioni                 ore       25
   statistica applicata alla ricerca scientifica          "        25
  Stomatologica (ore 100):
   clinica odontostomatologica                            "        50
   odontostomatologia preventiva                                  25
   clinica protesica                                              25
  Chirurgia speciale (ore 250):
   chirurgia ortognatodontica                             "        50
   chirurgia preprotesica                                 "       100
   chirurgia maxillofacciale                                     100
  Monte ore elettivo: 400.
  Art. 9. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei
reparti  di degenza,  nelle  sale operatorie,  negli ambulatori,  nei
servizi  specialistici e  nelle strutture  di ricerca  afferenti alla
scuola. La frequenza nelle varie  aree per complessive 800 ore annue,
compreso il  monte ore  elettivo di 400  ore annue,  avverra' secondo
delibera  del consiglio  della  scuola, tale  da  assicurare ad  ogni
specializzando  un adeguato  periodo  di esperienza  e di  formazione
professionale.
  Il  consiglio  della scuola  ripartira'  annualmente  il monte  ore
elettivo.
  Il  consiglio   della  scuola   predispone  apposito   libretto  di
formazione che consente allo specializzando ed al Consiglio stesso il
controllo  dell'attivita' svolta  e  dell'acquisizione dei  progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Caserta, 17 novembre 1998
                                           Il prorettore: Gambardella