IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Visto l'art. 55 del regolamento  per la sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Vista la regola 12 del  capitolo V della Convenzione internazionale
per  la  salvagnardia della  vita  umana  in  mare (SOLAS  74),  come
emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;
  Viste le norme contenute nella  norma IEC 945 (1994) "Apparecchi di
navigazione marittima  - Prescrizioni  generali -  Metodi di  prova e
risultati  richiesti", e  nella norma  ISO 9875  "Marine echosounding
equipment";
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 della legge 28  gennaio 1994, n. 84, come modificata
dall'art. 2  del decreto-legge 21  ottobre 1996, n.  535, convertito,
con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista  l'istanza  della  ditta  Fabio Fiorucci,  con  sede  e  Fano
(Pesaro), viale Adriatico, 44/B,  intesa ad ottenere la dichiarazione
di "tipo approvato" per l'ecoscandaglio "ATLAS 9205";
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano  navale  hanno avuto  esito  positivo  come da  rapporto  n.
97-DG-TA-65  in data  17  dicembre 1997  trasmesso  in allegato  alla
suddetta istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  dichiarato di  "tipo  approvato"  l'ecoscandaglio "ATLAS  9205"
fabbricato dalla  STN ATLAS  Elektronik Gmbh -  Marine Division  - di
Hamburg (Germania), della quale e'  rappresentante in Italia la ditta
Fabio Fiorucci, in Fano, sopracitata.
  Il predetto ecoscandaglio dovra' essere costruito in conformita' al
prototipo sottoposto  agli accertamenti  tecnici citati  in premessa;
nessuna  modifica   potra'  essere  apportata  senza   la  preventiva
autorizzazione di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
  marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore
in Italia;
  numero di serie;
  denominazione commerciale dell'ecoscandaglio: "ATLAS 9205";
  marchio   "tipo  approvato   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
  numero e data del presente del decreto d'approvazione.