IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Visto il regolamento  (CEE) n. 208l/92 del Consiglio  del 14 luglio
1992, relativo alla protezione  delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di  origine dei prodotti  agricoli ed alimentari  e, in
particolare, l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto il regolamento  della Commissione CE n. 1263/96  del 1 luglio
1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra le altre, della  indicazione geografica protetta "Radicchio rosso
di  Treviso", nel  quadro  della  procedura di  cui  all'art. 17  del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto il decreto legislativo n.  143 del 4 giugno 1997, concernente
il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
  Vista la legge n. 128 del  24 aprile 1998, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare
l'art. 53,  il quale contiene  apposite disposizioni sui  controlli e
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con
decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;
  Visto il  comma 1 del suddetto  art. 53 della legge  n. 128/1998 il
quale individua  nel Ministero per le  politiche agricole l'Autorita'
nazionale  preposta al  coordinamento dell'attivita'  di controllo  e
responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista la richiesta presentata ai sensi  del comma 7, lettera b) del
citato  art.  53 della  legge  n.  128/1998  da parte  del  consorzio
Radicchio  di Treviso,  con  la quale  il  suddetto consorzio,  quale
organismo associativo maggiormente  rappresentativo della indicazione
geografica protetta  medesima, ha indicato quale  organismo privato a
svolgere  attivita'  di  controllo  sulla  denominazione  di  origine
protetta  di  che trattasi  il  "C.S.Q.A.  - Certificazione  qualita'
agroalimentare - S.r.l." con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano
n. 74;
  Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;
  Considerato  che  le  richieste   di  autorizzazione  ai  controlli
presentate ai sensi del citato comma 7, lettera b) dell'art. 53 della
legge  n. 128/1998  al Ministero  per le  politiche agricole  debbono
rispondere ai  requisiti previsti dal decreto  ministeriale 29 maggio
1998, n.  61782, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale del  14 luglio
1998,  n.   162,  con  particolare  riguardo   all'adempimento  delle
condizioni stabilite  dalle norme EN  45011 da parte  degli organismi
privati autorizzati;
  Considerato che  il Ministero per  le politiche agricole,  ai sensi
del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale
n. 61621 del 25 maggio  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
1 agosto 1998, n. 178;
  Considerato  che  il Ministero  per  le  politiche agricole,  quale
Autorita' nazionale competente, previa acquisizione di documentazione
aggiuntiva  trasmessa  dall'organismo  di controllo  privato  di  che
trattasi, ha  riscontrato la rispondenza dell'organismo  di controllo
"C.S.Q.A.  -  Certificazione  qualita' agroalimentare  -  S.r.l."  ai
requisiti di cui al comma 2, art.  53 della legge n. 128/1998, per la
successiva autorizzazione ed iscrizione  all'albo previsto al comma 6
della legge medesima;
  Considerato che  le decisioni  concernenti le  autorizzazioni degli
organismi di  controllo privati  di cui  all'art. 10  del regolamento
(CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero per le politiche
agricole, sentite le regioni,  in quanto Autorita' nazionale preposta
al coordinamento  dell'attivita' di  controllo ai  sensi del  comma 1
dell'art. 53 della legge n. 128/1998;
  Ritenuto pertanto di procedere  all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione dell'organismo di controllo "C.S.Q.A. - Certificazione
qualita'  agroalimentare  -  S.r.l." per  la  indicazione  geografica
protetta "Radicchio rosso di Treviso"  ai sensi del comma 1 dell'art.
53 della  legge n. 128/1998  e conseguente iscrizione  presso l'"Albo
degli organismi di controllo privati  per la denominazione di origine
protetta (DOP) e la indicazione  geografica protetta (IGP)" di cui al
comma 6 della suddetta legge;
  Visto  il  decreto  legislativo  31   marzo  1998,  n.  80,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  privato   di  controllo  "C.S.Q.A.   -  Certificazione
qualita' agroalimentare  - S.r.l.",  in seguito  denominato "C.S.Q.A.
S.r.l.",  con sede  in Thiene  (Vicenza), via  S. Gaetano  n. 74,  e'
autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998
ad  espletare le  funzioni  di controllo  previste  dall'art. 10  del
regolamento  (CEE)  del  Consiglio  n.  2081/92  per  la  indicazione
geografica  protetta  "Radicchio  rosso di  Treviso",  registrata  in
ambito europeo con regolamento della  Commissione CE n. 1263/96 del 1
luglio 1996.
  Per  gli effetti  di tale  autorizzazione l'organismo  di controllo
"C.S.Q.A. S.r.l." e' iscritto  all'"Albo degli organismi di controllo
privati  per  la  denominazione  di   origine  protetta  (DOP)  e  la
indicazione geografica protetta (IGP)", istituito presso il Ministero
per le politiche agricole.