IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 530 concernente attuazione della direttiva 91 492 CEE, che stabilisce norme sanitarie applicabi alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi; Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, concernente provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria; Visto il decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 249, recante modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, concernente attuazione della direttiva 91 492 CEE che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi; Vista la direttiva 97 61 CE del 20 ottobre 1997, che modifica l'allegato alla direttiva 91 492 CEE, che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi; Visto il decreto del Ministero della sanita' 31 luglio 1995 concernente metodiche di analisi per la determinazione dei coliformi fecali, di Escherichia coli, delle salmonelle, delle biotossine PSP (Paralytic Shellfish Poison), delle tossine DSP (Diarrhetic Shellfish Poison), del mercurio e del piombo nei molluschi bivalvi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279, del 29 novembre 1995); Vista la decisione del Consiglio 93/383/CEE del 14 luglio 1993 in materia di laboratori di riferimento per il monitoraggio delle biotossine marine; Considerato che la direttiva 97 61 CEE apporta modifiche tecniche alla direttiva 91 492 CEE; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Decreta: Art. 1. 1. All'allegato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il testo del punto 6 del capitolo II e' sostituito dal seguente: "6. Un documento di registrazione per identificare i lotti di molluschi bivalvi vivi deve accompagnare ogni lotto durante il trasporto dalla zona di produzione al centro di spedizione, al centro di depurazione, alla zona di stabulazione o allo stabilimento di trasformazione. Il documento e' rilasciato dall'autorita' competente su richiesta del produttore. Il produttore deve compilare per ciascun lotto, in caratteri leggibili e indelebili, le sezioni pertinenti del documento di registrazione, in cui devono essere riportate le seguenti indicazioni: a) identita' e indirizzo del produttore; b) data di raccolta; c) ubicazione della zona di produzione, definita in maniera circostanziata, oppure con un numero di codice; d) status sanitario della zona di produzione come previsto al capitolo I; e) precisa indicazione della specie di molluschi bivalvi vivi e della relativa quantita'; f) numero di riconoscimento e luogo di destinazione per il confezionamento, la stabulazione, la depurazione o la trasformazione. Il documento di registrazione deve essere datato e firmato dal produttore. I documenti di registrazione devono essere numerati in maniera continua e in ordine di successione. L'autorita' competente tiene un registro in cui figurano il numero dei documenti di registrazione e il nome delle persone che raccolgono i molluschi bivalvi vivi a cui sono stati rilasciati. Il documento di registrazione deve riportare la data di consegna dello stesso al centro di spedizione, al centro di depurazione, alla zona di stabulazione o allo stabilimento di trasformazione e deve essere conservato dai responsabili dei suddetti centri, zone o stabilimenti per almeno dodici mesi. Il produttore e' ugualmente tenuto a conservare il documento per lo stesso periodo di tempo. Tuttavia se la raccolta e' effettuata da addetti del centro di spedizione, del centro di depurazione, della zona di stabulazione o dello stabilimento di trasformazione di destinazione, il documento di registrazione puo' essere sostituito da un'autorizzazione permanente di trasporto rilasciata dall'autorita' competente. Un modello standardizzato del documento di registrazione, contenente un riferimento ai vari requisiti che devono figurarvi e menzionati ai capitolo II, III e IV del presente allegato, sara' stabilito con decreto del Ministro della sanita' in conformita' a decisioni comunitarie"; b) il testo del punto 9 del capitolo III e' sostituito dal seguente: "9. Durante il trasporto dalla zona di stabulazione, dove sono stati raccolti, al centro di spedizione, al centro di depurazione, allo stabilimento di trasformazione riconosciuti, i lotti devono essere accompagnati da un documento di registrazione contenente in particolare, oltre alle indicazioni previste al Capitolo II, punto 6 del presente allegato, l'ubicazione e il numero di riconoscimento della zona di stabulazione e l'indicazione della durata della stabulazione effettuata, nonche' qualsiasi altra indicazione necessaria per l'identificazione e la rintracciabilita' del prodotto. Tale requisito non e' necessario nel caso in cui, sia nella zona di stabulazione che nel centro di spedizione, nel centro di depurazione o nello stabilimento di trasformazione, operino gli stessi addetti"; c) il testo del secondo comma del punto 13 della sezione III del capitolo IV e' sostituito dal seguente: "I centri di depurazione che inviano lotti di molluschi bivalvi vivi a centri di spedizione devono fornire un documento di registrazione contenente in particolare, oltre alle indicazioni previste al Capitolo II, punto 6 del presente allegato, il numero di riconoscimento e l'indirizzo del centro di depurazione e l'indicazione della durata del processo di depurazione effettuata, le date di ingresso e uscita dal centro di depurazione nonche' qualsiasi altra indicazione necessaria per l'identificazione e la rintracciabilita' del prodotto". d) il testo del punto 4 della sezione IV del capitolo IV e' sostituito dal seguente; "I centri di spedizione devono tenere a disposizione dell'autorita' competente i seguenti dati: a) i risultati degli esami microbiologici dei molluschi bivalvi vivi provenienti da una zona di produzione riconosciuta o da una zona di stabulazione o da un centro di depurazione: b) la data e la quantita' di molluschi bivalvi vivi consegnati al centro di spedizione e i documenti di registrazione pertinenti; c) dati particolareggiati sulle spedizioni, inclusi i nomi e gli indirizzi dei destinatari, la data e la quantita' di molluschi bivalvi vivi spediti e il/i numero/i del/i documento/i di registrazione d'ingresso corrispondente/i alle spedizioni di molluschi. Tali dati devono essere classificati cronologicamente e archiviati per un periodo di almeno dodici mesi, che dovra' essere precisato dall'autorita' competente". e) al capitolo V e' aggiunto il seguente punto; "7-bis) il tenore di ''Amnesic Shellfish Poisoning'' (ASP) nelle parti commestibili dei molluschi (corpo intero o parti commestibili separatamente) non deve superare i 20 microgrammi di acido domoico per grammo secondo il metodo di analisi HPLC".