IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31 maggio 1995, n. 206; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in particolare gli articoli 80 e 54, comma 1, lettera d); Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in data 23 aprile 1998, recante requisiti di qualita' delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1998); Considerato che detto decreto interministeriale 23 aprile 1998 dispone una serie di adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di disciplina degli scarichi idrici e delle imprese i cui insediamenti produttivi scaricano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, che appaiono strettamente corretti tra di loro da un nesso di conseguenzialita'; Considerato che sia il Magistrato alle acque di Venezia sia la regione Veneto hanno prestato ogni necessaria collaborazione all'attivita' della commissione di cui al punto 2 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, ma ciononostante gli adempimenti di cui ai punti 3 e 4 del decreto citato sono risultati di rilevante complessita' - tanto che e' stato possibile completare la trasmissione formale degli atti soltanto nel mese di novembre 1998 - e tali da non consentire il rispetto dei termini stabiliti nel decreto stesso; Considerato che e' stato nel frattempo sottoscritto un accordo di programma sulla chimica di Porto Marghera dalle amministrazioni pubbliche e dalle aziende interessate nel quale le aziende si sono impegnate, da un lato a realizzare interventi strutturali tali da assicurare scarichi in laguna sottoposti alle prescrizioni del decreto interministeriale 23 aprile 1998 (tra cui, la separazione dei reflui di processo dalle acque di prima pioggia e dalle acque di raffreddamento) e del piano direttore del regione del Veneto, dall'altro a rispettare le previsioni dei piano direttore facendo confluire tutti gli scarichi di processo e di prima pioggia pretrattati all'impianto di Fusina; Considerato che la giunta regionale del Veneto ha proceduto alla riadozione del piano direttore in data 17 novembre 1998, a seguito delle osservazioni pervenute da parte degli enti interessati sullo schema di piano adottato in data 2 aprile 1998, che il nuovo schema e' ora all'esame del consiglio regionale per l'approvazione prevista dalle leggi regionali, e che detto schema di piano direttore prevede l'invio degli scarichi di Porto Marghera all'impianto di depurazione di Fusina, il potenziamento di detto impianto e la dotazione di una ulteriore sezione di finissaggio, la parziale destinazione delle acque depurate in uscita da detto impianto al riutilizzo industriale e la diversione dalla laguna della parte residua; Considerato, d'altro canto, per quanto concerne la sequenza procedimentale di cui al punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, che anche gli adempimenti finalizzati alla definizione delle migliori tecnologie disponibili si sono rilevati di maggiore complessita' di quanto inizialmente previsto; Vista la relazione di sintesi presentata in data 15 dicembre 1998 con cui la commissione tecnica di cui al punto 2 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 ha presentato le proprie conclusioni e, nel sottolineare la ristrettezza dei tempi a disposizione e, per alcuni parametri, l'insufficienza delle conoscenze in relazione alla complessita' dei fenomeni che si sviluppano nell'ambiente lagunare, ha proposto valori dei carichi ammissibili correlati agli obbiettivi di qualita' prefissati con il decreto interministeriale 23 aprile 1998; Considerato che in detta relazione viene rilevato come detti carichi debbano avere funzione di riferimento tendenziale da raggiungere gradualmente nel lungo periodo e che, in relazione al grado di incertezza attribuito ai valori proposti di carichi ammissibili, questi dovranno essere utilizzati per la definizione dei limiti agli scarichi in modo da assicurare la flessibilita' e la gradualita' della loro applicazione; Considerata l'opportunita' di procedere ad un esame approfondito della citata relazione di sintesi completata dei relativi allegati e di consentire alla regione Veneto di esprimere il parere di cui all'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31 maggio 1995, n. 206, e pertanto di dover mantenere, ai fini della fissazione dei carichi massimi ammissibili complessivi lo spatium decidendi di trenta giorni decorrenti dalla proposta della commissione; Considerato che nella predetta relazione il carico attuale per l'arsenico, il cadmio, i cianuri, il mercurio e il piombo, stimato in via cautelativa con livelli di severita' elevati, risulta prossimo ai valori dei carichi massimi ammissibili complessivi proposti dalla commissione e che pertanto e' opportuno prevedere fin d'ora l'estensione a dette sostanze di quanto disposto al punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998; Considerato che nella stessa relazione si propone di bandire l'utilizzo del cloro gas e dell'ipoclorito di sodio, sia per la disinfestazione degli scarichi che come agente "antifouling" nei circuiti di raffreddamento e che a tal proposito, acquisiti ulteriori elementi, dovranno essere predisposte le misure da intraprendere; Considerato che nella relazione citata la commissione ritiene condivisibili le proposte di intervento formulate nel piano direttore sopracitato e che dette proposte - pur non rivestendo ancora carattere di definitivita' e