IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista la  legge 16 aprile 1973,  n. 171, e successive  modifiche ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
n. 962, e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto il decreto-legge  29 marzo 1995, n. 96,  convertito con legge
31 maggio 1995, n. 206;
  Visto  il  decreto  legislativo  31   marzo  1998,  n.  112,  e  in
particolare gli articoli 80 e 54, comma 1, lettera d);
  Visto il  decreto del  Ministro dell'ambiente,  di concerto  con il
Ministro  dei  lavori  pubblici,  in data  23  aprile  1998,  recante
requisiti di qualita' delle acque e caratteristiche degli impianti di
depurazione per la  tutela della laguna di  Venezia (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1998);
  Considerato  che detto  decreto  interministeriale  23 aprile  1998
dispone  una  serie di  adempimenti  a  carico delle  amministrazioni
pubbliche competenti in materia di disciplina degli scarichi idrici e
delle imprese i cui insediamenti produttivi scaricano nella laguna di
Venezia  e nei  corpi idrici  del suo  bacino scolante,  che appaiono
strettamente corretti tra di loro da un nesso di conseguenzialita';
  Considerato  che sia  il Magistrato  alle acque  di Venezia  sia la
regione   Veneto  hanno   prestato  ogni   necessaria  collaborazione
all'attivita'  della  commissione  di  cui al  punto  2  del  decreto
interministeriale 23 aprile 1998, ma ciononostante gli adempimenti di
cui ai  punti 3 e  4 del decreto  citato sono risultati  di rilevante
complessita'   -  tanto   che  e'   stato  possibile   completare  la
trasmissione formale degli atti soltanto  nel mese di novembre 1998 -
e  tali da  non  consentire  il rispetto  dei  termini stabiliti  nel
decreto stesso;
  Considerato che e'  stato nel frattempo sottoscritto  un accordo di
programma  sulla  chimica  di Porto  Marghera  dalle  amministrazioni
pubbliche e  dalle aziende interessate  nel quale le aziende  si sono
impegnate, da  un lato  a realizzare  interventi strutturali  tali da
assicurare  scarichi  in  laguna  sottoposti  alle  prescrizioni  del
decreto interministeriale 23 aprile 1998 (tra cui, la separazione dei
reflui di  processo dalle  acque di  prima pioggia  e dalle  acque di
raffreddamento)  e  del  piano  direttore  del  regione  del  Veneto,
dall'altro  a rispettare  le previsioni  dei piano  direttore facendo
confluire  tutti  gli  scarichi  di   processo  e  di  prima  pioggia
pretrattati all'impianto di Fusina;
  Considerato che  la giunta regionale  del Veneto ha  proceduto alla
riadozione del  piano direttore in  data 17 novembre 1998,  a seguito
delle osservazioni  pervenute da  parte degli enti  interessati sullo
schema di piano  adottato in data 2 aprile 1998,  che il nuovo schema
e' ora all'esame del  consiglio regionale per l'approvazione prevista
dalle leggi regionali, e che  detto schema di piano direttore prevede
l'invio degli scarichi di  Porto Marghera all'impianto di depurazione
di Fusina, il  potenziamento di detto impianto e la  dotazione di una
ulteriore  sezione di  finissaggio,  la  parziale destinazione  delle
acque depurate in uscita da  detto impianto al riutilizzo industriale
e la diversione dalla laguna della parte residua;
  Considerato,  d'altro  canto,  per   quanto  concerne  la  sequenza
procedimentale di  cui al  punto 6  del decreto  interministeriale 23
aprile 1998,  che anche gli adempimenti  finalizzati alla definizione
delle migliori  tecnologie disponibili  si sono rilevati  di maggiore
complessita' di quanto inizialmente previsto;
  Vista la relazione  di sintesi presentata in data  15 dicembre 1998
con  cui  la commissione  tecnica  di  cui  al  punto 2  del  decreto
interministeriale 23 aprile 1998 ha presentato le proprie conclusioni
e, nel sottolineare  la ristrettezza dei tempi a  disposizione e, per
alcuni parametri, l'insufficienza delle  conoscenze in relazione alla
complessita' dei  fenomeni che si sviluppano  nell'ambiente lagunare,
ha proposto valori dei  carichi ammissibili correlati agli obbiettivi
