IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze forestali ed ambientali; Visto il decreto rettorale del 14 settembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 1995 di adeguamento al succitato decreto ministeriale; Viste le deliberazioni delle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101; Vista la nota di indirizzo prot. 1/98 del 16 giugno 1998 "Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica"; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 80, secondo comma, relativo al corso di laurea in Scienze forestali ed ambientali e' soppresso e sostituito dal seguente nuovo comma: "L'impegno didattico complessivo e' di 3.300 ore, di cui 2.500 ore destinate alle aree disciplinari di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 10 dicembre 1993, rispettando comunque il numero di ore minimo previsto per ciascuna area; 360 ore destinate alla definizione dei profili professionali e 440 ore al tirocinio pratico - applicativo ed alla preparazione della tesi di laurea".