occorrendo, peraltro, verificarne la concreta fattibilita' - appaiono di grande rilevanza ai fini della soluzione delle problematiche della tutela della laguna di Venezia; Considerato, altresi', che, pur nelle more della definizione delle migliori tecnologie disponibili ai sensi di quanto disposto al punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, sono stati presentati dalle imprese EVC, ENICHEM AGIP Petroli e Ambiente progetti di adeguamento dei rispettivi impianti e che l'istruttoria tecnica compiuta al riguardo dal Ministero dell'ambiente, evidenziando l'insufficienza ai fini della valutazione degli elementi informativi forniti dalle imprese, ha confermato l'opportunita' di fornire preventivamente alle aziende gli elementi di riferimento considerati prioritari per la definizione delle migliori tecnologie disponibili, in modo da orientare la presentazione dei progetti di adeguamento, coerentemente con quanto previsto al punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998; Considerato che la complessita' delle attivita' previste dal decreto 23 aprile 1998 rende opportuno prevedere tempi piu' adeguati per la presentazione dei progetti da parte delle imprese, fissando a tal fine un termine di sessanta giorni decorrente dal momento della conoscenza del decreto con il quale, ai sensi del punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, sono definite le migliori tecnologie disponibili riguardo alle cinque sostanze considerate dal punto 6 medesimo ed alle ulteriori cinque sostanze considerate nella relazione della commissione e sopra richiamate; Considerato che l'individuazione delle migliori tecnologie disponibili per l'adeguamento degli impianti appare elemento presupposto comune tanto alla sequenza procedimentale di cui ai punti 2, 3, 4 e 5, del decreto interministeriale 23 aprile 1998, finalizzata alla fissazione dei limiti agli scarichi per tutti gli inquinanti, quanto alla sequenza procedimentale di cui al punto 6, del decreto medesimo, finalizzata all'eliminazione degli ulteriori rilasci per le sostanze il cui attuale rilascio e' superiore o prossimo al carico massimo ammissibile, e che pertanto, e' stato richiesto dal Ministro dell'ambiente all'Agenzia nazionale per la protezione ambientale di formalizzare, nel piu' breve termine possibile, una proposta organica e complessiva che tenga conto anche delle risultanze del procedimento sin qui svolto; Considerato, altresi', che e' utile far confluire in un unico procedimento gli adempimenti di cui le imprese sono gia' onerate ai sensi del punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 ai fini della progressiva eliminazione dagli scarichi delle cinque sostanze o classi di sostanze inquinanti ivi indicate, unitamente agli adempimenti che con il presente decreto sono individuati come necessari in conseguenza delle valutazioni della commissione tecnica in ordine alle ulteriori cinque sostanze inquinanti suindicate, e che inoltre la definizione da parte dei Ministri competenti, in un unico contesto, delle migliori tecnologie di processo e di depurazione disponibili, oltre ad orientare la redazione dei progetti di adeguamento finalizzati all'eliminazione dagli scarichi delle dieci sostanze in questione, consente anche alle imprese di disporre con la massima tempestivita' di elementi utili ai fini degli adeguamenti degli impianti necessari per rispettare i nuovi limiti agli scarichi che verranno fissati, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, per le altre sostanze inquinanti contemplate nella tabella 1 allegata al decreto interministeriale medesimo; Ritenuto opportuno, sulla base della risultanze delle fasi istruttorie gia' espletate e in considerazione della riscontrata complessita' delle valutazioni da compiere e del tempo ritenuto necessario dall'ANPA per presentare in forma definitiva gli elaborati richiesti, con riferimento sia all'ipotesi che i recapiti degli scarichi rimangano immutati rispetto alla situazione attuale, sia all'ipotesi della diversione dalla laguna di Venezia prospettata nel piano direttore, stabilire nuovi e piu' adeguati termini per gli adempimenti di cui al punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998; Ritenuto, altresi', opportuno stabilire nuovi termini anche per gli adempimenti di cui al punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, al fine di consentire che l'adozione delle decisioni di discrezionalita' tecnica ed amministrativa di cui, rispettivamente, ai punti 5 e 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, avvenga in forma contestuale e coordinata, nel rispetto delle esigenze sopraesposte; Ritenuto infine opportuno affidare alla commissione di cui al punto 1 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 anche l'incarico di formulare una proposta di definizione dei limiti di accettazione degli scarichi e delle modalita' per il controllo degli obiettivi di qualita' e dei carichi massimi ammissibili nonche' dei limiti di accettazione degli scarichi; Sentita la regione del Veneto che si e' espressa con nota prot. n. 11418/311.00 in data 15 dicembre 1998; Decreta: Art. 1. 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sono stabiliti i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti in laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in data 23 aprile 1998, recante requisiti di qualita' delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1998).