1. Premessa. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove interventi finalizzati alla formazione professionale degli italiani e dei loro familiari residenti nei Paesi non appartenenti all'Unione europea, interventi sulla cui realizzazione vigila e collabora il Ministero degli affari esteri attraverso le rappresentanze consolari competenti per territorio. Il presente avviso ne delinea gli obiettivi e definisce i criteri e le procedure per accedere ai relativi finanziamenti. 2. Obiettivi dell'intervento. L'intervento formativo e' destinato ai cittadini italiani residenti nei Paesi non appartenenti all'Unione europea e che hanno completato l'obbligo scolastico al fine di permettere loro di acquisire, o migliorare, la qualificazione professionale, per favorirne l'inserimento lavorativo nel Paese ospitante in relazione alle esigenze locali emergenti, ovvero nella prospettiva di un eventuale rientro in Italia. L'intervento si articola in cinque azioni mirate a: a) realizzare corsi di qualificazione, d'aggiornamento e di riqualificazione per lavoratori, in particolare per quei casi in cui non sono disponibili o facilmente fruibili da parte dei lavoratori italiani iniziative formative nell'ambito dei locali sistemi di formazione professionale; b) attuare iniziative formative di supporto e sostegno alla microimprenditorialita', laddove le condizioni economiche orientino in questo senso le scelte di quote significative di lavoratori italiani; c) fornire consulenza ed orientamento professionale ai lavoratori, ai giovani ed alle loro famiglie anche attraverso la messa a disposizione di banche dati contenenti informazioni sul mercato del lavoro dei Paesi ospitanti e delle regioni italiane di provenienza; realizzare corsi di formazione e aggiornamento per formatori e docenti impegnati nelle attivita' formative; d) attuare iniziative di formazione professionale di natura innovativa. Possono essere proposte anche iniziative non necessariamente articolate secondo una struttura corsuale tradizionale, purche' ne venga dimostrata la finalizzazione all'inserimento nel mercato del lavoro o all'accesso alle opportunita' di formazione professionale offerte dalle strutture locali. 3. Proponenti. Possono presentare progetti: enti di formazione; organismi e strutture di orientamento; associazioni culturali operanti in favore degli italiani all'estero. Gli enti, le associazioni e gli organismi promotori e realizzatori delle iniziative di formazione devono possedere i seguenti requisiti: non perseguire scopi di lucro; avere tra i propri fini la formazione professionale; disporre di strutture e capacita' organizzative idonee; per interventi di formazione a distanza, possedere specifica esperienza da documentare. Gli stessi devono esplicitamente indicare nella domanda di finanziamento allegata al progetto l'ubicazione della propria sede operativa nel Paese in cui intendono realizzare le azioni formative, ovvero, in alternativa, la struttura o l'organizzazione locale fornitrice del necessario supporto logistico. In quest'ultimo caso deve essere chiaramente documentato il collegamento delle stesse con il soggetto attuatore del progetto formativo. L'omissione di tali indicazioni comporta l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui al successivo punto 7 del presente avviso. 4. Durata degli interventi, articolazione dei corsi ed esami finali. La durata dei singoli corsi non deve superare i seguenti limiti che devono considerarsi comprensivi delle ore dell'eventuale stage: 700 ore per la formazione di base, la riqualificazione e la riconversione della professionalita'; 600 ore per la formazione per il lavoro autonomo e la nuova imprenditorialita'; 300 ore per iniziative professionali di natura innovativa; 300 ore per la formazione di formatori e docenti; 200 ore per le attivita' di orientamento e preformazione. Ogni progetto deve limitare il campo di applicazione dell'intervento formativo ad una sola circoscrizione consolare. Il singolo progetto puo' essere articolato anche in piu' corsi, in ogni caso non puo' avere una durata superiore ai 12 mesi e tutti i corsi previsti devono essere relativi alla stessa tipologia di intervento. Non possono essere proposti progetti in cui sono previsti uno o piu' corsi con meno di 10 allievi e che contemplano l'inserimento di lavoratori di altri Paesi. I corsi devono essere svolti, per la parte di carattere generale, in lingua italiana. Nella stesura del piano finanziario allegato al progetto formativo i soggetti proponenti devono indicare, per quei corsi che prevedono esami finali in virtu' del decreto interministeriale 11 luglio 1986 col quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero degli affari esteri, ha regolamentato la materia, l'ammontare delle spese previste per il funzionamento delle relative commissioni d'esame. 