IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442; Sulle proposte del direttore generale della Cassa depositi e prestiti; Udito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 27 ottobre e 24 novembre 1998 e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza in data 25 novembre 1998; Decreta: Art. 1. Per i mutui concessi al tasso del 9 per cento e del 10,50 per cento in ragione di anno, con oneri di ammortamento a carico degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti opera la riduzione di 50 punti base sul relativo tasso di interesse. Per detti mutui i piani di ammortamento verranno ricalcolati sul debito residuo al 1 gennaio 1999, ferma restando la vita residua di ciascun mutuo.