IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernenti l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1998 e 22 ottobre 1998 con i quali - rispettivamente, il dott. Luigi Bersani e' stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il senatore Umberto Carpi e l'onorevole Gianfranco Morgando sono stati nominati Sottosegretari di Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1998 con cui al dott. Pier Luigi Bersani e stato conferito inoltre l'incarico per il turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con cui e' stata conferita la delega delle funzioni in materia di turismo al Ministro Pier Luigi Bersani; Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 rientrano nella competenza del Ministro gli atti attraverso i quali si esplica la funzione di indirizzo politicoamministrativo, nonche' la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1997, recante il regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Ritenuta l'opportunita' di delegare alcune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato; Decreta: Art. 1. 1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), ad eccezione delle decisioni relative alle variazioni di bilancio, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni al Consiglio dei Ministri ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero (ivi compresi gli atti di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, di nomina dei commissari liquidatori e dei comitati di sorveglianza per le procedure di cui alla legge 1 agosto 1986, n. 430, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 95) e gli atti di nomina degli arbitri. 2. Restano altresi riservati alla competenza del Ministro i rapporti internazionali, i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari al Governo e gli atti inerenti la funzione di direzione politica. 3. Vengono inoltre riservate al Ministro le competenze di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359 e successive modificazioni e del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1994, n. 474.