IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il regio decreto-legge 10  novembre 1932, n. 1467, convertito
nella legge 3 aprile 1933, n. 442;
  Sulle  proposte  del  direttore  generale della  Cassa  depositi  e
prestiti;
  Udito  il  consiglio  di  amministrazione della  Cassa  depositi  e
prestiti in  data 27 ottobre e  24 novembre 1998 e  sentito il parere
della commissione parlamentare di vigilanza in data 25 novembre 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per i mutui concessi al tasso del 9 per cento e del 10,50 per cento
in ragione  di anno, con  oneri di  ammortamento a carico  degli enti
locali, la Cassa  depositi e prestiti opera la riduzione  di 50 punti
base sul  relativo tasso  di interesse.  Per detti  mutui i  piani di
ammortamento  verranno ricalcolati  sul debito  residuo al  1 gennaio
1999, ferma restando la vita residua di ciascun mutuo.