1. Premessa. Il presente avviso delinea gli obiettivi e le modalita' generali di accesso agli interventi formativi previsti per la formazione degli italiani e delle loro famiglie residenti nei Paesi dell'Unione europea. Tali attivita' sono gia' state finanziate per il periodo 1994-1996 nell'ambito del P.O.940027/1 mentre per gli anni 1997-1998, a seguito della pubblicazione dell'avviso n. 10/97 (G.U. n. 177 del 31 luglio 1997) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le iniziative formative sono state finanziate nell'ambito del P.O. 940026/1 "Emergenza Occupazionale Sud, approvato dalla Commissione europea con decisione C(94)3244 del 16 dicembre 1994.. 2. Obiettivi dell'intervento. L'intervento formativo e' destinato agli italiani e alle loro famiglie residenti nei Paesi dell'Unione europea, anche in relazione a quanto previsto dalla direttiva 76/486 CEE per: sostenere l'adeguamento professionale degli italiani emigrati nei Paesi dell'Unione europea a fronte dei cambiamenti della domanda di lavoro nei Paesi ospitanti sia rispetto alle esigenze di riqualificazione, che al sostegno del lavoro e della micro- imprenditorialita'; promuovere l'integrazione degli italiani all'estero nei sistemi formativi dei Paesi ospitanti. Esso si articola in quattro azioni all'interno della Misura 2 (Interventi realizzati da associazioni ed organismi formativi a livello nazionale) degli assi 7.2A (Disoccupati di lunga durata) e 7.2C (Formazione giovani) del Programma operativo: a) corsi di formazione di base, di aggiornamento e di riqualificazione, in particolare nei casi in cui non siano disponibili o facilmente fruibili da parte degli italiani iniziative formative nell'ambito dei locali sistemi di formazione; b) iniziative formative di supporto e di sostegno alla microimprenditorialita', laddove le condizioni economiche e locali orientino in questo senso le scelte di quote significative di italiani e si rilevi l'esigenza di fornire un sostegno formativo ed informativo a queste opzioni professionali; c) studi e ricerche sulle esigenze formative degli italiani al fine di registrare i cambiamenti intervenuti, prevedere gli esiti dei cambiamenti in corso e mirare adeguatamente le modalita' di intervento; d) azioni di orientamento professionale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assicura, all'interno della presente Misura, la necessaria copertura finanziaria degli impegni assunti in occasione della stipula del Protocollo congiunto fra i Ministeri del lavoro italiano e tedesco relativo al progetto intergovernativo italo-tedesco "BIPRO. 3. Risorse comunitarie del programma. Le risorse di Fondo sociale europeo disponibili per l'annualita' 1999 ammontano ad ecu 3.500.000, indicativamente ripartite nel seguente modo: 1.750.000 per l'asse 7.2A e 1.750.000 per l'asse 7.2C. Il cofinanziamento nazionale e pari ad ecu 2.334.000. 4. Modalita' di finanziamento. Le iniziative sono finanziate come segue: il 75% del totale della spesa a carico del Fondo sociale europeo; il 25% del totale della spesa a carico dell'art. 18, lettera d) della legge n. 845/1978, gestita dal Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo legge n. 236 del 1993, dedotta l'eventuale partecipazione finanziaria di altri organismi pubblici e privati. 5. Proponenti. Possono presentare progetti: gli enti di formazione; le istituzioni educative e le associazioni culturali operanti in favore degli italiani emigranti nei Paesi dall'Unione europea; gli organismi e le strutture di orientamento. Gli stessi devono dichiarare, in sede di presentazione dei progetti, la disponibilita' di proprie sedi operative ovvero collegamenti con strutture formative nei Paesi dell'Unione europea ove intendono realizzare le azioni. 6. Durata degli interventi. La durata delle iniziative non deve indicativamente superare i seguenti limiti: 700 ore per la formazione di base, la riqualificazione e la riconversione delle professionalita'; 600 ore per la formazione per il lavoro autonomo e per la nuova imprenditorialita'; 200 ore per le azioni di orientamento. I progetti non devono avere una durata superiore a 12 mesi. 7. Costi ammissibili. Per quanto concerne l'ammissibilita' dei costi si fa riferimento alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale "Natura dei costi ammissibili per le attivita' formative cofinanziate dal F.S.E. n. 98/95 del 4 agosto 1995 (G.U. 12 agosto 1995, n. 188), cosi' come integrata e modificata dalla circolare n. 130/95 del 25 ottobre 1995 (G.U. n. 258 del 4 novembre 1995) "Integrazioni e rettifiche alla circolare n. 98/95. Per quanto concerne la congruita' dei costi si fa riferimento alla circolare del Ministero del lavoro e della P.S. n. 101/97 del 17 luglio 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 19 luglio 1997. Sono ammissibili costi medi superiori se opportunamente documentati anche in riferimento agli indici di costo della vita nei Paesi dall'Unione europea dove l'attivita' viene realizzata. 8. Procedure di selezione. 8.1 Ammissibilita' dei progetti. L'ammissibilita' dei progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione. Non sono ammessi i progetti: pervenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale oltre i termini previsti dal presente avviso; privi della domanda di richiesta del contributo, redatta secondo lo schema allegato, firmata dal legale rap presentante dell'ente proponente e corredata dal formulario allegato alla stessa domanda. 8.2. Valutazione dei progetti. