IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il   decreto  legislativo  30  dicembre   1992,  numero  530
concernente  attuazione della  direttiva 91  492 CEE,  che stabilisce
norme sanitarie  applicabi alla produzione e  commercializzazione dei
molluschi bivalvi vivi;
  Vista la  legge 20  novembre 1995, n.  490, recante  conversione in
legge,  con modificazioni,  del decreto-legge  20 settembre  1995, n.
390,  concernente  provvedimenti  urgenti  in materia  di  prezzi  di
specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria;
  Visto  il  decreto  legislativo  15 marzo  1996,  n.  249,  recante
modificazioni  al  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  530,
concernente  attuazione della  direttiva  91 492  CEE che  stabilisce
norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei
molluschi bivalvi vivi;
  Vista  la direttiva  97 61  CE del  20 ottobre  1997, che  modifica
l'allegato alla direttiva 91 492  CEE, che stabilisce norme sanitarie
applicabili  alla  produzione  e  commercializzazione  dei  molluschi
bivalvi vivi;
  Visto  il  decreto  del  Ministero della  sanita'  31  luglio  1995
concernente metodiche di analisi  per la determinazione dei coliformi
fecali, di  Escherichia coli, delle salmonelle,  delle biotossine PSP
(Paralytic Shellfish Poison), delle tossine DSP (Diarrhetic Shellfish
Poison), del mercurio e del  piombo nei molluschi bivalvi (pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana  n. 279,  del 29
novembre 1995);
  Vista la decisione  del Consiglio 93/383/CEE del 14  luglio 1993 in
materia  di  laboratori  di  riferimento per  il  monitoraggio  delle
biotossine marine;
  Considerato che la  direttiva 97 61 CEE  apporta modifiche tecniche
alla direttiva 91 492 CEE;
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530;
  Visto l'art. 20 della legge 16  aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento delle politiche  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e  l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. All'allegato del  decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 530,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il testo del punto 6 del capitolo II e' sostituito dal seguente:
  "6.  Un documento  di  registrazione per  identificare  i lotti  di
molluschi  bivalvi  vivi  deve  accompagnare ogni  lotto  durante  il
trasporto dalla zona di produzione al centro di spedizione, al centro
di  depurazione, alla  zona di  stabulazione o  allo stabilimento  di
trasformazione. Il documento  e' rilasciato dall'autorita' competente
su richiesta del produttore. Il produttore deve compilare per ciascun
lotto, in caratteri leggibili e indelebili, le sezioni pertinenti del
documento  di  registrazione,  in  cui  devono  essere  riportate  le
seguenti indicazioni:
    a) identita' e indirizzo del produttore;
    b) data di raccolta;
  c)  ubicazione  della  zona  di  produzione,  definita  in  maniera
circostanziata, oppure con un numero di codice;
  d)  status sanitario  della  zona di  produzione  come previsto  al
capitolo I;
  e) precisa  indicazione della  specie di  molluschi bivalvi  vivi e
della relativa quantita';
  f)  numero  di  riconoscimento  e  luogo  di  destinazione  per  il
confezionamento, la stabulazione, la depurazione o la trasformazione.
  Il  documento di  registrazione deve  essere datato  e firmato  dal
produttore.
  I  documenti di  registrazione  devono essere  numerati in  maniera
continua e in ordine di  successione. L'autorita' competente tiene un
registro in cui  figurano il numero dei documenti  di registrazione e
il nome delle  persone che raccolgono i molluschi bivalvi  vivi a cui
sono stati  rilasciati. Il documento di  registrazione deve riportare
la data di  consegna dello stesso al centro di  spedizione, al centro
di  depurazione, alla  zona di  stabulazione o  allo stabilimento  di
trasformazione e deve essere conservato dai responsabili dei suddetti
centri, zone o stabilimenti per  almeno dodici mesi. Il produttore e'
ugualmente tenuto a conservare il  documento per lo stesso periodo di
tempo. Tuttavia se la raccolta e' effettuata da addetti del centro di
spedizione, del centro  di depurazione, della zona  di stabulazione o
dello stabilimento di trasformazione di destinazione, il documento di
registrazione puo' essere  sostituito da un'autorizzazione permanente
di  trasporto   rilasciata  dall'autorita'  competente.   Un  modello
standardizzato   del  documento   di  registrazione,   contenente  un
riferimento ai  vari requisiti che  devono figurarvi e  menzionati ai
capitolo  II, III  e IV  del presente  allegato, sara'  stabilito con
decreto  del  Ministro  della  sanita'  in  conformita'  a  decisioni
comunitarie";
  b)  il  testo del  punto  9  del  capitolo  III e'  sostituito  dal
seguente:
  "9.  Durante il  trasporto dalla  zona di  stabulazione, dove  sono
stati raccolti,  al centro di  spedizione, al centro  di depurazione,
allo  stabilimento di  trasformazione  riconosciuti,  i lotti  devono
essere accompagnati  da un  documento di registrazione  contenente in
particolare, oltre alle indicazioni previste  al Capitolo II, punto 6
del  presente allegato,  l'ubicazione e  il numero  di riconoscimento
della  zona  di  stabulazione  e  l'indicazione  della  durata  della
stabulazione   effettuata,   nonche'  qualsiasi   altra   indicazione
necessaria per l'identificazione e la rintracciabilita' del prodotto.
  Tale requisito non e' necessario nel caso in cui, sia nella zona di
stabulazione che nel centro di  spedizione, nel centro di depurazione
o nello stabilimento di trasformazione, operino gli stessi addetti";
  c) il  testo del secondo comma  del punto 13 della  sezione III del
capitolo IV e' sostituito dal seguente:
  "I centri  di depurazione  che inviano  lotti di  molluschi bivalvi
vivi  a  centri   di  spedizione  devono  fornire   un  documento  di
registrazione  contenente  in  particolare,  oltre  alle  indicazioni
previste al Capitolo II, punto 6  del presente allegato, il numero di
riconoscimento   e   l'indirizzo   del  centro   di   depurazione   e
l'indicazione della durata del processo di depurazione effettuata, le
date di ingresso e uscita dal centro di depurazione nonche' qualsiasi
altra   indicazione    necessaria   per   l'identificazione    e   la
rintracciabilita' del prodotto".
  d)  il testo  del  punto 4  della  sezione IV  del  capitolo IV  e'
sostituito dal seguente;
  "I centri di spedizione devono tenere a disposizione dell'autorita'
competente i seguenti dati:
  a)  i risultati  degli esami  microbiologici dei  molluschi bivalvi
vivi provenienti da una zona di produzione riconosciuta o da una zona
di stabulazione o da un centro di depurazione:
  b) la data  e la quantita' di molluschi bivalvi  vivi consegnati al
centro di spedizione e i documenti di registrazione pertinenti;
  c) dati  particolareggiati sulle spedizioni,  inclusi i nomi  e gli
indirizzi  dei  destinatari, la  data  e  la quantita'  di  molluschi
bivalvi   vivi  spediti   e  il/i   numero/i  del/i   documento/i  di
registrazione   d'ingresso   corrispondente/i  alle   spedizioni   di
molluschi.
  Tali dati devono essere  classificati cronologicamente e archiviati
per un  periodo di  almeno dodici mesi,  che dovra'  essere precisato
dall'autorita' competente".
    e) al capitolo V e' aggiunto il seguente punto;
  "7-bis) il  tenore di  ''Amnesic Shellfish Poisoning''  (ASP) nelle
parti commestibili  dei molluschi (corpo intero  o parti commestibili
separatamente) non  deve superare i  20 microgrammi di  acido domoico
per grammo secondo il metodo di analisi HPLC".