IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Vista la regola 41.7.6. del capitolo III della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la sezione 6.10 della parte I della risoluzione IMO A.689(17) del 6 novembre 1991; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista l'istanza, in data 8 giugno 1998, della societa' Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (Palermo), strada Consortile Fiumetorto - Zona industriale, intesa ad ottenere la dichiarazione di "tipo approvato" per il dispositivo di sgancio per battelli di emergenza "R.H.3000"; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97-DG-9-TA in data 28 luglio 1997 trasmesso in allegato alla suddetta istanza; Decreta: Art. 1. E' dichiarato di "tipo approvato" il dispositivo di sgancio per battelli di emergenza "R.H.3000" fabbricato dalla Tecnimpianti S.p.a., di Termini Imerese (Palermo). Il predetto dispositivo dovra' essere costruito in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione: marchio nominativo del fabbricante; numero di serie; denominazione commerciale dispositivo: "R.H.3000"; carico di lavoro: CL = 29.43 kN; marchio "tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione"; numero e data del presente decreto d'approvazione.