Alle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e, per conoscenza: Al Dipartimento per la funzione pubblica Al Consiglio di Stato Alla Corte dei conti All'Avvocatura generale dello Stato Si rende noto che l'Autorita', nell'adunanza del 19 novembre 1998, sulla base dei criteri predeterminati con la circolare AIPA/CR/17 del 13 marzo 1998, atteso l'esito favorevole della procedura relativa, ha deliberato la qualificazione dei "gruppi di monitoraggio" interni alle seguenti amministrazioni: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL; Concessionaria servizi informativi pubblici - CONSIP S.p.a. (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e dell'art. 1, del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 17 giugno 1998). Detta qualificazione, avente validita' per un triennio, e' subordinata al permanere dei requisiti prescritti dalla circolare indicata in oggetto (insussistenza di cause di incompatibilita' - capacita' tecnica) per lo svolgimento di attivita' di monitoraggio. L'elenco delle amministrazioni che possono avvalersi di un "gruppo di monitoraggio" interno e' suscettibile di integrazioni e modificazioni, che saranno rese note in concomitanza di successive deliberazioni dell'Autorita', adottate a seguito dell'ultimazione della relativa "procedura di qualificazione". Ai sensi della richiamata circolare, la conseguita quantificazione del "gruppo di monitoraggio" interno consente all'amministrazione l'autonoma esecuzione delle attivita' di monitoraggio sui propri contratti relativi alla progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati, ferma restando la facolta' dell'amministrazione - ove cio' fosse ritenuto necessario - di far ricorso a societa' specializzate incluse nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Il presidente: Rey