1. Premessa.
  Il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  promuove
interventi finalizzati alla formazione professionale degli italiani e
dei loro  familiari residenti  nei Paesi non  appartenenti all'Unione
europea,  interventi sulla  cui realizzazione  vigila e  collabora il
Ministero degli affari esteri  attraverso le rappresentanze consolari
competenti per territorio.
  Il presente avviso ne delinea gli obiettivi e definisce i criteri e
le procedure per accedere ai relativi finanziamenti.
 2. Obiettivi dell'intervento.
  L'intervento formativo e' destinato ai cittadini italiani residenti
nei Paesi non appartenenti all'Unione  europea e che hanno completato
l'obbligo  scolastico al  fine  di permettere  loro  di acquisire,  o
migliorare,   la   qualificazione    professionale,   per   favorirne
l'inserimento  lavorativo  nel  Paese  ospitante  in  relazione  alle
esigenze locali  emergenti, ovvero nella prospettiva  di un eventuale
rientro in Italia.
   L'intervento si articola in cinque azioni mirate a:
  a)  realizzare  corsi  di   qualificazione,  d'aggiornamento  e  di
riqualificazione per lavoratori, in particolare  per quei casi in cui
non sono  disponibili o facilmente  fruibili da parte  dei lavoratori
italiani  iniziative  formative  nell'ambito dei  locali  sistemi  di
formazione professionale;
  b)  attuare  iniziative  formative  di  supporto  e  sostegno  alla
microimprenditorialita', laddove  le condizioni  economiche orientino
in  questo  senso le  scelte  di  quote significative  di  lavoratori
italiani;
  c) fornire consulenza ed  orientamento professionale ai lavoratori,
ai  giovani  ed  alle  loro  famiglie anche  attraverso  la  messa  a
disposizione di  banche dati contenenti informazioni  sul mercato del
lavoro dei Paesi ospitanti e delle regioni italiane di provenienza;
  realizzare  corsi di  formazione  e aggiornamento  per formatori  e
docenti impegnati nelle attivita' formative;
  d)  attuare  iniziative  di   formazione  professionale  di  natura
innovativa.
  Possono  essere  proposte   anche  iniziative  non  necessariamente
articolate secondo  una struttura  corsuale tradizionale,  purche' ne
venga dimostrata  la finalizzazione  all'inserimento nel  mercato del
lavoro o  all'accesso alle  opportunita' di  formazione professionale
offerte dalle strutture locali.
 3. Proponenti.
  Possono presentare progetti:
  enti di formazione;
  organismi e strutture di orientamento;
  associazioni   culturali   operanti   in  favore   degli   italiani
all'estero.
  Gli enti, le associazioni e  gli organismi promotori e realizzatori
delle iniziative di formazione devono possedere i seguenti requisiti:
  non perseguire scopi di lucro;
  avere tra i propri fini la formazione professionale;
  disporre di strutture e capacita' organizzative idonee;
  per  interventi  di  formazione  a  distanza,  possedere  specifica
esperienza da documentare.
  Gli  stessi   devono  esplicitamente  indicare  nella   domanda  di
finanziamento allegata  al progetto  l'ubicazione della  propria sede
operativa nel Paese in cui  intendono realizzare le azioni formative,
ovvero,  in  alternativa,  la  struttura  o  l'organizzazione  locale
fornitrice del  necessario supporto  logistico. In  quest'ultimo caso
deve essere chiaramente documentato  il collegamento delle stesse con
il  soggetto attuatore  del progetto  formativo. L'omissione  di tali
indicazioni  comporta   l'esclusione  del  progetto  dalla   fase  di
valutazione di cui al successivo punto 7 del presente avviso.
  4.  Durata  degli  interventi,  articolazione dei  corsi  ed  esami
finali.
  La durata dei singoli corsi non deve superare i seguenti limiti che
devono considerarsi comprensivi delle ore dell'eventuale stage:
  700  ore  per la  formazione  di  base,  la riqualificazione  e  la
riconversione della professionalita';
  600  ore per  la  formazione  per il  lavoro  autonomo  e la  nuova
imprenditorialita';
  300 ore per iniziative professionali di natura innovativa;
  300 ore per la formazione di formatori e docenti;
  200 ore per le attivita' di orientamento e preformazione.
