IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998  che  delega le  funzioni  del coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il  proprio decreto in  data 10  novembre 1998, con  il quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
13  novembre 1998  con  il  quale e'  stato  dichiarato  lo stato  di
emergenza;
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;
  Visto  il decreto-legge  11 giugno  1998, n.  180, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
  Tenuto   conto   della  nota   della   regione   Veneto  prot.   n.
8234/98/323.10 del  22 ottobre 1998,  con la quale viene  fornita una
prima indicazione  delle esigenze conseguenti agli  eventi calamitosi
verificatisi su parte del territorio regionale  nei giorni dal 5 al 9
ottobre 1998;
  Ravvisata  la  necessita'  di disporre  l'attuazione  immediata  di
interventi finalizzati al superamento dell'emergenza;
  Sentita la regione Veneto;
  Su  proposta del  Sottosegretario  di Stato  prof. Franco  Barberi,
delegato al coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  presidente della  regione  Veneto  e' nominato  commissario
delegato  per  l'attuazione degli  interventi  di  cui alla  presente
ordinanza da realizzare  nei comuni di cui al  decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 1998.
  2. Il commissario  delegato puo' nominare un vice  commissario e si
avvale   degli  uffici   regionali   competenti  per   l'espletamento
dell'attivita' tecnico- amministrativa  connessa all'attuazione degli
interventi  e  predispone  nel  limite delle  disponibilita'  di  cui
all'art. 6, entro sessanta giorni un piano di interventi straordinari
per  il   ripristino  delle   infrastrutture,  per   la  sistemazione
idrogeologica, dei corsi d'acqua e della rete idraulica dei territori
interessati, ivi  compreso il canale Sava.  Possono essere ricompresi
nel piano ed attuati con le  procedure e deroghe di cui alla presente
ordinanza    ulteriori    interventi   urgenti    finanziati    dalle
amministrazioni  statali,  dalla  regione  e  degli  enti  locali  e,
comunque,  strettamente connessi  con  l'evento calamitoso  e con  le
opere di rimozione del pericolo o di riduzione del rischio.
  3. Il  piano, da armonizzare con  gli interventi urgenti di  cui al
decreto-legge 11 giugno 1998,  n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge  3 agosto 1998, n.  267, comprende le opere  necessarie a
ridurre  i  rischi  e  prevenire   il  ripetersi  dei  danni  per  le
popolazioni e alle infrastrutture  in concomitanza di eventi analoghi
a quelli verificatisi, e individua, altresi', gli enti attuatori.
  4.  Il   piano,  completo   degli  importi  previsti   per  ciascun
intervento, preliminarmente  alla sua attuazione, e'  sottoposto alla
presa  d'atto  del Dipartimento  della  protezione  civile anche  per
stralci  e  puo'  essere  rimodulato   ed  integrato  con  la  stessa
procedura.
  5. Per l'espletamento  delle attivita' di cui  al presente articolo
e'   istituito   un   comitato  tecnicoscientifico   presieduto   dal
commissario   delegato   e   composto  da   un   tecnico   designato,
rispettivamente,   da   ciascuno   dei  presidenti   delle   province
interessate, da  ciascuno dei  segretari generali delle  autorita' di
bacino  di   rilievo  nazionale   interessate,  dal   presidente  del
Magistrato alle acque di Venezia, dal presidente del Gruppo nazionale
per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale
delle  ricerche, dal  Dipartimento  della protezione  civile e  dalla
regione  del Veneto.  Con  successivo  provvedimento del  commissario
delegato verra' stabilito il  compenso da corrispondere ai componenti
del comitato.