IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 1998 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza; Visto l'art. 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677; Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; Tenuto conto della nota della regione Veneto prot. n. 8234/98/323.10 del 22 ottobre 1998, con la quale viene fornita una prima indicazione delle esigenze conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi su parte del territorio regionale nei giorni dal 5 al 9 ottobre 1998; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione immediata di interventi finalizzati al superamento dell'emergenza; Sentita la regione Veneto; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato al coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Veneto e' nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza da realizzare nei comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 1998. 2. Il commissario delegato puo' nominare un vice commissario e si avvale degli uffici regionali competenti per l'espletamento dell'attivita' tecnico- amministrativa connessa all'attuazione degli interventi e predispone nel limite delle disponibilita' di cui all'art. 6, entro sessanta giorni un piano di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture, per la sistemazione idrogeologica, dei corsi d'acqua e della rete idraulica dei territori interessati, ivi compreso il canale Sava. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalla regione e degli enti locali e, comunque, strettamente connessi con l'evento calamitoso e con le opere di rimozione del pericolo o di riduzione del rischio. 3. Il piano, da armonizzare con gli interventi urgenti di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, comprende le opere necessarie a ridurre i rischi e prevenire il ripetersi dei danni per le popolazioni e alle infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi, e individua, altresi', gli enti attuatori. 4. Il piano, completo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, e' sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per stralci e puo' essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura. 5. Per l'espletamento delle attivita' di cui al presente articolo e' istituito un comitato tecnicoscientifico presieduto dal commissario delegato e composto da un tecnico designato, rispettivamente, da ciascuno dei presidenti delle province interessate, da ciascuno dei segretari generali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale interessate, dal presidente del Magistrato alle acque di Venezia, dal presidente del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, dal Dipartimento della protezione civile e dalla regione del Veneto. Con successivo provvedimento del commissario delegato verra' stabilito il compenso da corrispondere ai componenti del comitato.