  Ogni   progetto   deve   limitare    il   campo   di   applicazione
dell'intervento formativo  ad una  sola circoscrizione  consolare. Il
singolo progetto puo' essere articolato  anche in piu' corsi, in ogni
caso non puo' avere  una durata superiore ai 12 mesi  e tutti i corsi
previsti devono essere relativi alla stessa tipologia di intervento.
  Non possono  essere proposti  progetti in cui  sono previsti  uno o
piu' corsi con meno di 10  allievi e che contemplano l'inserimento di
lavoratori di altri Paesi.
  I corsi devono  essere svolti, per la parte  di carattere generale,
in lingua italiana.
  Nella stesura del piano  finanziario allegato al progetto formativo
i soggetti proponenti  devono indicare, per quei  corsi che prevedono
esami finali in  virtu' del decreto interministeriale  11 luglio 1986
col  quale il  Ministero del  lavoro e  della previdenza  sociale, di
concerto con  il Ministero degli  affari esteri, ha  regolamentato la
materia, l'ammontare delle spese  previste per il funzionamento delle
relative commissioni d'esame.
 5. Costi ammissibili.
  Per quanto  concerne l'ammissibilita'  dei costi si  fa riferimento
alle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.
98 del 4 agosto 1995 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 99 alla
Gazzetta  Ufficiale n.  188 del  12  agosto 1995)  "Natura dei  costi
ammissibili per  le attivita' formative cofinanziate  dal FSE", cosi'
come integrata  e modificata  dalla circolare n.  130 del  25 ottobre
1995  (pubblicata  nel supplemento  ordinario  n.  131 alla  Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 4  novembre 1995) "Integrazioni e modifiche alla
circolare n.  98/95", e n. 101  del 17 luglio 1997  (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  175 del 29 luglio 1997)  "Congruita' dei costi
per le attivita' formative cofinanziate dal FSE".
  Il costo medio  orario per allievo non puo', di  norma, superare le
40.000 lire.
  Sono ammissibili costi medi  superiori se opportunamente motivati o
documentati  anche  in  relazione  agli interventi  di  formazione  a
distanza e/o  agli indici del  costo della vita  nei Paesi in  cui si
realizza la formazione.
  Non possono essere riconosciuti i costi relativi:
  ad  attivita'  che  danno  luogo a  subcommittenze  salvo  che  per
rapporti specifici e  specialistici giustificati dalla programmazione
didattica  e dall'intervento  formativo,  che devono  necessariamente
essere indicati in sede di presentazione del progetto;
  ad  attivita' formative  poste  in  essere prima  dell'approvazione
ministeriale del progetto.
 6. Requisiti di ammissibilita'.
  L'ammissibilita'  dei  progetti viene  riscontrata  preventivamente
alla loro valutazione.
  Non sono ammessi alla successiva fase valutativa i progetti:
  pervenuti al Ministero del lavoro  e della previdenza sociale oltre
i termini  previsti al successivo  punto 10  o che non  ne rispettano
integralmente il dettato;
  non  corredati  della  domanda   di  finanziamento,  contenente  le
indicazioni  di  cui  al  precedente  punto  3,  firmata  dal  legale
rappresentante dell'Ente proponente (allegato A);
  presentati non utilizzando l'apposito formulario (allegato B);
  che prevedono  un contributo a  carico dello Stato inferiore  a 250
milioni di lire o superiore a 800 milioni di lire;
  che non  si conformano a  quanto indicato  al punto 4  del presente
avviso circa la durata e l'articolazione dei corsi.
 7. Valutazione dei progetti.
  Il Ministero del  lavoro e della previdenza  sociale, verificata la
sussistenza dei  requisiti di  ammissibilita', provvede,  mediante un
comitato  tecnico nominato  con apposito  provvedimento ministeriale,
alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili.
  Il comitato prima di procedere alla valutazione approva la relativa
griglia, indica  il punteggio minimo  che i progetti  devono ottenere
per poter  essere dichiarati  finanziabili e  prende atto  dei pareri
consolari pervenuti.
  Ai progetti per  i quali non risulta pervenuto  il parere consolare
vengono attribuiti, in sede di valutazione, punti 0 alle voci "parere
consolare  relativo  all'esperienza  del  proponente  nel  settore  e
nell'attivita' proposta" e "parere  consolare in merito alla coerenza
del  progetto con  le  dinamiche  del mercato  del  lavoro locale  e,
soprattutto,  alla  spendibilita'   sul  territorio  della  qualifica
professionale rilasciata".