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilita', provvede alla selezione dei progetti mediante un Comitato tecnico, nominato con apposito provvedimento. Il Comitato valuta i progetti sulla base dei seguenti criteri riferiti alle diverse macroaree: caratteristiche del proponente, con particolare riferimento a: collegamento con le parti sociali; esperienza nel settore o nell'attivita' proposta; capacita' organizzativa. Totale punteggio massimo conseguibile della macroaea: 250 punti; caratteristiche di merito del progetto, con particolare riferimento a: descrizione degli obiettivi del progetto; coerenza tra azioni proposte ed obiettivi dichiarati; collegamento del progetto con le parti sociale e/o imprese e/o altri soggetti rilevanti per l'efficacia dei risultati perseguiti; accordi intergovernativi; modalita' di svolgimento e di attuazione dello stage, ove previsto; articolazione degli interventi proposti; modalita' di attuazione delle attivita'; metodologie didattiche adottate; articolazione modulare delle azioni; sistema di valutazione del progetto; modalita' di informazione e di pubblicizzazione del progetto; modalita' di certificazione delle competenze. Totale punteggio massimo conseguibile della macroarea: 300 punti; coerenza del progetto con le politiche del lavoro locali, con particolare riferimento a: occupazione dei formati; collegamento con le politiche del lavoro locali; accordi con le parti sociali; qualita' dell'informazione prevista sull'occupabilita'; tipo di occupazione dipendente prevista; tipo di lavoro autonomo previsto; promozione delle pari opportunita'; raccordo tra formazione e lavoro; rispondenza del settore di attivita' alle priorita' strategiche e allo sviluppo. Totale punteggio massimo conseguibile della macroarea: 350 punti; caratteristiche economiche e finanziarie del progetto con particolare riferimento a: rapporto tra costi e risultati previsti, coerenza dei costi con quanto previsto al paragrafo 7. del presente avviso. Totale punteggio massimo conseguibile della macroarea: 100 punti. 8.3. Priorita'. Costituiscono criteri di priorita': la preesistenza di accordi intergovernativi sulla formazione professionale; il raccordo con le istituzioni, le rappresentanze del mondo imprenditoriale e del lavoro e /o con le imprese; il cofinanziamento da parte di istituzioni locali. Il Comitato, al termine della selezione, predispone una graduatoria ed indica la soglia minima di punteggio per il finanziamento dei progetti. Al termine della selezione il Ministero del lavoro e della P.S. approva i progetti presentati, comunicando tempestivamente l'esito della selezione al Ministero degli affari esteri, alle ambasciate e agli uffici consolari italiani interessati ed al soggetto proponente. Il decreto di ammissione al finanziamento e' pubblicato nella Gazzetta (Ufficiale. 9. Obblighi dei soggetti ammessi al finanziamento. I soggetti finanziati devono attenersi ai criteri di trasparenza e di certificazione formativa in conformita' con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e della P.S. del 12 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996. Gli obblighi dei soggetti finanziati sono stabiliti nell'atto di concessione che verra' stipulato dopo l'approvazione del progetto, in particolare per quanto concerne la dichiarazione delle spese effettivamente sostenute sia trimestralmente che annualmente in relazione al progetto stesso, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dal Ministero del lavoro e della P.S. 10. Erogazione del finanziamento. L'erogazione dei contributi di Fondo sociale europeo e di Fondo di rotazione avverra' attraverso le anticipazioni ed i saldi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. 11. Modalita' e termini di presentazione del progetto. I soggetti interessati sono tenuti a presentare la domanda di finanziamento per ogni singolo progetto, sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso e utilizzando il formulario allegato. In calce a sinistra della busta di spedizione deve essere indicato il seguente riferimento: Formazione italiani all'estero - Programma operativo 940026/1. Le domande cosi' compilate ed i relativi formulari devono pervenire in busta chiusa, in originale ed in copia, al Ministero del lavoro - U.C.O.F.P.L. - Div. VII, Vicolo d'Aste, 12 - 00159 Roma, entro il 15 gennaio 1999. Entro la stessa data una copia del progetto deve essere inviata al Ministero degli affari esteri, D.G.E.A.S. Ufficio V -Via della Farnesina, 1 - 00194 Roma e ai consolati delle circoscrizioni territoriali in cui svolge l'attivita'. Gli estremi di tali invii devono essere comunicati al Ministero del lavoro e della P.S. in allegato alla domanda di contributo. Il mancato invio del progetto e della domanda relativa al finanziamento nei termini suindicati anche al Ministero degli affari esteri e ai consolati interessati, costituisce motivo di esclusione dalla valutazione da parte del Comitato tecnico di cui al punto 8.2 del paragrafo 8. Non fa fede la data del timbro postale di spedizione. La consegna a mano al Ministero del lavoro puo' essere effettuata entro le ore 14 del giorno di scadenza. Le autorita' consolari accertano l'esattezza delle notizie e dei dati forniti dagli organismi proponenti, verificando la coerenza del progetto con le dinamiche del mercato del lavoro locale ed esprimeranno il loro parere entro il 15 febbraio 1999, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e della P.S. e al Ministero degli affari esteri e all'ambasciata territorialmente competente. I pareri pervenuti successivamente non saranno oggetto di esame. ----> vedere Formulario da pag. 7 a pag. 30 del S.O. <----