IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensita' della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t; Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada; Decreta: Art. 1. 1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 1999 di seguito elencati: a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22; b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24; c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio; d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio; e) dalle ore 16 alle ore 22 del 2 aprile; f) dalle ore 8 alle ore 22 del 3 aprile; g) dalle ore 8 alle ore 22 del 5 aprile; h) dalle ore 16 alle ore 22 del 30 aprile; i) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 maggio; j) dalle ore 7 alle ore 24 del 26 giugno; k) dalle ore 7 alle ore 24 del 3 luglio; l) dalle ore 7 alle ore 24 del 10 luglio; m) dalle ore 7 alle ore 24 del 17 luglio; n) dalle ore 7 alle ore 24 del 24 luglio; o) dalle ore 16 alle ore 24 del 30 luglio; p) dalle ore 7 del 31 luglio alle ore 7 del 1 agosto; q) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 agosto; r) dalle ore 7 alle ore 24 del 14 agosto; s) dalle ore 7 alle ore 24 del 21 agosto; t) dalle ore 7 alle ore 24 del 28 agosto; u) dalle ore 7 alle ore 24 del 4 settembre; v) dalle ore 16 alle ore 22 del 30 ottobre; w) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 novembre; x) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre; y) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre. 2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.