di  qualita' prefissati  con il  decreto interministeriale  23 aprile
1998;
  Considerato  che  in  detta  relazione viene  rilevato  come  detti
carichi  debbano   avere  funzione  di  riferimento   tendenziale  da
raggiungere gradualmente  nel lungo  periodo e  che, in  relazione al
grado  di  incertezza  attribuito   ai  valori  proposti  di  carichi
ammissibili, questi dovranno essere utilizzati per la definizione dei
limiti  agli scarichi  in modo  da assicurare  la flessibilita'  e la
gradualita' della loro applicazione;
  Considerata l'opportunita'  di procedere  ad un  esame approfondito
della citata relazione di sintesi  completata dei relativi allegati e
di  consentire alla  regione Veneto  di  esprimere il  parere di  cui
all'art. 2  del decreto-legge  29 marzo 1995,  n. 96,  convertito con
legge 31 maggio 1995, n. 206,  e pertanto di dover mantenere, ai fini
della  fissazione  dei  carichi massimi  ammissibili  complessivi  lo
spatium decidendi  di trenta  giorni decorrenti dalla  proposta della
commissione;
  Considerato  che nella  predetta  relazione il  carico attuale  per
l'arsenico, il cadmio, i cianuri, il mercurio e il piombo, stimato in
via cautelativa con livelli di severita' elevati, risulta prossimo ai
valori  dei carichi  massimi ammissibili  complessivi proposti  dalla
commissione  e   che  pertanto  e'  opportuno   prevedere  fin  d'ora
l'estensione  a dette  sostanze di  quanto  disposto al  punto 6  del
decreto interministeriale 23 aprile 1998;
  Considerato  che  nella  stessa  relazione si  propone  di  bandire
l'utilizzo  del cloro  gas e  dell'ipoclorito  di sodio,  sia per  la
disinfestazione  degli scarichi  che  come  agente "antifouling"  nei
circuiti di raffreddamento e che a tal proposito, acquisiti ulteriori
elementi, dovranno essere predisposte le misure da intraprendere;
  Considerato  che  nella  relazione citata  la  commissione  ritiene
condivisibili le proposte di intervento formulate nel piano direttore
sopracitato  e  che  dette  proposte  -  pur  non  rivestendo  ancora
carattere  di definitivita'  e occorrendo,  peraltro, verificarne  la
concreta fattibilita'  - appaiono di  grande rilevanza ai  fini della
soluzione delle problematiche della tutela della laguna di Venezia;
  Considerato, altresi', che, pur  nelle more della definizione delle
migliori tecnologie disponibili ai sensi  di quanto disposto al punto
6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, sono stati presentati
dalle  imprese  EVC, ENICHEM  AGIP  Petroli  e Ambiente  progetti  di
adeguamento  dei  rispettivi  impianti e  che  l'istruttoria  tecnica
compiuta  al  riguardo   dal  Ministero  dell'ambiente,  evidenziando
l'insufficienza ai fini della  valutazione degli elementi informativi
forniti  dalle  imprese,  ha  confermato  l'opportunita'  di  fornire
preventivamente alle aziende gli  elementi di riferimento considerati
prioritari per la definizione  delle migliori tecnologie disponibili,
in modo  da orientare la  presentazione dei progetti  di adeguamento,
coerentemente   con  quanto   previsto   al  punto   6  del   decreto
interministeriale 23 aprile 1998;
  Considerato  che  la  complessita'  delle  attivita'  previste  dal
decreto 23 aprile 1998 rende  opportuno prevedere tempi piu' adeguati
per la presentazione dei progetti  da parte delle imprese, fissando a
tal fine un  termine di sessanta giorni decorrente  dal momento della
conoscenza del decreto con il quale, ai sensi del punto 6 del decreto
interministeriale  23   aprile  1998,   sono  definite   le  migliori
tecnologie disponibili riguardo alle  cinque sostanze considerate dal
punto 6 medesimo ed alle  ulteriori cinque sostanze considerate nella
relazione della commissione e sopra richiamate;
  Considerato   che   l'individuazione  delle   migliori   tecnologie
disponibili   per  l'adeguamento   degli  impianti   appare  elemento
presupposto comune tanto alla sequenza procedimentale di cui ai punti
2,  3,  4  e  5,   del  decreto  interministeriale  23  aprile  1998,
