Conformemente all'art.  12 della  legge 7 agosto  1990, n.  241, si
comunica che  il Ministero  del commercio  con l'estero  (di seguito:
Ministero)  concedera' secondo  i  seguenti criteri  e modalita',  ai
sensi della legge 1 luglio 1970,  n. 518, i contributi alle spese che
le camere  di commercio  italiane all'estero  riconosciute sostengono
per  contribuire  allo  sviluppo   delle  relazioni  commerciali  con
l'Italia.
  1. La domanda  di ammissione al contributo e'  inviata al Ministero
del  commercio con  l'estero,  Direzione generale  per la  promozione
degli scambi  e l'internazionalizzazione delle  imprese - Div.  V, e,
per conoscenza, alla rappresentanza diplomatica competente.
  La domanda deve essere inviata  a pena di irricevibilita', entro il
31 gennaio 1999, salvo proroghe autorizzate dal Ministero.
   Alla domanda sono allegati:
  a) il  programma per il  1999 dell'attivita' volta a  sviluppare le
relazioni commerciali con l'Italia;
     b) il bilancio preventivo;
    c) copia  delle   deliberazioni  o   dei  verbali   degli  organi
statutariamente  competenti  per   l'approvazione  del  programma  di
attivita' e del bilancio preventivo.
  Il  programma  si  articola  in progetti,  ciascuno  dei  quali  e'
descritto analiticamente in modo da illustrare:
     a) le singole azioni;
     b) gli obiettivi da conseguire con il progetto;
     c) la predeterminazione degli indicatori  e  degli standards  da
applicare consuntivamente per misurare la qualita' delle azioni e, in
particolare, i risultati raggiunti;
     d) l'attivita' destinata a ciascun settore merceologico.
  Il  Ministero   approva  i  progetti  verificandone   la  validita'
tecnicoeconomica.
  Per valutare il contributo delle iniziative camerali, allo sviluppo
degli scambi commerciali con l'Italia  il Ministero tiene anche conto
della loro  rispondenza alle direttive per  l'attivita' promozionale,
emanate dal Ministero stesso.
  I  progetti si  intendono  approvati qualora,  entro trenta  giorni
dalla data di ricezione il Ministero non formuli osservazioni.
  2. Il  Ministero, d'intesa  con il  Ministero degli  affari esteri,
puo' proporre alle camere  di commercio italiane all'estero specifici
progetti  di   attivita'  promozionale.   In  tal  caso,   le  camere
interessate  ne assumono  la responsabilita'  gestionale, sulla  base
della definizione del piano finanziario.
  3.  Entro  il  31  marzo  1999  le  camere  di  commercio  italiane
all'estero inviano al  Ministero direttamente e per  il tramite della
rappresentanza diplomatica competente che esprime il proprio motivato
parere:
  a) la relazione  sull'esecuzione del programma di  attivita' per il
1998;
  b) il  bilancio consuntivo per  il 1998, corredato  dalla relazione
del collegio dei revisori dei conti  o dal rapporto della societa' di
revisione contabile;
  c) copia  delle deliberazioni o  dei verbali degli  organi camerali
statutariamente  competenti  per  l'approvazione  del  rendiconto  di
attivita' e del bilancio consuntivo;
  d)  due elenchi  dei soci  in  regola al  31 dicembre  1998 con  il
versamento delle quote associative indicando  nel primo i soci locali
e nel secondo i soci italiani e di altri Paesi;
  e)  la  variazione  statistica degli  associati  rispetto  all'anno
precedente, secondo le due citate tipologie;
  f) la composizione degli organi sociali;
  g)  l'indicazione della  banca e  del conto  corrente bancario  sul
quale  operare  il  pagamento   del  contributo,  nonche'  la  divisa
valutaria da utilizzare per l'accreditamento.
  La relazione sull'esecuzione del  programma di attivita' si compone
di schede  informative concernenti i singoli  progetti realizzati. In
ciascuna scheda si illustrano analiticamente:
  a) le azioni svolte nell'eseguire ogni singolo progetto;
  b)   i   risultati  raggiunti   a   fronte   degli  obiettivi   con
l'autovalutazione  degli indicatori  di  risultato  e dei  rispettivi
standard;
  c) i costi sostenuti nell'esecuzione di ogni singolo progetto;
  d) l'attivita' svolta per settore merceologico.
  La  relazione   sull'esecuzione  del  programma  di   attivita'  e'
corredata da una  certificazione del collegio dei  revisori dei conti
della camera  o di  una societa'  di revisione  contabile individuata
dalla camera  stessa previo assenso della  rappresentanza diplomatica
competente.
  4.  Il  provvedimento di  concessione  del  contributo e'  adottato
tenendo conto  dei risultati raggiunti, accertati  con l'applicazione
dei   succitati   indicatori   e   standard   e   della   conformita'
dell'attivita'  svolta rispetto  al programma  approvato, nei  limiti
delle    spese    sostenute    e    della    dotazione    finanziaria
dell'amministrazione. Considerato  che il grado  di autofinanziamento
e' un indice della capacita' d'azione della camera, l'amministrazione
si riserva la facolta' di escludere dal contributo, ovvero di ridurre
lo stesso,  se il suddetto grado  e' inferiore al 50%  delle entrate,
quali risultano dal bilancio consuntivo 1998.
  5. Ai fini della redazione della  relazione e delle schede 1998 per
la  determinazione  del  contributo,   e  della  predisposizione  del
programma  di  attivita'  1999  e  relative  schede,  si  considerino
esemplificativamente le seguenti azioni promozionali:
  a)  l'informazione  (mediante  riviste,  bollettini,  news  letter,
cataloghi, repertori, pubblicita' sui  media, sportelli informativi e
siti web in Internet);
  b) la  formazione e l'addestramento  (organizzazione di corsi  e di
seminari);
  c) i contatti per la conclusione d'affari (partecipazione diretta a
eventi fieristici, accompagnamento di  delegazioni, azioni di ricerca
partners);
  d) l'assistenza  e la consulenza alle  imprese (mediante erogazione
di servizi alle stesse);
  e)  la redazione  e  la diffusione  del  rapporto semestrale  sulle
opportunita'   di  business,   secondo  lo   schema  predisposto   da
Assocamerestero; la  partecipazione alla annuale  convention mondiale
delle  camere,  alle  riunioni  di   area  e  a  tutti  gli  incontri
organizzati da questa amministrazione e da Assocamerestero;
  f) collaborazione con il Ministero del commercio estero;
  g) altre azioni definite da ciascuna camera.
  Le  azioni  promozionali  di   ciascuna  tipologia  possono  essere
combinate  nell'impostazione   di  un  unico   progetto.  L'opportuno
coordinamento delle azioni contribuisce a far si' che l'obiettivo del
progetto sia conseguito con un maggior grado di efficacia.
  6. Si ricorda  che tutta la documentazione dovra'  essere in lingua
italiana e,  se non  disponibile, la  camera produrra'  la traduzione
certificata  dal  presidente camerale,  il  quale  firmera' tutta  la
documentazione prodotta come rappresentante  legale del sodalizio. La
camera inviera'  la documentazione a questa  amministrazione anche su
dischetto.
  Si uniscono i  modelli della domanda di ammissione  al contributo e
della relazione sull'esecuzione del programma di attivita'.
                 Il direttore generale per la promozione degli scambi
                        e l'internazionalizzazione delle imprese
                                      Sardi Di Letto