Alle  amministrazioni  destinatarie
                                  del decreto legislativo 12 febbraio
                                  1993, n. 39
                                    e, per conoscenza:
                                  Al  Dipartimento  per  la  funzione
                                  pubblica
                                  Al Consiglio di Stato
                                  Alla Corte dei conti
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
  Si rende noto che l'Autorita',  nell'adunanza del 19 novembre 1998,
sulla base dei criteri predeterminati con la circolare AIPA/CR/17 del
13 marzo 1998, atteso l'esito favorevole della procedura relativa, ha
deliberato  la qualificazione  dei "gruppi  di monitoraggio"  interni
alle seguenti amministrazioni:
  Istituto  nazionale per  l'assicurazione contro  gli infortuni  sul
lavoro - INAIL;
  Concessionaria  servizi informativi  pubblici -  CONSIP S.p.a.  (ai
sensi  e per  gli effetti  di cui  all'art. 1,  comma 2,  del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 414,  e dell'art. 1, del decreto del
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
del 17 giugno 1998).
  Detta  qualificazione,   avente  validita'  per  un   triennio,  e'
subordinata  al permanere  dei requisiti  prescritti dalla  circolare
indicata  in oggetto  (insussistenza di  cause di  incompatibilita' -
capacita' tecnica) per lo svolgimento di attivita' di monitoraggio.
  L'elenco delle amministrazioni che  possono avvalersi di un "gruppo
di   monitoraggio"  interno   e'  suscettibile   di  integrazioni   e
modificazioni, che  saranno rese  note in concomitanza  di successive
deliberazioni  dell'Autorita',  adottate a  seguito  dell'ultimazione
della relativa "procedura di qualificazione".
  Ai sensi della richiamata  circolare, la conseguita quantificazione
del  "gruppo di  monitoraggio"  interno consente  all'amministrazione
l'autonoma  esecuzione delle  attivita'  di  monitoraggio sui  propri
contratti relativi  alla progettazione,  realizzazione, manutenzione,
gestione   e    conduzione   operativa   dei    sistemi   informativi
automatizzati, ferma restando la  facolta' dell'amministrazione - ove
cio'  fosse  ritenuto   necessario  -  di  far   ricorso  a  societa'
specializzate incluse  nell'elenco di cui  all'art. 13, comma  2, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
                                                   Il presidente: Rey