IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Bari, approvato
con  regio   decreto  14   ottobre  1926,   n.  2134,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  ministeriale 10  dicembre 1993  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994 recante le modificazioni
all'ordinamento  didattico  universitario  del  corso  di  laurea  in
scienze forestali ed ambientali;
  Visto il decreto  rettorale del 14 settembre  1995 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n.  247 del  21  ottobre 1995  di adeguamento  al
succitato decreto ministeriale;
  Viste  le  deliberazioni  delle  autorita'  accademiche  di  questa
Universita';
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
commi 95 e 101;
  Vista la nota di indirizzo prot.  1/98 del 16 giugno 1998 "Legge 15
maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica";
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  apportare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato
con  decreto rettorale  n. 7772  del 22  ottobre 1996  pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 183 alla  Gazzetta Ufficiale n. 255  del 30
ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Bari  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L'art. 80,  secondo comma, relativo  al corso di laurea  in Scienze
forestali ed ambientali e' soppresso  e sostituito dal seguente nuovo
comma:
  "L'impegno didattico complessivo e' di  3.300 ore, di cui 2.500 ore
destinate  alle  aree disciplinari  di  cui  all'art. 6  del  decreto
ministeriale 10 dicembre 1993, rispettando  comunque il numero di ore
minimo previsto per ciascuna area; 360 ore destinate alla definizione
dei  profili  professionali   e  440  ore  al   tirocinio  pratico  -
applicativo ed alla preparazione della tesi di laurea".