  Il  comitato valuta  i  progetti sulla  base  dei seguenti  criteri
indicativi:
  A - Caratteristiche del proponente con particolare riferimento:
  al  parere consolare  relativo  all'esperienza  del proponente  nel
settore e nelle attivita' proposte;
  alla capacita' organizzativa;
  alla documentata  esperienza del proponente nella  realizzazione di
interventi formativi a distanza.
   Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 250.
    B - Qualita' del progetto con particolare riferimento:
  agli obiettivi ed alle motivazioni del progetto, visto anche quanto
indicato nel parere consolare in merito all'effettiva difficolta' dei
cittadini  italiani   ad  accedere  a  similari   percorsi  formativi
nell'ambito del locale sistema di formazione professionale;
  alla coerenza tra azioni proposte ed obiettivi dichiarati;
  all'articolazione degli interventi e delle azioni;
  all'esistenza di accordi e/o protocolli d'intesa con le istituzioni
della circoscrizione  nel cui  territorio si realizzano  le attivita'
formative (atenei, camere di commercio, ecc.) attestanti la validita'
progettuale dell'intervento formativo;
  al collegamento operativo con altre organizzazioni di settore nella
realizzazione dell'iniziativa proposta;
  alla  qualita' delle  risorse umane  e tecniche  impiegate e  delle
metodologie didattiche adottate per la realizzazione del progetto;
  alle modalita' ed alla tipologia di certificazione delle competenze
acquisite;
  alle  modalita' di  attuazione di  un eventuale  stage ed  alla sua
coerenza  e  rilevanza in  relazione  alle  specifiche competenze  da
acquisire con il percorso formativo proposto.
   Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 300.
  C -  Coerenza del progetto con  le politiche del lavoro  locali con
particolare riferimento:
  al parere  consolare in  merito alla coerenza  del progetto  con le
dinamiche  del  mercato  del   lavoro  locale  e,  soprattutto,  alla
spendibilita'   sul   territorio    della   qualifica   professionale
rilasciata;
  alle effettive  possibilita' offerte ai formati  di inserirsi nelle
attivita' produttive del Paese ospitante;
  al tipo di lavoro autonomo o dipendente che si prevede possa essere
svolto dai partecipanti al percorso  formativo dopo aver acquisito la
relativa qualifica professionale.
   Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 350.
  D  -  Caratteristiche economiche  e  finanziarie  del progetto  con
particolare riferimento:
  alla percentuale del costo  del progetto finanziato dalle autorita'
e/o istituzioni locali;
  alla quota  di partecipazione  del proponente al  finanziamento del
progetto;
  all'articolazione  del piano  finanziario con  particolare riguardo
alla conformita' dei costi a quanto indicato al precedente punto 5.
   Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 100.
  Il comitato al termine della valutazione predispone una graduatoria
che viene  approvata con apposito decreto,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale,  con  cui  sono  contestualmente  individuati  i  progetti
finanziati in relazione alle disponibilita' di bilancio.
  Il  Ministero del  lavoro  e della  previdenza  sociale provvede  a
comunicare tempestivamente  gli esiti delle procedure  di valutazione
dei progetti al Ministero degli  affari esteri, alle ambasciate ed ai
consolati interessati, nonche' ai soggetti proponenti.
 8. Concessione ed erogazione del finanziamento.
  Con  decreto   interministeriale  vengono  concessi,   ai  progetti
dichiarati finanziabili,  i contributi richiesti all'atto  della loro
presentazione,  contributi   che  in   nessun  caso   possono  essere
suscettibili di integrazioni.
  Il finanziamento concesso viene erogato con le seguenti modalita':
  il 50%,  quale prima  anticipazione, all'avvio delle  attivita', da
documentare  con apposita  dichiarazione  resa ai  sensi dell'art.  4
della legge n. 15/1968;
  il 30%,  quale seconda anticipazione, alla  certificazione da parte
del soggetto  finanziato dell'avvenuta spesa  di almeno il  50% della
prima anticipazione  e del  regolare svolgimento delle  attivita', da
documentare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968;
  il restante  20%, a saldo,  dopo la verifica  della rendicontazione
finale.
  I   consolati   italiani   competenti   per   territorio   ricevono
comunicazione di tutti quei pagamenti che sono erogati agli attuatori
dei  progetti  formativi  per  il  tramite  di  dette  rappresentanze
consolari.