5. Costi ammissibili. Per quanto concerne l'ammissibilita' dei costi si fa riferimento alle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 98 del 4 agosto 1995 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1995) "Natura dei costi ammissibili per le attivita' formative cofinanziate dal FSE", cosi' come integrata e modificata dalla circolare n. 130 del 25 ottobre 1995 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 131 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1995) "Integrazioni e modifiche alla circolare n. 98/95", e n. 101 del 17 luglio 1997 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997) "Congruita' dei costi per le attivita' formative cofinanziate dal FSE". Il costo medio orario per allievo non puo', di norma, superare le 40.000 lire. Sono ammissibili costi medi superiori se opportunamente motivati o documentati anche in relazione agli interventi di formazione a distanza e/o agli indici del costo della vita nei Paesi in cui si realizza la formazione. Non possono essere riconosciuti i costi relativi: ad attivita' che danno luogo a subcommittenze salvo che per rapporti specifici e specialistici giustificati dalla programmazione didattica e dall'intervento formativo, che devono necessariamente essere indicati in sede di presentazione del progetto; ad attivita' formative poste in essere prima dell'approvazione ministeriale del progetto. 6. Requisiti di ammissibilita'. L'ammissibilita' dei progetti viene riscontrata preventivamente alla loro valutazione. Non sono ammessi alla successiva fase valutativa i progetti: pervenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale oltre i termini previsti al successivo punto 10 o che non ne rispettano integralmente il dettato; non corredati della domanda di finanziamento, contenente le indicazioni di cui al precedente punto 3, firmata dal legale rappresentante dell'Ente proponente (allegato A); presentati non utilizzando l'apposito formulario (allegato B); che prevedono un contributo a carico dello Stato inferiore a 250 milioni di lire o superiore a 800 milioni di lire; che non si conformano a quanto indicato al punto 4 del presente avviso circa la durata e l'articolazione dei corsi. 7. Valutazione dei progetti. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilita', provvede, mediante un comitato tecnico nominato con apposito provvedimento ministeriale, alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili. Il comitato prima di procedere alla valutazione approva la relativa griglia, indica il punteggio minimo che i progetti devono ottenere per poter essere dichiarati finanziabili e prende atto dei pareri consolari pervenuti. Ai progetti per i quali non risulta pervenuto il parere consolare vengono attribuiti, in sede di valutazione, punti 0 alle voci "parere consolare relativo all'esperienza del proponente nel settore e nell'attivita' proposta" e "parere consolare in merito alla coerenza del progetto con le dinamiche del mercato del lavoro locale e, soprattutto, alla spendibilita' sul territorio della qualifica professionale rilasciata". Il comitato valuta i progetti sulla base dei seguenti criteri indicativi: A - Caratteristiche del proponente con particolare riferimento: al parere consolare relativo all'esperienza del proponente nel settore e nelle attivita' proposte; alla capacita' organizzativa; alla documentata esperienza del proponente nella realizzazione di interventi formativi a distanza. Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 250. B - Qualita' del progetto con particolare riferimento: agli obiettivi ed alle motivazioni del progetto, visto anche quanto indicato nel parere consolare in merito all'effettiva difficolta' dei cittadini italiani ad accedere a similari percorsi formativi nell'ambito del locale sistema di formazione professionale; alla coerenza tra azioni proposte ed obiettivi dichiarati; all'articolazione degli interventi e delle azioni; all'esistenza di accordi e/o protocolli d'intesa con le istituzioni della circoscrizione nel cui territorio si realizzano le attivita' formative (atenei, camere di commercio, ecc.) attestanti la validita' progettuale dell'intervento formativo; al collegamento operativo con altre organizzazioni di settore nella realizzazione dell'iniziativa proposta; alla qualita' delle risorse umane e tecniche impiegate e delle metodologie didattiche adottate per la realizzazione del progetto; alle modalita' ed alla tipologia di certificazione delle competenze acquisite; alle modalita' di attuazione di un eventuale stage ed alla sua coerenza e rilevanza in relazione alle specifiche competenze da acquisire con il percorso formativo proposto. Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 300. C - Coerenza del progetto con le politiche del lavoro locali con particolare riferimento: al parere consolare in merito alla coerenza del progetto con le dinamiche del mercato del lavoro locale e, soprattutto, alla spendibilita' sul territorio della qualifica professionale rilasciata; alle effettive possibilita' offerte ai formati di inserirsi nelle attivita' produttive del Paese ospitante; al tipo di lavoro autonomo o dipendente che si prevede possa essere svolto dai partecipanti al percorso formativo dopo aver acquisito la relativa qualifica professionale. Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 350. D - Caratteristiche economiche e finanziarie del progetto con particolare riferimento: alla percentuale del costo del progetto finanziato dalle autorita' e/o istituzioni locali; alla quota di partecipazione del proponente al finanziamento del progetto; all'articolazione del piano finanziario con particolare riguardo alla conformita' dei costi a quanto indicato al precedente punto 5. Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 100. Il comitato al termine della valutazione predispone una graduatoria che viene approvata con apposito decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con cui sono contestualmente individuati i progetti finanziati in relazione alle disponibilita' di bilancio. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure di valutazione dei progetti al Ministero degli affari esteri, alle ambasciate ed ai consolati interessati, nonche' ai soggetti proponenti. 8. Concessione ed erogazione del finanziamento. Con decreto interministeriale vengono concessi, ai progetti dichiarati finanziabili, i contributi richiesti all'atto della loro presentazione, contributi che in nessun caso possono essere suscettibili di integrazioni. Il finanziamento concesso viene erogato con le seguenti modalita': il 50%, quale prima anticipazione, all'avvio delle attivita', da documentare con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968; il 30%, quale seconda anticipazione, alla certificazione da parte del soggetto finanziato dell'avvenuta spesa di almeno il 50% della prima anticipazione e del regolare svolgimento delle attivita', da documentare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968; il restante 20%, a saldo, dopo la verifica della rendicontazione finale. I consolati italiani competenti per territorio ricevono comunicazione di tutti quei pagamenti che sono erogati agli attuatori dei progetti formativi per il tramite di dette rappresentanze consolari. I consolati italiani in questione sono tenuti ad effettuare, con l'eventuale supporto dei funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e/o del Ministero degli affari esteri, supporto che dovra' essere esplicitamente richiesto alle amministrazioni coinvolte, le verifiche ex ante ed in itinere, nonche' le verifiche amministrativocontabili sui rendiconti di spesa presentati al termine delle attivita' formative dai soggetti titolari dei finanziamenti erogati per l'attuazione delle stesse. 9. Obblighi dei soggetti ammessi al finanziamento. I soggetti finanziati devono attenersi ai criteri di trasparenza e certificazione formativa, in conformita' con quanto disposto dal decretodel Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996. Gli obblighi degli stessi sono precisati nell'atto di concessione del contributo predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che sara' sottoscritto dalle parti dopo l'avvenuto perfezionamento dei decreti di finanziamento. 10. Modalita' e termini per la presentazione dei progetti. I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda di finanziamento, formulata secondo lo schema di cui all'allegato A, per ogni singolo progetto, sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso. Alla domanda di finanziamento devono essere allegate due copie del progetto redatte utilizzando il formulario di cui all'allegato B. Le domande ed i relativi formulari devono pervenire in busta chiusa, in originale ed in copia, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - UCOFPL divisione V, vicolo d'Aste 12 - 00159 Roma entro le ore 14 del 7 gennaio 1999. Non fa fede il timbro postale di spedizione. La consegna puo' essere effettuata anche a mano. I progetti pervenuti successivamente al termine su indicato sono dichiarati inammissibili. Entro la stessa data copie del progetto devono essere inviate al Ministero degli affari esteri - DGEAS ufficio V, piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma ed al consolato generale d'Italia nella cui circoscrizione si svolge l'attivita' proposta. Gli estremi di tali invii devono essere comunicati al Ministero del lavoro contestualmente alla domanda di finanziamento. Il mancato invio dei progetti al Ministero degli affari esteri ed all'ufficio consolare competente per territorio, ovvero l'omessa attestazione di tale invio, comportano l'esclusione dei progetti stessi dalla valutazione di cui al punto 7 del presente avviso. Nell'esprimere il proprio parere nelle forme di cui al precedente punto 7 del presente avviso, il console potra' indicare se la tipologia di percorso formativo indicato nel progetto esaminato sia realmente di difficile accesso per i lavoratori italiani nell'ambito dei locali sistemi di formazione professionale. La stessa autorita' consolare accerta l'esattezza delle notizie e dei dati forniti dagli organismi proponenti, si esprime in merito all'esperienza del proponente nel settore e nell'attivita' proposta, nonche' sulla coerenza del progetto con le dinamiche del mercato del lavoro locale e, sulla spendibilita' sul territorio della qualifica professionale rilasciata facendo pervenire il loro parere, anche via fax n. 0039-06-43588081, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - UCOFPL divisione V, vicolo d'Aste, 12 - 00159 Roma ed al Ministero degli affari esteri - DGEAS ufficio V, piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma entro il 31 gennaio 1999, informandone contemporaneamente la propria ambasciata. Si sottolinea che i pareri pervenuti successivamente a tale data non saranno in nessun caso presi in considerazione in sede di valutazione e che i progetti privi di detti pareri verranno valutati alla stregua di quelli per i quali sia pervenuto un parere negativo da parte delle rappresentanze consolari. Roma, 27 novembre 1998 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bassolino