IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE e IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio del 22 aprile 1997 che ha determinato le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli; Visti i regolamenti (CE) n. 805/97 e n. 806/97 del Consiglio del 2 maggio 1997 con i quali sono state definite le modalita' di applicazione delle compensazioni, nonche' il massimale dell'importo dell'aiuto compensativo; Vista la ministeriale n. 50450 del 9 marzo 1998 con la quale sono state notificate alla Commissione delle Comunita' europee le misure da porre in essere in attuazione dei regolamenti sopra citati; Vista la ministeriale n. 50912 dell'8 maggio 1998 con la quale sono state fornite alla Commissione alcune precisazioni in merito agli aiuti che l'Italia intende concedere in applicazione dei regolamenti sopra citati; Vista la nota n. SG(98)D/5272 del 2 luglio 1998 con la quale la Commissione europea comunica il proprio parere favorevole nei confronti del regime notificato; Visto il decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124 - testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Titolo II "L'assicurazione infortuni e malattie professionali in agricoltura" e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 852 "Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali"; Visto il decreto 8 agosto 1996 "Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1 gennaio 1996 per il settore agricoltura"; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1996, n. 146 - attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", art. 59, comma 18; Vista la circolare INPS del 10 giugno 1997, n. 130; Vista la circolare INPS del 19 febbraio 1997, n. 38; Vista la circolare INPS del 25 febbraio 1998, n. 45; Considerato che per l'attuazione della misura 3, "aiuti sotto forma di sovvenzione in favore degli agricoltori per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro", della domanda di aiuto citata, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 173/1998, e' prevista l'emanazione di un apposito decreto per le modalita' di applicazione e quelle di trasferimento delle risorse stabilite; Considerato che la misura sopra citata prevede l'utilizzazione di un importo complessivo di lire 330 miliardi, dei quali lire 251 miliardi relativi alla prima annualita' e lire 79 miliardi relativi alla seconda annualita'; Considerato che, per il 1998, i lavoratori autonomi, sulla base di una stima INPS, corrispondono a 739.815 unita' per i quali e' previsto un gettito contributivo di L. 494.000.000.000 e che il gettito contributivo, stimato sempre dall'INPS, a carico delle aziende agricole per la manodopera occupata e dei concedenti a compartecipazione familiare e a piccola colonia ammonta a L. 458.000.000.000; Tenuto conto che i 251 miliardi di lire relativi alla prima annualita' sono stati ripartiti in misura proporzionale tra i lavoratori agricoli autonomi, le aziende agricole per la manodopera occupata e i concedenti a compartecipazione familiare e a piccola colonia sulla base della contribuzione INAIL dovuta per ciascuna categoria richiamata; Tenuto conto che l'entita' della riduzione da applicare non puo' superare, per il primo anno, il 25% dell'importo dovuto e per il secondo anno l'8%; Decreta: Art. 1. 1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono finalizzate alla riduzione dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.