IL GOVERNATORE
                        DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto  l'art.  10  della  legge  26  novembre  1993,  n.  483,  che
attribuisce  alla Banca  d'Italia il  potere di  disporre, a  fini di
regolazione  monetaria,  la  costituzione  di  una  riserva  mediante
versamento  di contante  presso la  Banca  stessa e  di fissare,  con
provvedimento di carattere generale, la  misura delle aliquote per il
computo di riserva  e le modalita' di assolvimento  dell'obbligo e di
movimentazione delle somme depositate;
  Visti  i  propri provvedimenti  27  maggio  1994 (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  142  del 20  giugno 1994)  e  17 luglio  1998
(pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  168 del  21 luglio  1998),
emanati in attuazione dell'art. 10 sopra richiamato;
  Visto  il  proprio  provvedimento   20  maggio  1997  (in  Gazzetta
Ufficiale  n.  132 del  9  giugno  1997,  come risulta  corretto  con
l'erratacorrige  pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  n. 143  del 21
giugno  1997),  il  quale  consente  alle  banche  la  mobilizzazione
infragiornaliera della riserva dovuta;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                    Calcolo della riserva dovuta
  Fermo  restando  quanto stabilito  negli  articoli  da  2 a  4  del
provvedimento 27  maggio 1994  richiamato nel  preambolo, l'ammontare
della riserva dovuta  non eccedera' il 2,50 per  cento della raccolta
media  soggetta,  dedotta  dell'ammontare   di  cui  all'art.  3  del
provvedimento medesimo.