finalizzata alla  fissazione dei limiti  agli scarichi per  tutti gli
inquinanti, quanto  alla sequenza procedimentale  di cui al  punto 6,
del  decreto medesimo,  finalizzata all'eliminazione  degli ulteriori
rilasci  per le  sostanze  il  cui attuale  rilascio  e' superiore  o
prossimo  al carico  massimo ammissibile,  e che  pertanto, e'  stato
richiesto  dal Ministro  dell'ambiente all'Agenzia  nazionale per  la
protezione  ambientale  di  formalizzare,   nel  piu'  breve  termine
possibile, una proposta organica e  complessiva che tenga conto anche
delle risultanze del procedimento sin qui svolto;
  Considerato,  altresi', che  e'  utile far  confluire  in un  unico
procedimento gli adempimenti  di cui le imprese sono  gia' onerate ai
sensi del  punto 6  del decreto interministeriale  23 aprile  1998 ai
fini  della  progressiva  eliminazione dagli  scarichi  delle  cinque
sostanze  o classi  di sostanze  inquinanti ivi  indicate, unitamente
agli adempimenti  che con il  presente decreto sono  individuati come
necessari in conseguenza delle  valutazioni della commissione tecnica
in ordine alle ulteriori cinque sostanze inquinanti suindicate, e che
inoltre la definizione da parte  dei Ministri competenti, in un unico
contesto,  delle migliori  tecnologie  di processo  e di  depurazione
disponibili,  oltre  ad  orientare   la  redazione  dei  progetti  di
adeguamento finalizzati  all'eliminazione dagli scarichi  delle dieci
sostanze in questione, consente anche alle imprese di disporre con la
massima  tempestivita' di  elementi utili  ai fini  degli adeguamenti
degli impianti necessari per rispettare  i nuovi limiti agli scarichi
che   verranno  fissati,   ai   sensi  del   punto   5  del   decreto
interministeriale 23  aprile 1998,  per le altre  sostanze inquinanti
contemplate  nella tabella  1 allegata  al decreto  interministeriale
medesimo;
  Ritenuto  opportuno,   sulla  base  della  risultanze   delle  fasi
istruttorie  gia' espletate  e  in  considerazione della  riscontrata
complessita'  delle  valutazioni da  compiere  e  del tempo  ritenuto
necessario dall'ANPA per presentare in forma definitiva gli elaborati
richiesti,  con  riferimento sia  all'ipotesi  che  i recapiti  degli
scarichi  rimangano immutati  rispetto alla  situazione attuale,  sia
all'ipotesi della diversione dalla  laguna di Venezia prospettata nel
piano  direttore, stabilire  nuovi e  piu' adeguati  termini per  gli
adempimenti di cui al punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile
1998;
  Ritenuto, altresi', opportuno stabilire nuovi termini anche per gli
adempimenti di cui al punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile
1998,  al  fine  di  consentire che  l'adozione  delle  decisioni  di
discrezionalita' tecnica  ed amministrativa di  cui, rispettivamente,
ai punti 5 e 6 del  decreto interministeriale 23 aprile 1998, avvenga
in  forma  contestuale  e  coordinata, nel  rispetto  delle  esigenze
sopraesposte;
  Ritenuto infine opportuno affidare alla commissione di cui al punto
1 del  decreto interministeriale 23  aprile 1998 anche  l'incarico di
formulare  una proposta  di  definizione dei  limiti di  accettazione
degli scarichi e delle modalita'  per il controllo degli obiettivi di
qualita'  e dei  carichi massimi  ammissibili nonche'  dei limiti  di
accettazione degli scarichi;
  Sentita la regione del Veneto che  si e' espressa con nota prot. n.
11418/311.00 in data 15 dicembre 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Entro trenta  giorni dalla  pubblicazione del  presente decreto
sono  stabiliti   i  carichi   massimi  ammissibili   complessivi  di
inquinanti in laguna  e nei corpi idrici del suo  bacino scolante, ai
sensi del punto 5 del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici,  in data 23 aprile 1998, recante
requisiti di qualita' delle acque e caratteristiche degli impianti di
depurazione per la  tutela della laguna di  Venezia (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1998).