Ai prefetti della Repubblica e, per conoscenza: Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al commissario del Governo per la provincia di Trento Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario del Governo nella regione siciliana Al rappresentante dello Stato nella regione Sardegna Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Sono pervenuti a questa Direzione generale alcuni quesiti sulla interpretazione del secondo comma dell'art. 445 del codice di procedura penale in relazione all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 55 del 1990 come modificata dalla legge n. 16 del 1992, che prevede l'ineleggibilita' di chi abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio. In particolare e' stato chiesto di conoscere quali siano le modalita' operative della causa estintiva prevista dall'art. 445 del codice di procedura penale, e gli effetti del patteggiamento sulla condizione di ineleggibilita'. Dopo aver acquisito il parere concorde di grazia e giustizia, si precisa che sugli effetti della sentenza di "patteggiamento" l'art. 445, comma 1, del codice di procedura penale dispone tra l'altro che, salve diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata ad una pronuncia di condanna. Sembra quindi corretto sostenere che alla sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta siano ricollegati tutti gli aspetti propri della sentenza di condanna, integrando quindi anche una causa di ineleggibilita'. In ordine poi al limite temporale di efficacia della misura inibitoria occorre precisare che l'effetto estintivo proprio del decorso del termine di cinque anni, disciplinato dal secondo comma dell'art. 445 del codice di procedura penale (e riguardante il reato e ogni effetto penale), e' piu' ampio di quello previsto dalla riabilitazione. Siccome per la sentenza di patteggiamento e' previsto ex lege un effetto estintivo - connesso al decorso del termine quinquennale ed analogo ma piu' ampio di quello proprio della riabilitazione -, al fine di evitare che la causa di ineleggibilita' possa permanere indefinitamente, con evidenti riflessi di incostituzionalita' della disciplina, sembra doversi sostenere che la causa di ineleggibilita' derivante dalla sentenza in questione venga meno al decorrere del summenzionato termine, qualora non siano intervenute medio tempore pronunce ostative. In tal senso si e' pronunciata la Cassazione civile, affermando che per il venir meno dell'incapacita' legale a ricoprire la carica elettiva, in caso di applicazione della pena su richiesta, e' sufficiente il verificarsi della condizione prevista dal secondo comma dell'art. 445 del codice di procedura penale. Il mero decorso del tempo determina quindi ipso jure la cessazione dell'efficacia inpeditiva dell'eleggibilita' conseguente alla sentenza di patteggiamento. Si deve altresi' osservare che per quanto concerne le modalita' operative in ordine alla causa estintiva in argomento non e' necessaria una pronuncia giudiziale sul punto, derivando tale effetto direttamente dalla legge. Peraltro, l'effetto estintivo previsto ex lege e' subordinato alla condizione che il condannato non abbia commesso ulteriori delitti o contravvenzioni della stessa indole nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, circostanza questa che puo' essere accertata tramite l'acquisizione presso l'ufficio del casellario, a norma del primo comma dell'art. 688 del codice di procedura penale, del relativo certificato penale. Il direttore generale dell'Amministrazione civile Gelati