IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto l'art.  3 della  legge 8  maggio 1998, n.  146, in  forza del
quale  e' stata  trasferita dallo  Stato ai  comuni la  competenza in
materia di liquidazione, anche se derivante dalle disposizioni di cui
al terzo periodo del comma 1  dell'art. 11 del decreto legislativo n.
504 del 30 dicembre 1992, accertamento e riscossione, anche coattiva,
applicazione delle sanzioni, relativamente all'imposta comunale sugli
immobili (ICI) dovuta per l'anno 1993;
  Considerato  che, in  base  al  medesimo comma  1  dell'art. 3,  le
predette operazioni  devono essere  effettuate dai comuni  secondo le
disposizioni stabilite  nel decreto legislativo 30  dicembre 1992, n.
504, eccezion  fatta per i  termini di liquidazione  ed accertamento,
per i quali  continuano ad applicarsi le norme vigenti  in materia di
imposte erariali sui redditi;
  Visto il  comma 3 del  predetto art. 3, in  base al quale  anche ai
rimborsi  dell'ICI   o  maggiore   ICI,  indebitamente   versata  dai
contribuenti, devono provvedere i comuni;
  Considerato  che per i comuni compresi nei territori delle province
autonome di  Trento e  Bolzano, la competenza  a gestire  l'ICI 1993,
secondo le disposizioni previste nel decreto legislativo n. 504/1992,
era gia' di spettanza dei comuni stessi;
  Visto  che, in  forza  del comma  2 del  predetto  art. 3,  occorre
emanare  un  decreto  ministeriale  per  stabilire  le  modalita'  di
trasmissione ai comuni dei dati riguardanti i versamenti eseguiti dai
contribuenti  a  titolo di  ICI  relativa  all'anno 1993,  di  quelli
indicati     nelle    dichiarazioni     presentate    agli     uffici
dell'Amministrazione  finanziaria  dello  Stato, agli  effetti  della
descrizione della situazione esistente, ai fini ICI, al primo gennaio
1993,  nonche'  dei dati  concernenti  i  fabbricati  per i  quali  i
contribuenti hanno dichiarato, per il  predetto anno di imposta 1993,
la rendita  similare ai  sensi del  comma 4  dell'art. 5  del decreto
legislativo n. 504/1992;
  Visti i decreti  ministeriali del 21 dicembre 1993 e  3 agosto 1994
pubblicati,  rispettivamente, nella  Gazzetta  Ufficiale n.  3 del  5
gennaio 1994 e n. 188 del 12 agosto 1994, concernenti la trasmissione
dei dati di riscossione dell'ICI  1993 e dei dati delle dichiarazioni
relativi alla situazione degli immobili al primo gennaio 1993;
  Considerato che, in attuazione  del decreto ministeriale 11 ottobre
1993, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 242 del  successivo 14
ottobre,  e'   stato  costituito  il  consorzio   tra  l'Associazione
nazionale dei comuni italiani  ed il Consorzio nazionale obbligatorio
tra  i   concessionari  del   servizio  di   riscossione,  denominato
"Consorzio ANCI/CNC per la fiscalita' locale";
  Visti l'art.  11 del decreto  legislativo 31  marzo 1998, n.  80, e
l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
  Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
Ministero delle finanze  fornisce a ciascun comune,  per gli immobili
ubicati sul suo territorio, i dati:
  a) delle dichiarazioni dei terreni  e dei fabbricati, relativi alla
situazione  al 1  gennaio 1993  ai fini  dell'imposta comunale  sugli
immobili   (ICI),   presentate   agli   uffici   dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato;
  b) dei versamenti effettuati, in autotassazione, dai contribuenti a
titolo di ICI dovuta per l'anno 1993;
  c) del catasto edilizio urbano, alla  data del 1 gennaio 1993 e con
le  successive  variazioni  intervenute  fino al  31  dicembre  1996,
comprensivi delle rendite attribuite ai  fabbricati di cui al comma 4
dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  2. I  dati di cui alle  lettere a) e  b) del comma 1  sono altresi'
forniti, a  cura del predetto  centro, al "Consorzio ANCI/CNC  per la
fiscalita' locale".