IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Visto l'art. 55 del regolamento  per la sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Vista  la  regola  41.7.6.   del  capitolo  III  della  Convenzione
internazionale per  la salvaguardia  della vita  umana in  mare SOLAS
74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n.
313;
  Vista la sezione 6.10 della parte I della risoluzione IMO A.689(17)
del 6 novembre 1991;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 della legge 28  gennaio 1994, n. 84, come modificata
dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con
modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista l'istanza, in data 8 giugno 1998, della societa' Tecnimpianti
S.p.a.,  con  sede a  Termini  Imerese  (Palermo), strada  Consortile
Fiumetorto - Zona industriale, intesa ad ottenere la dichiarazione di
"tipo  approvato"  per il  dispositivo  di  sgancio per  battelli  di
emergenza "R.H.3000";
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano  navale  hanno avuto  esito  positivo  come da  rapporto  n.
97-DG-9-TA in data 28 luglio 1997 trasmesso in allegato alla suddetta
istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' dichiarato  di "tipo  approvato" il  dispositivo di  sgancio per
battelli  di  emergenza   "R.H.3000"  fabbricato  dalla  Tecnimpianti
S.p.a., di Termini Imerese (Palermo).
  Il predetto  dispositivo dovra' essere costruito  in conformita' al
prototipo sottoposto  agli accertamenti  tecnici citati  in premessa;
nessuna  modifica   potra'  essere  apportata  senza   la  preventiva
autorizzazione di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
   marchio nominativo del fabbricante;
   numero di serie;
   denominazione commerciale dispositivo: "R.H.3000";
   carico di lavoro: CL = 29.43 kN;
  marchio   "tipo  approvato   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
   numero e data del presente decreto d'approvazione.