  I consolati  italiani in questione  sono tenuti ad  effettuare, con
l'eventuale supporto dei funzionari del  Ministero del lavoro e della
previdenza sociale  e/o del  Ministero degli affari  esteri, supporto
che  dovra'  essere  esplicitamente  richiesto  alle  amministrazioni
coinvolte, le verifiche  ex ante ed in itinere,  nonche' le verifiche
amministrativocontabili sui rendiconti di spesa presentati al termine
delle  attivita' formative  dai soggetti  titolari dei  finanziamenti
erogati per l'attuazione delle stesse.
 9. Obblighi dei soggetti ammessi al finanziamento.
  I soggetti finanziati devono attenersi  ai criteri di trasparenza e
certificazione  formativa, in  conformita'  con  quanto disposto  dal
decretodel  Ministro del  lavoro e  della previdenza  sociale del  12
marzo 1996  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.  81 del  5 aprile
1996.
  Gli obblighi  degli stessi sono precisati  nell'atto di concessione
del  contributo   predisposto  dal  Ministero  del   lavoro  e  della
previdenza sociale che sara' sottoscritto dalle parti dopo l'avvenuto
perfezionamento dei decreti di finanziamento.
 10. Modalita' e termini per la presentazione dei progetti.
  I  soggetti  interessati  sono   tenuti  a  presentare  domanda  di
finanziamento, formulata secondo lo schema di cui all'allegato A, per
ogni  singolo progetto,  sulla base  delle indicazioni  contenute nel
presente avviso. Alla domanda di finanziamento devono essere allegate
due  copie del  progetto  redatte utilizzando  il  formulario di  cui
all'allegato B.
  Le  domande  ed i  relativi  formulari  devono pervenire  in  busta
chiusa, in  originale ed in  copia, al  Ministero del lavoro  e della
previdenza sociale  - UCOFPL  divisione V, vicolo  d'Aste 12  - 00159
Roma entro le ore 14 del 7 gennaio 1999.
   Non fa fede il timbro postale di spedizione.
   La consegna puo' essere effettuata anche a mano.
  I progetti  pervenuti successivamente  al termine su  indicato sono
dichiarati inammissibili.
  Entro la  stessa data copie  del progetto devono essere  inviate al
Ministero  degli affari  esteri  - DGEAS  ufficio  V, piazzale  della
Farnesina, 1 - 00194 Roma ed al consolato generale d'Italia nella cui
circoscrizione si svolge l'attivita' proposta.
  Gli estremi di tali invii devono essere comunicati al Ministero del
lavoro contestualmente alla domanda di finanziamento.
  Il mancato invio  dei progetti al Ministero degli  affari esteri ed
all'ufficio  consolare  competente  per territorio,  ovvero  l'omessa
attestazione  di tale  invio,  comportano  l'esclusione dei  progetti
stessi dalla valutazione di cui al punto 7 del presente avviso.
  Nell'esprimere il proprio  parere nelle forme di  cui al precedente
punto  7  del presente  avviso,  il  console  potra' indicare  se  la
tipologia di  percorso formativo indicato nel  progetto esaminato sia
realmente di difficile accesso  per i lavoratori italiani nell'ambito
dei locali sistemi di formazione professionale.
  La stessa  autorita' consolare accerta l'esattezza  delle notizie e
dei dati  forniti dagli  organismi proponenti,  si esprime  in merito
all'esperienza del proponente nel  settore e nell'attivita' proposta,
nonche' sulla coerenza del progetto  con le dinamiche del mercato del
lavoro locale  e, sulla spendibilita' sul  territorio della qualifica
professionale rilasciata facendo pervenire  il loro parere, anche via
fax n. 0039-06-43588081,  al Ministero del lavoro  e della previdenza
sociale -  UCOFPL divisione V, vicolo  d'Aste, 12 - 00159  Roma ed al
Ministero  degli affari  esteri  - DGEAS  ufficio  V, piazzale  della
Farnesina,  1 -  00194 Roma  entro il  31 gennaio  1999, informandone
contemporaneamente la propria ambasciata.
  Si sottolinea  che i pareri  pervenuti successivamente a  tale data
non  saranno  in nessun  caso  presi  in  considerazione in  sede  di
valutazione e che i progetti  privi di detti pareri verranno valutati
alla stregua di  quelli per i quali sia pervenuto  un parere negativo
da parte delle rappresentanze consolari.
    Roma, 27 novembre 1998
                                     Il Ministro del lavoro
                                   e della previdenza sociale
                                           Bassolino