IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,
n. 633,  e successive  modificazioni, concernente l'istituzione  e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto l'art.  74-ter del  citato decreto n.  633 del  1972, recante
disposizioni riguardanti  le operazioni  effettuate dalle  agenzie di
viaggio e turismo;
  Visto  il  decreto del  Ministro  delle  finanze 16  gennaio  1980,
recante particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto  alle  operazioni  effettuate  dalle agenzie  di  viaggio  e
turismo ed, in particolare, l'art. 1, ultimo comma, che equipara alle
agenzie di viaggio e turismo gli organizzatori di giri turistici;
  Visto, in  particolare, il citato  art. 74-ter, comma 7,  nel testo
modificato dal  decreto legislativo  13 settembre  1997, n.  313, che
prevede l'emissione  della fattura  aisensi dell'art. 21  del decreto
del  Presidente della  Repubblica 26  ottobre  1972, n.  633, per  le
operazioni  effettuate dalle  agenzie  di viaggio  e  di turismo  per
l'organizzazione di pacchetti turistici;
  Visto l'art. 22,  comma 1, del menzionato decreto n.  633 del 1972,
in virtu' del quale l'emissione  della fattura non e' obbligatoria se
non e' richiesta dal cliente  non oltre il momento dell'effettuazione
dell'operazione,  nonche'  il  successivo  comma 2,  secondo  cui  la
richiamata disposizione puo' essere  estesa, con decreto del Ministro
delle  finanze,  ad altre  categorie  di  contribuenti, che  prestino
servizio  al  pubblico con  carattere  di  uniformita', frequenza  ed
importo   limitato,   tali   da   rendere   particolarmente   onerosa
l'osservanza  dell'obbligo   di  fatturazione  e   degli  adempimenti
connessi;
  Ritenuta l'opportunita' di avvalersi di tale facolta';
                              Decreta:
  1.  Per  le operazioni  di  cui  all'art.  74-ter del  decreto  del
Presidente della  Repubblica 26  ottobre 1972,  n. 633,  e successive
modificazioni, poste  in essere  dalle pubbliche  amministrazioni nei
confronti di  particolari soggetti consumatori finali  in possesso di
determinati   requisiti  stabiliti   dalle  medesime,   con  apposite
delibere, l'emissione  della fattura  non e'  obbligatoria se  non e'
richiesta  dall'interessato non  oltre il  momento dell'effettuazione
dell'operazione.
                               Art. 2.
  1. I corrispettivi relativi  alle prestazioni previste dal presente
decreto possono essere  annotati nel registro di cui  all'art. 24 del
decreto del  Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n.  633, e
successive modificazioni con le modalita' e nei termini ivi previsti.
  2.    Nella   determinazione    dell'ammontare   giornaliero    dei
corrispettivi  devono essere  computati  anche  quelli relativi  alle
prestazioni  anzidette  effettuate  con   emissione  di  fattura,  se
richiesta  dal  cliente. Per  le  suddette  prestazioni le  pubbliche
amministrazioni possono emettere fattura  o documento equipollente ai
sensi dell'art.  21 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione del corrispettivo comprensivo
dell'imposta.