Conformemente all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il Ministero del commercio con l'estero (di seguito: Ministero) concedera' secondo i seguenti criteri e modalita', ai sensi della legge 1 luglio 1970, n. 518, i contributi alle spese che le camere di commercio italiane all'estero riconosciute sostengono per contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia. 1. La domanda di ammissione al contributo e' inviata al Ministero del commercio con l'estero, Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Div. V, e, per conoscenza, alla rappresentanza diplomatica competente. La domanda deve essere inviata a pena di irricevibilita', entro il 31 gennaio 1999, salvo proroghe autorizzate dal Ministero. Alla domanda sono allegati: a) il programma per il 1999 dell'attivita' volta a sviluppare le relazioni commerciali con l'Italia; b) il bilancio preventivo; c) copia delle deliberazioni o dei verbali degli organi statutariamente competenti per l'approvazione del programma di attivita' e del bilancio preventivo. Il programma si articola in progetti, ciascuno dei quali e' descritto analiticamente in modo da illustrare: a) le singole azioni; b) gli obiettivi da conseguire con il progetto; c) la predeterminazione degli indicatori e degli standards da applicare consuntivamente per misurare la qualita' delle azioni e, in particolare, i risultati raggiunti; d) l'attivita' destinata a ciascun settore merceologico. Il Ministero approva i progetti verificandone la validita' tecnicoeconomica. Per valutare il contributo delle iniziative camerali, allo sviluppo degli scambi commerciali con l'Italia il Ministero tiene anche conto della loro rispondenza alle direttive per l'attivita' promozionale, emanate dal Ministero stesso. I progetti si intendono approvati qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione il Ministero non formuli osservazioni. 2. Il Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, puo' proporre alle camere di commercio italiane all'estero specifici progetti di attivita' promozionale. In tal caso, le camere interessate ne assumono la responsabilita' gestionale, sulla base della definizione del piano finanziario. 3. Entro il 31 marzo 1999 le camere di commercio italiane all'estero inviano al Ministero direttamente e per il tramite della rappresentanza diplomatica competente che esprime il proprio motivato parere: a) la relazione sull'esecuzione del programma di attivita' per il 1998; b) il bilancio consuntivo per il 1998, corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti o dal rapporto della societa' di revisione contabile; c) copia delle deliberazioni o dei verbali degli organi camerali statutariamente competenti per l'approvazione del rendiconto di attivita' e del bilancio consuntivo; d) due elenchi dei soci in regola al 31 dicembre 1998 con il versamento delle quote associative indicando nel primo i soci locali e nel secondo i soci italiani e di altri Paesi; e) la variazione statistica degli associati rispetto all'anno precedente, secondo le due citate tipologie; f) la composizione degli organi sociali; g) l'indicazione della banca e del conto corrente bancario sul quale operare il pagamento del contributo, nonche' la divisa valutaria da utilizzare per l'accreditamento. La relazione sull'esecuzione del programma di attivita' si compone di schede informative concernenti i singoli progetti realizzati. In ciascuna scheda si illustrano analiticamente: a) le azioni svolte nell'eseguire ogni singolo progetto; b) i risultati raggiunti a fronte degli obiettivi con l'autovalutazione degli indicatori di risultato e dei rispettivi standard; c) i costi sostenuti nell'esecuzione di ogni singolo progetto; d) l'attivita' svolta per settore merceologico. La relazione sull'esecuzione del programma di attivita' e' corredata da una certificazione del collegio dei revisori dei conti della camera o di una societa' di revisione contabile individuata dalla camera stessa previo assenso della rappresentanza diplomatica competente. 4. Il provvedimento di concessione del contributo e' adottato tenendo conto dei risultati raggiunti, accertati con l'applicazione dei succitati indicatori e standard e della conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato, nei limiti delle spese sostenute e della dotazione finanziaria dell'amministrazione. Considerato che il grado di autofinanziamento e' un indice della capacita' d'azione della camera, l'amministrazione si riserva la facolta' di escludere dal contributo, ovvero di ridurre lo stesso, se il suddetto grado e' inferiore al 50% delle entrate, quali risultano dal bilancio consuntivo 1998. 5. Ai fini della redazione della relazione e delle schede 1998 per la determinazione del contributo, e della predisposizione del programma di attivita' 1999 e relative schede, si considerino esemplificativamente le seguenti azioni promozionali: a) l'informazione (mediante riviste, bollettini, news letter, cataloghi, repertori, pubblicita' sui media, sportelli informativi e siti web in Internet); b) la formazione e l'addestramento (organizzazione di corsi e di seminari); c) i contatti per la conclusione d'affari (partecipazione diretta a eventi fieristici, accompagnamento di delegazioni, azioni di ricerca partners); d) l'assistenza e la consulenza alle imprese (mediante erogazione di servizi alle stesse); e) la redazione e la diffusione del rapporto semestrale sulle opportunita' di business, secondo lo schema predisposto da Assocamerestero; la partecipazione alla annuale convention mondiale delle camere, alle riunioni di area e a tutti gli incontri organizzati da questa amministrazione e da Assocamerestero; f) collaborazione con il Ministero del commercio estero; g) altre azioni definite da ciascuna camera. Le azioni promozionali di ciascuna tipologia possono essere combinate nell'impostazione di un unico progetto. L'opportuno coordinamento delle azioni contribuisce a far si' che l'obiettivo del progetto sia conseguito con un maggior grado di efficacia. 6. Si ricorda che tutta la documentazione dovra' essere in lingua italiana e, se non disponibile, la camera produrra' la traduzione certificata dal presidente camerale, il quale firmera' tutta la documentazione prodotta come rappresentante legale del sodalizio. La camera inviera' la documentazione a questa amministrazione anche su dischetto. Si uniscono i modelli della domanda di ammissione al contributo e della relazione sull'esecuzione del programma di attivita'. Il direttore generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese Sardi Di Letto