IL RETTORE
  Visto  lo statuto  dell'Universita'  degli studi  "La Sapienza"  di
Roma,  approvato  con regio  decreto  14  ottobre  1926, n.  2319,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;
  Vista la nota  di indirizzo del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in data 16 giugno 1998;
  Vista la delibera del senato accademico del 22 maggio 1998;
  Vista la  delibera del consiglio  di amministrazione del  6 ottobre
1998;
  Sentito il direttore amministrativo;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi "La  Sapienza" di  Roma,
approvato  e modificato  con i  decreti indicati  nelle premesse,  e'
ulteriormente modificato come segue:
  l'art. 111  del titolo  XVIII dello statuto  dell'Universita' degli
studi "La Sapienza" di Roma, relativo alla Scuola di specializzazione
in sicurezza e protezione industriale,  e' modificato come di seguito
riportato:
        Scuola di specializzazione in sicurezza e protezione
  La  scuola  ha   lo  scopo  di  formare   specialisti  nel  settore
professionale  degli  addetti alla  sicurezza  e  alla protezione  di
impianti, depositi ed attivita'  industriali, compresi quelli ad alto
rischio, e degli  esperti per la verifica della  rispondenza di detti
impianti  alle  disposizioni  di  legge ed  alle  prescrizioni  delle
autorita' di controllo,  per la redazione degli  appositi rapporti di
sicurezza,   ed   infine  per   la   progettazione   e  sviluppo   di
strumentazione appositamente concepita per la protezione della salute
degli  addetti agli  impianti  e del  pubblico,  per la  salvaguardia
dell'ambiente ed il monitoraggio.
  Tali  specialisti   acquisendo  capacita'  adeguate,   proprie  dei
responsabili  dei servizi  di  prevenzione e  protezione, saranno  in
grado  di  soddisfare  ai   requisiti  professionali  previsti  dalla
normativa  vigente  (come  il  decreto legislativo  n.  626/1994,  il
decreto legislativo n. 242/1996,  il decreto legislativo n. 494/1996,
la legge n.  46/1990, la legge n. 818/1984, la  legge n. 137/1997, la
legge n. 447/1995, il decreto legislativo n. 230/1995, il decreto del
Presidente della Repubblica n. 459/1996, la direttiva comunitaria PED
sui sistemi in pressione, la direttiva comunitaria 96/29 EURATOM).
  La  scuola  rilascia il  diploma  di  "Specialista in  sicurezza  e
protezione.
  Il corso  degli studi  ha la  durata di due  anni. Ciascun  anno di
corso prevede almeno 240 ore di insegnamento all'anno, di cui 200 ore
di lezioni teoriche e 40 ore di attivita' pratiche guidate.
  Sono ammessi  al concorso per  ottenere l'iscrizione alla  scuola i
laureati in ingegneria, in architettura,  in fisica, in chimica ed in
chimica industriale.
  La scuola si articola nei due indirizzi:
   Sicurezza;
   Protezione.
  Concorrono  al  funzionamento della  scuola  anche  la facolta'  di
scienze matematiche, fisiche  e naturali e la facolta'  di medicina e
chirurgia.
  Le  materie di  insegnamento  sono ragguppate  nelle seguenti  aree
disciplinari:
   Impianti industriali ad alto rischio;
   sicurezza e protezione del lavoro;
   impatto ambientale di installazioni industriali;
  aspetti fisici e chimici  rilevanti per l'insorgenza e l'evoluzione
di incidenti in impianti ad alto rischio;
   misure e strumentazione;
   analisi di rischio e rapporti di sicurezza;
   piani di emergenza e reti di monitoraggio;
   prevenzione incendi;
   radioprotezione;
   controlli chimici;
   prevenzione e sicurezza sanitaria.
  Il  presente  decreto  sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
Repubblica italiana.
   Roma, 24 novembre 1998
                                                Il rettore: D'Ascenzo