IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disporre, a fini di regolazione monetaria, la costituzione di una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa e di fissare, con provvedimento di carattere generale, la misura delle aliquote per il computo di riserva e le modalita' di assolvimento dell'obbligo e di movimentazione delle somme depositate; Visti i propri provvedimenti 27 maggio 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1994) e 17 luglio 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 1998), emanati in attuazione dell'art. 10 sopra richiamato; Visto il proprio provvedimento 20 maggio 1997 (in Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, come risulta corretto con l'erratacorrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1997), il quale consente alle banche la mobilizzazione infragiornaliera della riserva dovuta; Dispone: Art. 1. Calcolo della riserva dovuta Fermo restando quanto stabilito negli articoli da 2 a 4 del provvedimento 27 maggio 1994 richiamato nel preambolo, l'ammontare della riserva dovuta non eccedera' il 2,50 per cento della raccolta media soggetta, dedotta dell'ammontare di cui all'art. 3 del provvedimento medesimo.